Circ. 83-2012 – adempimenti sicurezza e antiriciclaggio

 Adempimenti inerenti  la sicurezza sui luoghi  di lavoro e  antiriciclaggio.
Si  inviano,  per Vostra  dovuta  conoscenza,  le indicazioni degli adempimenti relativi alla
sicurezza  sui luoghi  di lavoro e all'antiriciclaggio.

ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA  SUI LUOGHI DI  LAVORO

1) DOCUMENTO  VALUTAZIONE RISCHI: art. 29, comma 5 D. Lgs. n. 81/2008
I  datori  di  lavoro  che  occupano  fino  a  10  lavoratori  (e  che  hanno  effettuato  il  corso  per
Responsabile  Servizio  Prevenzione  Protezione)  possono  autocertificare  di  aver  effettuato  la
valutazione  dei rischi  senza redigere  il documento  di valutazione  dei  rischi (art.  17 D.  Lgs.  cit.)
solo fino al  30.06.2012.
Dopo il 30.06.2012 non è più possibile. Va effettuata la valutazione scritta dei rischi redigendo  il
relativo  documento. Poiché  l'attività svolta negli studi legali è qualificabile a basso  rischio
l'elaborazione  del documento è abbastanza semplice e potrebbe essere fatta dal titolare  anche
senza ricorrere all'ausilio di terzi. Il documento va aggiornato quando intervengono  modifiche
nello studio (esempio cambio di  sede);

2) CORSO Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (lo può fare il datore): corso di 16
ore per attività a basso rischio con aggiornamento  quinquennale  di 6 ore;

3) CORSO  Primo  Soccorso  Aziendale e CORSO Antincendio (li può fare il datore): (art.  37 D.
Lgs.);

4) CORSO  per RSL (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza): va effettuato se è stato
nominato  il RSL ed in tal caso la nomina va comunicata all'INAIL  (in caso di mancata nomina  è
l'INAIL ad attribuire un rappresentante territoriale esterno): corso di 32 ore (aggiornamento
quinquennale);

5) SORVEGLIANZA SANITARIA: va nominato un medico competente  per la sorveglianza se il
dipendente  è occupato al videoterminale  per più di 20 ore settimanali;

6) CORSO per lavoratori dipendenti: 4 ore (aggiornamento  quinquennale)

ANTIRICICLAGGIO

Si ricorda che dal 06.12.11:
1) il limite per l'utilizzo  del contante è di € 999,99;
2) vi è l'obbligo di indicare nome o denominazione sociale e di apporre la clausola di non
trasferibilità sugli assegni bancari e postali pari ad €  1000 e oltre;
3) le banche possono rilasciare assegni  circolari e vaglia postali solo con clausola  di non
trasferibilità  se di importo pari o superiore a € 1.000,00;
4) vale il limite indicato per libretti postali o bancari al portatore.