Contributo unificato
Con precedente lettera Vi è stata inviata copia della circolare n. 10 dell"! 1.05.2012 del Ministero
della Giustizia in materia di contributo unificato.
Con la presente devo segnalarvi che diversi Tribunali, compreso quello di Pordenone,
interpretano la suindicata circolare Ministeriale sul "contributo unificato" con riguardo ali'
intervento nel procedimento esecutivo (pag. 8) [che sul punto recita testualmente: "In tale
ottica, ad esempio, l'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo
unificato in base al valore della rispettiva domanda'], ipotizzando che sia dovuto dal creditore
intervenuto nella procedura espropriativa un pagamento del contributo unificato "proporzionale"
al valore del credito per cui si agisce, ai sensi dell'ari 13 comma 1 TU spese Giustizia.
Il COA di Pordenone ritiene, in adesione con gli altri COA del Triveneto, che tale interpretazione
sia errata dal momento che nella legge di stabilità del 2012 (ari. 28 L. 183/11 con modifica agli
art. 13 e 14 del dpr 30 maggio 2002 n.115) non si fa alcun riferimento al procedimento
esecutivo e I' "intervento" richiamato nel testo legislativo dovrebbe intendersi esclusivamente
riferito a quello svolto nel processo di cognizione.
Per questa ragione, appare del tutto errato l'inciso inserito nella circolare ministeriale; si
andrebbe infatti oltre il dettato legislativo, anche perché deve tenersi conto del comma 2 dello
stesso articolo 13, che si occupa specificamente del processo esecutivo e che prevede
espressamente indiscutibili criteri per il versamento del contributo unificato a seconda del tipo di
procedimento esecutivo e del valore del credito azionato, il che rende illogica qualsiasi
interpretazione che intenda come "valore della domanda" quello del credito dell'interveniente.
L'illogicità di questa interpretazione appare pure evidente laddove si pensi che nell'ambito di
una stessa procedura esecutiva il creditore pignorante nell'esecuzione immobiliare dovrebbe
versare un contributo unificato sempre e comunque di € 242,00 e un creditore interveniente
potrebbe pagare sino ad € 1.466,00 a seconda del valore del suo credito!
In relazione a tale palese illegittima interpretazione, comunico che l'Unione Triveneta degli
Ordini è già intervenuta sollecitando il Ministero perché provveda a chiarire la questione.
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Cordiali saluti.