Convenzione per l’attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari stipulata con il tribunale di Pordenone il 2 aprile 2015

E’ stata sottoscritta in data odierna la convenzione per il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari con il Tribunale di Pordenone.

Si allega il testo firmato della convenzione che è stata pubblicata nel sito nella sezione “pratica forense”. Prossimamente sarà indetto il bando relativo.

Convenzione per l’attività di praticantato presso gli Uffici Giudiziari stipulata con il tribunale di Pordenone il 2 aprile 2015

Lettera sovraindebitamento

Cari colleghi,

è recentemente entrato in vigore il D.M. n. 202/2014, attuativo della Legge n. 3/2012, contenente disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che stabilisce i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi destinati all’erogazione del servizio di gestione delle suddette crisi; l’organismo deputato svolge la sua funzione attraverso la figura del c.d “gestore della crisi” che viene incaricato di volta in volta per la singola procedura. Gli ordini professionali possono di diritto iscriversi al registro dei citati organismi e devono formare al loro interno un elenco di gestori della crisi; i requisiti per iscriversi nell’elenco dei gestori della crisi sono stabiliti dall’art. 4 commi 5 e 6 del D.m. citato e consistono, in sintesi, nell’aver conseguito una specifica formazione tramite la frequentazioni di corsi di formazione professionale e di aggiornamento.

In via transitoria, l’art. 13 del DM in esame stabilisce che, per i primi tre anni dall’entrata in vigore del medesimo, i professionisti appartenenti agli ordini professionali sono esentati dall’essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, purché documentino di essere stati nominati, anche in epoca anteriore all’entrata in vigore del decreto ministeriale, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’art. 15 della legge.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone sta valutando l’opportunità di dare vita ad un Organismo proprio al quale sarebbero devolute tutte le procedure del nostro territorio e che, quindi, offrirebbe nuove opportunità di lavoro agli iscritti; in quest’ottica vorremmo pertanto conoscere preventivamente il Vostro grado di interesse sull’argomento ed in particolare sapere: quanti tra voi possiedano già i requisiti per diventare gestori delle crisi, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 13 del D. M., alla quale si rimanda; e quanti di voi, non potendo rientrare nella disciplina transitoria, sarebbero interessati a partecipare ad eventuali corsi di formazione (che devono essere di 40 ore) per diventare gestori della crisi, corsi di formazione che l’Ordine può organizzare ai sensi dell’art. 4 comma 6 del decreto.

I colleghi interessati ai corsi di formazione e quelli che hanno già i requisiti per diventare gestori della crisi sono pregati di comunicarlo alla Segreteria dell’Ordine via mail entro il 15 aprile p.v.

Cordiali saluti

Il Consigliere delegato

Avv. Chiara Coden

Quando il processo è esecutivo! Manuale di sopravvivenza al 31 marzo 2015

Dal 31 marzo 2015 per i pignoramenti post dl 132/14 ovvero quelli iniziati dopo l’11 dicembre 2014 sarà obbligatoria l’iscrizione a ruolo telematica.

E’ obbligatorio iscrivere a ruolo telematicamente la procedura esecutiva nei rigorosi termini imposti dai riformati articoli 518, 543 e 557 c.p.c. ovvero, a pena di decadenza, entro 15 giorni (in fase di conversione sono aumentati da 10 a 15) per le espropriazioni mobiliari ed immobiliari e 30 giorni per i pignoramenti presso terzi, calcolati a partire dalla data di restituzione al creditore del verbale o atto di pignoramento, titolo esecutivo e precetto. Diverso invece il termine previsto dal 521bis c.p.c. per il nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi il cui termine decadenziale di 30 giorni per l’iscrizione a ruolo decorre dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie di presa in consegna del veicolo inviata a mezzo PEC al creditore pignorante.

Ma come si effettua l’iscrizione a ruolo telematica? Il creditore procedente dovrà depositare telematicamente come atto principale, la nota di iscrizione a ruolo che dovrà contenere, ai sensi dell’art. 159bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l’indicazione delle  parti,  nonchè  le  generalità  e  il  codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo, del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Si prevede inoltre che, il Ministro della Giustizia, con  proprio  decreto  avente  natura  non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.

A tal proposito si rende noto che, con Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 23.3.2015 ( decreto che tenendo conto dei 15 gg di vacatio legis entrerà in vigore martedì 7 aprile 2015), si stabilisce che la nota di iscrizione a ruolo deve contenere oltre ai dati indicati nell’articolo 159bis delle disposizioni di attuazione i seguenti dati obbligatori:

Importo e data di notifica del precetto; Cognome e nome o ragione sociale e categoria, Codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del creditore; Cognome, Nome e Codice Fiscale del difensore della parte che iscrive a ruolo; Cognome, nome o ragione sociale e categoria, codice fiscale o partita iva (se persona giuridica) del debitore; Descrizione del Titolo esecutivo e Nome e Cognome e/o ragione sociale del creditore (l’abbiamo già scritto direte voi, ma il decreto lo riporta due volte, la seconda volta riferendosi al titolo esecutivo rispondo io).

Inoltre a seconda del tipo di procedura sarà necessario inserire i seguenti ulteriori dati:

Per le procedure di esecuzione forzata su beni immobili:

Data di notifica atto di pignoramento; Dati identificativi del bene immobile: Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni); Classe/tipologia (A1,A2, ecc.); Identificazione: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).

Se trattasi di bene immobile sito in Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale;

Diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento), o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx).

Per le procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore:

Dati identificativi dell’eventuale Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC, quella dunque che vi verrà proposta dal vostro software redattore)

Per le procedure di espropriazione mobiliare presso terzi: Data udienza in citazione; Dati identificativi del terzo pignorato, ovvero, Cognome, nome, codice fiscale, (denominazione e categoria se persona giuridica); Dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; Tipologia del bene.

Il decreto prevede poi che, qualora si verta in ipotesi di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti i seguenti dati: Tribunale che ha emesso la sentenza o del diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione; numero del provvedimento; data provvedimento; importo del credito.

La nota di iscrizione a ruolo di regola dovrebbe essere generata in automatico dal proprio software redattore atti in formato pdf testuale (dopo aver compilato puntualmente tutti i dati richiesti, che andranno a popolare anche il file datiatto.xml) ed essere inserita come atto principale della busta telematica. Si consiglia a tal proposito di aggiornare il proprio software redattore atti all’ultima versione disponibile prima di effettuare i depositi poiché, proprio in virtù di queste ultime novità, le tipologie di atti previste per i pignoramenti sono state aggiornate prevedendo il tipo atto chiamato “Atto di pignoramento” o “Iscrizione a ruolo pignoramento”.

Ad ogni buon conto un ulteriore consiglio è quello di verificare se, la nota di iscrizione a ruolo prodotta dal vostro redattore contiene tutti i dati previsti dal DM del 19 marzo 2015.

Dopo aver inserito la nota di iscrizione a ruolo come atto principale dovranno essere inseriti come allegati in formato pdf immagine, le copie conformi degli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario e precisamente titolo esecutivo, precetto e verbale di pignoramento o atto di pignoramento, avendo cura di preparare un file per ogni atto. La nota di trascrizione potrà essere allegata in un momento successivo all’iscrizione nel caso previsto dall’articolo 555 ultimo  comma,  e quindi con deposito telematico autonomo non appena  verrà restituita dal  conservatore  dei  registri immobiliari.

Ma come si attesta la conformità di titolo esecutivo, precetto, nota di trascrizione e atto o verbale di pignoramento?

Sul punto, occorre tener presente che, sul territorio nazionale, esistono numerose prassi operative tutte a mio avviso valide e che potrete scegliere in base alla semplicità dell’una o dell’altra procedura o in base alla prassi locale del vostro foro.

 1) Attestazione di conformità apposta su atto separato:

Questa prima ipotesi molto diffusa nei primi mesi di applicazione del nuovo rito esecutivo consiste nell’apporre l’attestazione di conformità su una separata nota di deposito, redatta in formato pdf testuale, che potremo allegare come allegato semplice alla nostra busta telematica. Il vantaggio di tale procedura può essere quello di redigere un’unica attestazione di conformità con lo svantaggio però di dover applicare, quantomeno prudenzialmente, la normativa di cui al DPCM 13/11/2014 n.78954, pubblicato in  Gazzetta Uff. Del 12/01/2015 n.8 e di inserire quindi l’impronta (hash) e il riferimento temporale per ogni documento di cui si attesta la conformità. (l’impronta e il riferimento temporale di ogni singolo atto scansionato potranno essere calcolate utilizzando le utilità gratuite presenti ai seguenti link: http://www.pergliavvocati.it/relatapec/ )

 

T R I B U N A L E D I _______

Giudice dott. ________ – RGE: ______

NOTA DI DEPOSITO DOCUMENTI

Per ___________ (CF: _________), rappresentata e difesa dall’Avv. _________ (CF: _________)

Creditore procedente –

c o n t r o

sig. ____________ (CF: ___________)

Debitore

Nonché

Banca__________________________ (CF: __________)

Terzo pignorato

*****

Facendo seguito all’atto di pignoramento presso terzi notificato/o consegnato per la notifica in data ___________, si depositano i seguenti documenti:

1) Nota di iscrizione a ruolo

2) Mandato

3) Copia titolo esecutivo di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)

4) Copia precetto di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)

5) Copia atto di pignoramento presso terzi di cui si attesta la conformità  all’originale  ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179 come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 (prudenzialmente aggiungere nome file-impronta-riferimento temporale)

6) Copia dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.

7) Ricevuta pagamento contributo unificato

Data e luogo                                                                                      Avv.

2) Attestazione di conformità apposta in calce al pdf scansionato

In questa seconda ipotesi potremo attestare la conformità direttamente sul pdf ottenuto mediante scansione, utilizzando una funzionalità di modifica dei pdf contenuta nell’ultima versione di Adobe Pdf Reader oppure utilizzando un qualsiasi programma che consenta di modificare i pdf. Tanto è possibile ai sensi della prima parte del terzo comma dell’art. 4 del DPCM che consente di inserire l’attestazione di conformità nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico cosi’ formato e’ sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.

La procedura potrà essere agevolmente compiuta installando sul proprio computer l’ultima versione di Adobe PDF Reader (XI). Dopo aver scansionato il documento (prestando attenzione che il vostro scanner non generi un PDF protetto) potrete cliccare sul bottone evidenziato dal cerchietto e cliccare su aggiungi testo. Il testo racchiuso nella casella è il testo da me aggiunto al pdf e rappresenta la classica dicitura per attestare la conformità nelle iscrizioni a ruolo delle procedure esecutive. In quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore.

attestazione

3) Il metodo ambrosiano

Il terzo metodo, ispirato alla prassi in uso presso il Tribunale di Milano, ma che personalmente mi convince di meno, è più rudimentale, tuttavia potrà risultare il più semplice e pratico per i meno avvezzi all’informatica in quanto consiste nello scansionare il documento insieme all’attestazione di conformità firmata con firma autografa.

Anche in questo caso infatti sarà rispettato il requisito di cui al terzo comma dell’art. 4 del DPCM del 13 novembre 2014, essendo l’attestazione di conformità congiunta all’atto di cui si attesta la conformità.

Il sottoscritto Avv. _________ (CF: _________) del foro di _________in qualità di difensore di ___________ (CF: _________), Facendo seguito all’atto di pignoramento notificato e/o eseguito in data ___________

 ATTESTA

ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179, come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 che la suestesa copia informatica di___________ acquisita mediante scansione per immagine è conforme all’originale cartacea da cui è stata estratta.

 

Data e luogo                                                                                      Avv.

 

N.B: Anche in quest’ultimo caso sarà assolutamente indispensabile apporre la propria firma digitale sugli allegati dopo averli allegati all’interno del redattore.

Una volta allegati i file di cui si è attestata la conformità potremo inserire gli eventuali documenti allegati, come ad esempio un indice dei documenti, la procura alle liti (in questo caso allegato opzionale) e il contributo unificato che, in base ad una recente circolare ministeriale potrà essere allegato anche in fase di deposito di istanza di assegnazione o vendita.

A questo punto non ci resta dunque che cliccare sul fatidico pulsante invia e aspettare le 4 ricevute.

Il nuovo regolamento per il riscatto

Cari Colleghi,

vi informo che il Ministero del Lavoro ha approvato il 17 marzo 2015  il nuovo Regolamento per il riscatto, deliberato lo scorso dicembre dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

Queste, in sintesi le novità:

– sarà, possibile rateizzare l’importo residuo per il riscatto di annualità di iscrizione fino ad un massimo di dieci anni (anziché cinque, come previsto in precedenza);

– gli interessi dovuti saranno calcolati nella misura del 2,75% annuo (in luogo del 4% previsto in precedenza) e il tasso sarà mantenuto per l’intero periodo della rateazione;

– gli anni “riscattati” comporteranno un corrispondente aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione e sarà possibile riscattare gli anni relativi al corso di laurea, al praticantato con o senza abilitazione e all’eventuale servizio militare prestato.

Le nuove norme saranno applicabili, a richiesta dell’interessato, anche alle domande di riscatto già presentate, per le quali non sia ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata.

Per ogni ulteriore informazione potrete rivolgervi allo Sportello Previdenziale curato dal delegato a Cassa Avv. Benedetta Zambon, aperto ogni quarto lunedì del mese dalle ore 10 alle ore 12 presso la sede dell’Ordine, previa prenotazione via email.

Il Consigliere Delegato

Avv. Jessica Canton

Circ. 27/2015 – Domande di riscatto e ricongiunzione a Cassa Forense on line

Cari Colleghi,

segnalo che dal 2 marzo 2015 è possibile inoltrare le domande di riscatto e di ricongiunzione con modalità “on line“, utilizzando le nuove procedure predisposte da Cassa Forense.
Per accedere a tale servizio è necessario accreditarsi nella sezione “Accessi riservati – posizione personale” del sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) mediante codice meccanografico e PIN ed essere in possesso di casella di posta elettronica certificata (PEC).

Nel corso della procedura on line saranno proposti i dati già in possesso di Cassa Forense, alcuni dei quali potranno essere modificati o confermati dall’iscritto.

L’inoltro delle domande in via telematica comporta il vantaggio nel risparmio dei costi legati alla tradizionale spedizione postale e favorirà l’aggiornamento in tempo reale del data base della Cassa, con conseguente riduzione dei tempi di evasione delle istruttorie e un miglior monitoraggio nelle fasi di lavorazione delle stesse. Alle domande inoltrate con modalità on line verrà dedicato un canale preferenziale che consentirà un più rapido esame da parte del servizio competente.

Resto a disposizione  per ogni necessità ed invio i miei più cordiali saluti.

La Delegata a Cassa Forense

F.to Avv. Benedetta Zambon

Circolare attuativa e interpretativa del nuovo regolamento per la formazione continua del consiglio nazionale forense

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE

 

CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL

NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

approvata dal Consiglio dell’Ordine nell’adunanza del 9 marzo 2015

 

Preambolo

1) La presente Circolare fa espresso riferimento al nuovo “Regolamento per la formazione professionale continua” approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 e pubblicato il 28 ottobre 2014, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.

2) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente Circolare, sulla base delle indicazioni che emergeranno nell’applicazione pratica della stessa nonchè del Regolamento del C.N.F., ovvero a seguito delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio Regolamento, ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il C.N.F. dovesse emanare ai sensi dell’art. 7 n. 2 dello stesso Regolamento.

 

Articolo 1 – Obbligo formativo

  1. A) Sono tenuti all’obbligo della formazione continua i tirocinanti abilitati al patrocinio e gli avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine di Pordenone, compresi gli avvocati iscritti nei vari Elenchi e Sezioni speciali dell’Albo.
  2. B) L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo o all’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, e cioè a prescindere dall’esercizio in atto, o meno, dell’attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.
  3. C) L’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio precedente costituisce, per tutti gli iscritti, condizione per l’inserimento e/o il mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi dei difensori d’ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato; costituisce, inoltre, condizione per la designazione a commissario nell’esame da avvocato e per lo svolgimento dell’attività di consulenza all’interno dello Sportello per il cittadino previsto dall’art. 30 della legge n. 247/2012, nonché per l’inserimento ed il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell’Ordine in forza di normative e convenzioni ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati. Costituisce, inoltre, per l’avvocato condizione per poter ospitare, quale dominus, praticanti nel proprio studio.

 

Articolo 2 – Contenuto dell’obbligo formativo

L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Albo o nell’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale.

L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. Ogni anno deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui 3 nella materie obbligatorie. E’ consentita la compensazione dei CF maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

Il numero dei CF conseguiti in modalità FAD non può superare il limite del 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio.

Il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.

 

Articolo 3 – Accreditamento e patrocinio di eventi formativi

  1. A) Il Consiglio dell’Ordine è competente a concedere l’accreditamento per: 1) corsi, seminari e convegni a rilevanza locale; 2) eventi svolti in autoformazione, qualora non vengano utilizzati sistemi telematici.
  2. B) È invece competente il Consiglio Nazionale Forense in tutti gli altri casi, e segnatamente per: 1) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale; 2) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista; 3) master di primo e di secondo livello; 4) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; 5) corsi per conseguire il titolo di cassazionista; 6) eventi a rilevanza nazionale ed eventi seriali (intendendosi per entrambi “attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo”); 7) eventi svolti nella modalità “formazione a distanza”; 8)

eventi che si svolgono all’estero; 9) eventi svolti in autoformazione, qualora vengano utilizzati sistemi telematici.

  1. C) Il soggetto promotore degli eventi formativi accreditandi o patrocinandi deve chiedere l’accreditamento alla Commissione locale presso il COA di Pordenone mediante domanda redatta secondo il modello e le indicazioni in esso contenute, pubblicato sul sito dell’Ordine ed inviata telematicamente all’indirizzo e-mail: segreteria@ordineavvocatipordenone.it. In questo modo il testo del programma completo dell’evento formativo organizzato, se accreditato, verrà pubblicato nell’apposita area del sito internet dell’Ordine nella quale vengono pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio dell’Ordine.
  2. D) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell’evento formativo, la Commissione locale presso il COA di Pordenone si riserva di richiedere agli organizzatori – prima della concessione dell’accreditamento o del patrocinio – ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile. Si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
  3. E) Ai fini del computo del suddetto termine si precisa che la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre ed il 10 gennaio e fra il 1° agosto ed il 1° settembre di ogni anno, nonchè nel periodo intercorrente fra l’ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell’Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.
  4. F) Una volta ottenuto dal Consiglio dell’Ordine l’accreditamento o il patrocinio dell’evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l’evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: “evento formativo accreditato (o patrocinato) dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone”, e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all’evento formativo.

 

Articolo 4 – Obblighi dei soggetti organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati

  1. A) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze predisposti e forniti dal Consiglio stesso, sono tenuti a registrare gli orari di entrata e uscita dei singoli partecipanti ed a raccogliere, oltre alle generalità (nome, cognome e Foro di appartenenza) dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell’entrata che a quello dell’uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti appositi moduli di foglio-presenza. Entro il termine di otto giorni dallo svolgimento dell’evento formativo, l’originale del foglio-presenza dovrà pervenire al Consiglio, pena il mancato accreditamento dei successivi eventi formativi del medesimo organizzatore.
  2. B) Se l’evento formativo non è gestito direttamente dall’Ordine, il soggetto organizzatore ha l’onere di consegnare l’attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare – al più tardi nel corso dello svolgimento dell’evento formativo – il luogo dove, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati ovvero la diversa modalità di consegna degli stessi.
  3. C) L’iscritto che partecipi ad eventi formativi accreditati o patrocinati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell’evento un attestato scritto di partecipazione, e ha l’onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell’Ordine che gliene faccia richiesta, al fine di consentire a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi.

 

Articolo 5 – Attività di autoformazione

  1. A) Oltre che con la partecipazione ad eventi formativi accreditati (anche da altri Consigli dell’Ordine o dal C.N.F.), l’iscritto può maturare crediti formativi anche: 1) svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato; 2) pubblicando scritti giuridici su media a rilevanza nazionale; 3) avendo contratti di insegnamento in materie giuridiche nelle università; 4) partecipando a commissioni di studio o gruppi di lavoro del Consiglio dell’Ordine o aventi carattere nazionale; 5) svolgendo la funzione di commissario agli esami da avvocato; 6) partecipando alle commissioni per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; 7) svolgendo attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale.
  2. B) Al fine di ottenere l’attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l’iscritto dovrà chiederne il riconoscimento, a seconda dei casi, al C.N.F. o al Consiglio dell’Ordine; in particolare dovrà chiederlo al C.N.F. nei casi sub n. 1 (se l’evento è a carattere nazionale), 2 e 4 (se la commissione o gruppo di lavoro ha carattere nazionale) e 6; dovrà invece chiederne il riconoscimento al Consiglio dell’Ordine nei casi sub n. 1 (se l’evento è a carattere locale), 3, 4 (se la commissione o gruppo di lavoro è

stata costituita dallo stesso Consiglio dell’Ordine), 5 e 7.

  1. C) Per le attività come sopra enunciate, l’iscritto dovrà formulare istanza – al C.N.F. ovvero al Consiglio dell’Ordine a seconda della rispettiva competenza come sopra riportata – entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività, al fine di poter depositare la delibera di riconoscimento al Consiglio dell’Ordine al termine del triennio formativo. In tale sede di verifica il Consiglio dell’Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi o lo svolgimento di attività, come elencate al punto A), per le quali l’iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l’attribuzione di crediti formativi al C.N.F. o al Consiglio dell’Ordine.
  2. D) Per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” aventi carattere locale si intendono esclusivamente le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell’Ordine ovvero che contano anche sulla partecipazione del Consiglio dell’Ordine.
  3. E) L’autorizzazione alle “attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale” e senza l’utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell’art. 12 n. 1 lett. f) del Regolamento, verrà concessa dal Consiglio dell’Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.
  4. F) Ai fini dell’accreditamento delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell’Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell’attività formativa, anche i requisiti dell’adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio.
  5. G) Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

 

Articolo 6 – Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi non accreditati o svolti all’estero

  1. A) Per le “attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia”, il Consiglio dell’Ordine riconoscerà crediti formativi, a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati e che la relativa istanza sia presentata al Consiglio dell’Ordine entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività. In sede di verifica triennale il Consiglio dell’Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi non accreditati per i quali l’iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l’attribuzione di crediti formativi al Consiglio dell’Ordine.
  2. B) Per gli eventi formativi accreditati da altri COA o da altri enti competenti la richiesta di riconoscimento dei relativi crediti formativi deve essere inoltrata sempre tramite l’area personale dell’iscritto nel sito dell’Ordine entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’evento, altrimenti non se ne terrà conto in sede di valutazione triennale.
  3. C) Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi svolti all’estero è competente il C.N.F..

 

Articolo 7 – Tabella riassuntiva dei crediti riconoscibili per la partecipazione a eventi e per lo svolgimento delle attività di autoformazione

 

Attività

 

 

Crediti attribuiti

 

Limite massimo annuale

Frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata

(mattina o pomeriggio)

Da 1 a 3
Frequenza di eventi formativi della durata di un’intera giornata Da 2 a 4 —-
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l’accesso alla professione di avvocato; della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) Da 2 a 4

 

—-
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l’accesso alla professione di avvocato; della durata di un’intera giornata o di più giornate Da 6 a 20 —-
Svolgimento di lezioni e relazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per professioni legali, nei corsi per l’accesso alla professione di avvocato 1 12
Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on-line, ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense Per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascun scritto

Per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun scritto

12
Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati 10
Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro 10
Partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense 10
Attività di studio e aggiornamento individuale, previamente autorizzata 10

 

 

Articolo 8 – Esoneri

  1. A) In considerazione dell’attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell’Ordine, Delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense e all’Organismo Unitario dell’Avvocatura esonerano l’iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi a oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.
  2. B) Nel caso di parto, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell’interessata e in ragione dell’adempimento da parte della madre dei doveri collegati alla maternità, una riduzione pari al 60% dei crediti formativi da conseguire nell’anno in cui il parto si è verificato.
  3. C) Nel caso di “adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta degli interessati e in aggiunta alla riduzione concessa alla madre ai sensi del punto che precede, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nei due anni successivi a quello in cui il parto si è verificato.
  4. D) Nel caso di “grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza”, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell’interessato, un esonero temporaneo – integrale ovvero parziale – per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) e dei familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell’infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall’iscritto a corredo della propria domanda di esonero.
  5. E) Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell’Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l’esonero permanente.
  6. F) Nei casi di “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale”, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell’interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell’interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore a un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell’iscritto).
  7. G) Nei casi di trasferimento all’estero dell’attività professionale, il Consiglio dell’Ordine riconoscerà all’iscritto, che lo abbia richiesto, l’esonero per un periodo non superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l’iscritto protragga il trasferimento all’estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all’estero, per un numero di ore pari a quello dei crediti formativi da conseguire e secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dalla presente Circolare. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all’estero non sia dovuto a ragioni attinenti all’esercizio della professione forense.

Articolo 9 – Verifica dell’assolvimento degli obblighi formativi

  1. A) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell’Ordine dell’effettiva partecipazione agli stessi.
  2. B) Nel caso in cui un evento formativo sia frequentato dall’iscritto in misura inferiore a quella prevista all’art. 19 n. 5 del Regolamento (interamente, per gli eventi che durano una mezza o intera giornata; almeno nell’80%, per quelli di durata superiore), la partecipazione parziale all’evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.
  3. C) Al termine del triennio di valutazione, l’iscritto dovrà presentare al Consiglio una dichiarazione d’onore riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, allegando a tal fine la stampata dei crediti conseguiti nel triennio risultante dalla propria area personale del sito dell’Ordine oltre alle comunicazioni dell’Ordine contenenti gli esoneri concessi.
  4. D) Il controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell’Ordine mediante richiesta dell’apposita documentazione e mediante controlli incrociati con i rilevatori di presenze.
  5. E) Su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell’adempimento, il COA rilascia all’iscritto l’Attestato di Formazione Continua.
  6. F) L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

 

Circ. 25-2015 – Cassette 2° piano Cancelleria Civile del Tribunale di Pordenone al 6.3.2015

Ai Signori Avvocati

e Praticanti Avvocati Abilitati

del Foro di

Pordenone

 

A seguito della periodica revisione, Vi trasmettiamo gli elenchi delle cassette che si trovano presso la Cancelleria Civile del Tribunale al 2° piano del Palazzo di Giustizia, aggiornati al 06.03.2015.

Si coglie l’occasione per raccomandare il rispetto del regolamento per l’uso delle cassette (pubblicato sul sito nel link “regolamenti”), ricordando inoltre di svuotare spesso le cassette e ritirare i fascicoli di parte con regolarità.

Per quanto riguarda i Colleghi che hanno fatti richiesta di assegnazione e/o spostamento di cassetta si invita a controllare l’esattezza delle modifiche operate.

Cordiali saluti.

Il Delegato

Avv. Ludovica Silei

Copia di cassette 2 p elenco fuori foro al 06.03.2015
Copia di cassette cancelleria ordine numerico 06.03.2015
Copia di cassette cancelleria ordine alfabetico 06.03.2015