Divorzio breve

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.55 del 2015 sul c.d. divorzio breve.
Entrerà in vigore il 26 maggio 2015.
Di seguito il testo delle disposizioni.

Legge 6 maggio 2015, n. 55          

(GU n. 107 dell’11 maggio 2015)

Entrata in vigore 26 maggio 2015

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Art. 1.

  1. Al secondo capoverso della lettera b)del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Art. 2.

  1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

Art. 3.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

 Nuovo testo dell’art. 3 della legge 1 dicembre 1970,  n. 898

 

  1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

(omissis

2) nei casi in cui:

(omissis)

  1. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato [per parte] ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

(omissis)

Inaugurazione Sportello per il cittadino

Si avvisa che il giorno mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 11.30 verrà inauguato, presso l’aula d’udienza Falcone Borsellino, lo “Sportello per il cittadino” istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone.
Lo Sportello sarà operativo dal 29 maggio 2015 presso la sala del laboratorio informatico al piano terra del Palazzo di Giustizia di Pordenone.

Circ. 38-2015- inaugurazione Sportello per il Cittadino

Negoziazione assistita: chiarimenti del Ministero su contributo unificato e sospensione feriale

Qui di seguito un estratto della circolare:

“Min. Giustizia, 13 marzo 2015 n. 2309
Quesito. Negoziazione Assistita
– Contributo Unificato
– Sospensione feriale dei termini

Nel procedimento di negoziazione assistita, il procuratore della Repubblica svolge un’attività di controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della Legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto.

Ne consegue che va esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione al ruolo al momento del deposito dell’accordo presso la Procura della Repubblica competente.
Nel procedimento di negoziazione assistita non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali di cui all’art. 1 legge 7 ottobre 1969 n. 742 e succ. modif. in coerenza con la natura del procedimento non giurisdizionale.”

Allegato

Separazioni e divorzi dal Sindaco e negoziazione assistita: nuovi chiarimenti del Ministero

Il Ministero dell’Interno chiarisce alcuni punti del decreto legge sostituendo in parte la precedente circolare del 28/11/2014.

In data 24/04/2015 il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 6/15 che ha chiarito alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione degli artt. 6 e 12 (che hanno introdotto, rispettivamente, l’istituto della negoziazione assistita da un avvocato e la possibilità di chiedere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio in Comune) del D.L. 12 settembre 2014, n.132, convertito nella L.10 novembre 2014 n.162, per garantire uniformità a livello nazionale in tutti gli uffici di stato civile.

Allegato

Precisazioni riguardanti l’iscrizione a ruolo telematica del processo esecutivo (mobiliare, immobiliare e presso terzi).

Egregi Colleghi,

si forniscono di seguito alcuni chiarimenti riguardanti l’iscrizione a ruolo telematica nel processo esecutivo. Si ringrazia l’Avv. Andrea Coden per la collaborazione prestata.

  1. all’atto dell’iscrizione a ruolo – tramite consolle avvocato o altro gestionale in uso – del pignoramento mobiliare e/o immobiliare non dovranno essere versati il contributo unificato e la marca da bollo da € 27,00 (alias “anticipazioni forfettarie dai privati all´erario nel processo civile”). Questi ultimi dovranno obbligatoriamente essere assolti con il deposito telematico dell’istanza di vendita dei beni pignorati (art. 30 testo unico spese di giustizia; in senso conforme la circolare del Ministero della Giustizia del 3 marzo 2015).

Quanto appena specificato non si applica alla sola iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi per il quale, invece, il contributo unificato e la marca da bollo devono essere versati all’atto dell’iscrizione a ruolo in via telematica.

Resta inteso che, in qualsiasi fase del processo esecutivo, del pagamento del contributo unificato e della marca da bollo da € 27,00 dovrà esserne, comunque, dato riscontro alla cancelleria di destinazione mediante deposito telematico di documentazione comprovante l’avvenuto versamento.

  1. all’atto dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, nell’ipotesi dell’espropriazione presso il terzo, la consolle avvocato chiede, tra gli altri atti/documenti, l’inserimento dell’atto di citazione. Quest’ultimo altro non è che la citazione contenuta nell’atto di pignoramento notificato dall’ufficiale giudiziario al debitore ed al terzo. L’omissione del deposito di tale atto non è un errore bloccante che possa inficiare la validità dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, ma, tuttavia, con la terza PEC (controlli automatici) che l’utente riceverà a seguito del deposito, l’esito potrebbe risultare il seguente: “allegato atto di citazione mancante, necessario effettuare nuovamente il deposito”.

Al fine di evitare tale messaggio di errore, si consiglia di salvare 2 volte il medesimo file che contiene l’atto di pignoramento, nominandolo – e “qualificandolo” nella consolle –  una volta “atto di pignoramento” e una seconda volta “atto di citazione“.

E’ peraltro opportuno adottare lo stesso escamotage per il deposito del precetto e del titolo esecutivo quando questi atti siano stati contestualmente notificati, creando così un file “titolo esecutivo” ed un file “precetto”.

Solo per inciso, si ricorda che, nell’ipotesi dell’espropriazione presso il debitore, oltre al titolo ed al precetto, è necessario e sufficiente allegare il solo verbale di pignoramento.

  1. tra i documenti/atti richiesti al momento dell’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, vi sono il titolo esecutivo (ove presente), il precetto ed il verbale di pignoramento. Per tutti questi atti è necessario che il legale rediga, su un unico file separato e sottoscritto digitalmente, l’attestazione di conformità degli stessi agli originali ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del D.L.  18  ottobre  2012,  n.  179, come modificato dal D.L. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014.»

Per le attestazioni di conformità si rimanda anche al contributo fornito dalla F.I.I.F. e reperibile a questo indirizzo.

 

Cordiali saluti.

Avv. Stefano Corsini

PCT – Estrazione di duplicati e copia dal fascicolo informatico

Egregi Colleghi,

con il recente aggiornamento dei sistemi informatici sono state introdotte importanti novità in ordine alla fruibilità dei documenti scaricabili dai fascicoli informatici.

In particolare: (i) è stata introdotta la possibilità di scaricare il duplicato(1) di un atto/provvedimento; (ii) è stata migliorata la funzionalità di scaricamento delle copie di atti/provvedimenti che, ora, riportano mediante diciture di colore blu poste in alto a destra del primo foglio i seguenti dati: tipologia provvedimento, numero Registro Generale, numero Ordine, numero Registro Cronologico, estremi di registrazione del provvedimento; (iii) è stata introdotta la possibilità di scaricare l’impronta del file secondo lo standard MD5.

Duplicati

La prima funzionalità consente di scaricare un file che è nella sostanza indistinguibile dall’originale(2), tanto che a mente dell’art.23-bis D.Lgs. 82/2005 possiede il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui è tratto. Potranno quindi essere scaricati duplicati dei provvedimenti sottoscritti dal giudice e controfirmati dal cancelliere (quando previsto) oppure degli atti depositati dalle altre parti processuali o da voi stessi. Tale funzionalità può rivelarsi particolarmente comoda, in quanto, in caso di successiva notificazione via PEC di duplicati, non è necessario procedere ad alcuna autenticazione dei medesimi, con semplificazione della procedura.

Copie informatiche

La seconda funzionalità consente di semplificare l’estrazione di copie, informatiche e non, dei provvedimenti giudiziali ai fini della notificazione, superando le perplessità di molti in ordine alla mancanza sulle copie prodotte dal difensore ex art.16-bis, comma 9-bis, D.Lgs. 179/2012 del numero d’ordine e del numero di cronologico, presenti invece nelle copie prodotte a cura della cancelleria. Ora, infatti, le copie scaricabili dal fascicolo informatico dai difensori non differiscono in nulla rispetto a quelle prodotte dalla cancelleria, così che non v’è più ragione di accedervi per la richiesta di copie autentiche in tutti i casi in cui la norma succitata conferisce ai difensori il potere di attestazione di conformità. La novità comunque non innova nulla in tema di procedura di attestazione, in ordine alla quale si rimanda alle precedenti comunicazioni in merito.

Impronta del file

La terza funzionalità è legata alla prima e consente agli utenti più esperti di procedere alla verifica che il duplicato dell’atto/provvedimento scaricato dal fascicolo informatico corrisponda esattamente (bit per bit) con l’originale presente nel fascicolo, del quale viene messa a disposizione l’impronta informatica (hash) in formato MD5.

Come scaricare un duplicato dal fascicolo informatico

La funzionalità è disponibile accedendo al fascicolo informatico attraverso il portale dei servizi telematici (PST – www.pst.giustizia.it) oppure, a seguito dei recenti aggiornamenti, direttamente tramite la Consolle Avvocato.

g

Per le modalità pratiche di accesso e di scaricamento degli atti da PST e per ulteriori chiarimenti su quanto sopra si consiglia la consultazione delle indicazioni operative che potrete reperire in questo articolo predisposto dal Gruppo di Lavoro della FIIF(3).

Avv. Stefano Corsini

(1) D.Lgs. n.82/2005 – Art. 1, lettera i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

(2) La conformità all’originale è assoluta, quindi i documenti non presentano l’usuale coccardina utilizzata per dare evidenza alla circostanza che il documento è firmato digitalmente, indicando i dati di chi lo abbia sottoscritto. La presenza e la validità delle sottoscrizioni digitali possono essere verificate con gli appositi strumenti software (funzione di verifica degli applicativi utilizzati per l’apposizione della firma digitale, ad es. Dike o ArubaSign o lo stesso programma Acrobat Reader).

(3) Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense.