Circ. 234-2012 – Precisazioni su adempimenti di fine anno

Si ricorda agli iscritti,

che entro il 31.12.2012,  ai sensi del D.L. 57/2012 convertito con L. 101/2012, non
sarà più in vigore l'autocertificazione della valutazione  dei rischi effettuata  da titolari/datori di
lavoro che occupano  meno di dieci  dipendenti (tra i quali  rientrano  anche i praticanti  quali
soggetti  che  svolgono attività  lavorativa,  con  o  senza  retribuzione,  anche  al  solo  fine  di
apprendere la professione),

che ai sensi della  nuova  normativa occorre documentare con data certa  anteriore
al  31.12.2012  l'attività  di  valutazione  dei  rischi  per  non  incorrere  nelle  sanzioni  previste
dall'ari 55 D.lgs. 81/2008, oltre alla nomina dei responsabili a vario titolo della  sicurezza.

Si consiglia  di provvedere a tale  adempimento, anche se circola  la voce  ufficiosa
che tale termine sarà prorogato al 30.6.2013 (è in discussione al Senato).

La  modulistica  e  le  procedure  standardizzate  approvate  con  il  Decreto
Interministeriale del 30 novembre 2012 sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20121207  DI  3Q.npv2012.htm

Si ricorda,  infine,  che l'obbligo di formazione va osservato anche nei confronti  dei
praticanti, stagisti o tirocinanti.

Cordiali saluti