AIAF vara la “CARTA DI VERONA”

La Carta delle libertà e dei diritti delle donne maltrattate

CARTA DI  VERONA

Preambolo

L’AIAF, Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori

Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali;

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec (2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che enuncia principi rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979), e la Raccomandazione generale n. 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che anche gli uomini possono essere vittima di violenza domestica,  che però colpisce le donne in modo sproporzionato;

Considerando che la legislazione italiana, seppur adeguata sul piano delle previsioni repressive di natura penale, risulta tuttavia carente di un quadro globale di misure di prevenzione, protezione e  assistenza a favore di tutte le donne vittime di violenza;

Aspirando a rafforzare le basi culturali e sociali atte a sostenere ed assistere le organizzazioni  e le istituzioni incaricate dell’applicazione della legge, in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di assumere .un approccio integrato per l’eliminazione della violenza contro le donne;

adotta la seguente carta delle libertà e dei diritti di ogni donna che possa subire violenza

  1. La libertà per ogni donna di scegliere quando sia il momento di interrompere un rapporto diventato molesto laddove una sola parola, un solo gesto denigratorio, un solo schiaffo divengano quel “troppo” da dover sopportare.
  2. Il diritto di recarsi presso le forze dell’ordine competenti nella certezza di ottenere un pronto ascolto da parte di donne e uomini specificamente formati in grado di comprendere le violenze ed i maltrattamenti fisici e morali subiti pur se non compiutamente espressi.
  3. Il diritto a poter sporgere denuncia o querela senza ritardo, perché anche il tempo è violenza, e senza inviti a ripensamenti dimostratisi troppo spesso occasione per dare luogo all’ennesimo caso di femminicidio o di maggior violenza.
  4. La libertà di scegliere da donne come ri-diventare tali sempre potendo autonomamente decidere come pensare, come amare, come abbigliarsi anche in modo difforme dal modello sociale imposto per le donne.
  5. Il diritto se donna straniera ad essere accompagnata nel faticoso percorso di denuncia di maltrattamenti e discriminazioni e ad essere adeguatamente sorretta da una mediatrice culturale che sappia tradurre e interpretare le sue esigenze.
  6. Il diritto, se persona offesa da reati di maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori a vedere il proprio caso trattato con priorità (spostate le parole e aggiunto “proprio”) in sede processuale sia civile che penale.
  7. La libertà di poter continuare la propria esistenza di donna senza essere sradicata dai propri mondi dovendo essere l’autore della violenza di genere che va sottoposto a misure cautelari adeguate, proporzionate ed effettive rispetto alla gravità dei fatti commessi.
  8. Il diritto per ogni donna maltrattata e perciò vulnerabile ad essere tutelata attraverso l’adozione rapida e l’esecuzione efficace degli ordini di protezione in sede sia civile che penale.
  9. La Libertà di non vivere l’angoscia delle situazioni pericolose consapevole che sotto scacco non è mai una donna offesa ma un uomo autore di violenza che non ha saputo elaborare l’abbandono e per questo ricorre al solo modo che dimostri la superiorità rispetto alla donna ossia la forza fisica.
  10. Il diritto delle donne ad essere informate ed aggiornate sugli strumenti di prevenzione e di assistenza contro la violenza domestica e di poter essere incluse in programmi di prevenzione e protezione elaborati dalle associazioni di categoria territorialmente competenti.
  11. il diritto di non essere nè maltrattata né uccisa e il diritto, per i figli di donna maltrattata, di non restare orfani;
  12. Il diritto di non vedersi offese negli scritti di controparte con valutazioni che riguardano la persona o lo stile di vita o il lavoro basate su pregiudizi o comunque dirette a esercitare pressioni perché si rinunci a far valere i propri diritti piuttosto che affrontare l’umiliazione di una difesa che si sposta dai fatti alla vittima.

Al fine di assicurare effettiva tutela ai diritti e alle libertà delle donne come sopra enucleati

dispone

l’istituzione di un osservatorio permanente presso le AIAF REGIONALI E NAZIONALE per la raccolta e il monitoraggio dei dati relativi alla violenza domestica e

chiede

ai sensi degli artt. 10 ed 11 della Convenzione di Istanbul

al Ministro della Giustizia l’istituzione di un osservatorio nazionale permanente presso il Ministero stesso dove far confluire i dati raccolti al fine di sviluppare  il coordinamento e la vigilanza delle politiche di tutela e di prevenzione e migliorare la legislazione e la prassi esistente.

Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale

Cari Colleghi,
è convocata l’Assemblea Ordinaria
in prima convocazione alle ore 8.00 del giorno sabato 4 marzo 2017;
in seconda convocazione il giorno GIOVEDI’ 9 MARZO 2017 alle ore 11.00
presso L’Aula d’Udienza del Tribunale di Pordenone “E. De Nicola”.

Si invitano i Colleghi a partecipare raccomandando la puntualità.

ORDINE DEL GIORNO

  • Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2016;
  • Relazione del Consigliere Tesoriere;
  • Relazione del Revisore;
  • Relazioni dei Consiglieri sull’attività svolta nel 2016;
  • Approvazione del conto consuntivo 2016;
  • Approvazione del bilancio preventivo 2017;
  • Presentazione dell’offerta formativa 2017;
  • Varie ed eventuali.

 Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere

Corso difensori d’ufficio

Si comunica che il corso per i difensori d’ufficio 2017 avrà inizio il 16/03/2017.
In allegato il programma dettagliato delle lezioni che si svolgeranno presso il Consorzio Universitario con cadenza settimanale.

Gli Avvocati e i Praticanti che intendono frequentare il corso ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio dovranno presentare domanda d’iscrizione compilando l’apposito modulo allegato alla locandina inviandolo alla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo segreteria@ordineavvocatipordenone.it entro il termine indicato nella locandina.

Da giovedì 09/03 coloro che invece intenderanno partecipare ai singoli eventi potranno iscriversi on line mediante accesso all’area personale del sito dell’Ordine degli Avvocati.

Locandina

Liquidazione Patrocinio a spese dello Stato civile

Cari Colleghi,
nel corso della riunione con la Sezione Civile del Tribunale si è affrontato, tra gli altri, l’annoso problema delle liquidazioni dei patrocini a spese dello Stato in materia civile.
Il COA aveva già fornito la sua fattiva collaborazione, nella persona del Consigliere Delegato Avv. Jessica Canton, al fine di accelerare e sveltire il procedimento di liquidazione.
Problematiche interne all’Ufficio hanno impedito la piena realizzazione di tale obiettivo.
All’esito della riunione congiunta si è pertanto deciso di creare un gruppo di lavoro allo scopo di giungere entro sei mesi allo smaltimento dell’arretrato.
Inoltre, per favorire una celere definizione delle nuove procedure, il Tribunale ha chiesto la collaborazione degli Avvocati i quali, nelle cause di famiglia, dovranno presentare – all’atto della richiesta di liquidazione, e quindi prima della conclusione della causa – il modello allegato, già completato nelle parti in bianco, ad eccezione dell’importo in Euro che sarà inserito dal Giudice seguendo le indicazioni previste nel Protocollo sottoscritto in data 12/06/2013 (Prontuario per la liquidazione dei compensi ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato dal 01/07/2013).

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere

Allegato

Concorso per assistente giudiziario – Nomina commissione esaminatrice

Si acclude la nota del 17 febbraio scorso del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione – con la quale viene richiesto al Consiglio Nazionale la segnalazione di alcuni nominativi (esperti di diritto processuale civile e di diritto processuale penale) per comporre la commissione esaminatrice del concorso per esami a n. 800 posti di Assistente Giudiziario.
Posto che le domande di partecipazione sono superiori più di 5 volte agli ottocento posti previsti (trattasi di 210.000 domande) si dovrà far luogo da prima alle prove preselettive e successivamente a tutte le altre onde l’impegno risulterà di una certa consistenza.
All’interno dei nominativi indicati dal Consiglio Nazionale Forense il Ministero sceglierà i componenti della commissione: dovrebbero essere in numero di due, ex art. 9 lett. A) del DPR n. 487/1994.
Il nominativo di eventuali colleghi interessati e che dovranno presentare le dichiarazioni di disponibilità accompagnandole con i relativi curricula potrà essere da Voi inviata al CNF (Ezio Germani tel. 06.977488 – fax: 06.97748829). Il termine del 22 febbraio 2017 indicato nella nota non è perentorio, ma comunque l’indicazione ha carattere di urgenza.

Allegato

Pratica legale presso ANAS

Si segnala che sul sito istituzionale di Anas S.p.A. è stato pubblicato l’avviso di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’ammissione alla pratica legale presso la Direzione Legale e Societario di Anas S.p.A.
Si prevedono n. 25 posizioni totali di cui n. 3 per la sede di Roma e n. 22 per le sedi territoriali.
Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso reperibile al seguente link (http://www.stradeanas.it/it/posizioni-aperte-e-selezioni) entro il termine del 3 marzo 2017.
Ai praticanti sarà riconosciuto un rimborso pari ad € 500,00 mensili, alle condizioni previste dal “Regolamento per lo svolgimento del tirocinio professionale presso ANAS S.p.A.” sempre reperibile sul sito di Anas.

Regolamento del tirocinio professionale
Avviso di selezione

Nota Giudice di Pace di Gorizia

Di seguito trasmessa la nota in oggetto.

“La Legge 21 gennaio 1994, n. 53, e sue successive modificazioni ed integrazioni, prevede la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli Avvocati e Procuratori Legali.
L’art. 9 della succitata legge dispone quanto segue:
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione,
ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile e dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile,
il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modi telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico
del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici
da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

Accertato da parte di questa Cancelleria Civile che solo in rari casi, sia in caso di notifica a mezzo del servizio postale che via pec, la predetta disposizione normativa viene eseguita, si invita Codesto Spettabile Ordine degli Avvocati a rammentare ai propri iscritti di provvedere a tale adempimento.”