Amministratore di sostegno: niente IVA sul compenso anche se il ruolo è affidato a un avvocato

Niente IVA sul compenso all’amministratore di sostegno, anche se l’incarico viene affidato a soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo (ad esempio un avvocato), questo in quanto le attività poste in essere dall’ADS, come contemplate dalla legge, sono uguali sia che il soggetto chiamato ad assicurarle sia un parente o una persona legata da vincoli affettivi, sia un terzo.

Lo ha precisato la CTR Friuli-Venezia Giulia nella sentenza n. 218/3/16 con cui i giudici hanno confermato la statuizione resa in primo grado dalla CTP di Trieste che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA trattenuta a un avvocato, in qualità di amministratore di sostegno, sul compenso liquidato dal giudice.
Il contenzioso, sostanzialmente, era seguito al rifiuto dell’Agenzia delle Entrate circa la restituzione.
Viene richiamata la pronuncia con cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 1073/88) aveva affermato che l’equa indennità che, a norma dell’art. 379, il giudice tutelare può assegnare al tutore, non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui e gravato il tutore. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 2E/2012 aveva ritenuto che l’indennità ex art. 379 c.c., comma 2, allorquando il giudice tutelare scelga un avvocato quale ADS, rappresenti sempre e comunque, sotto il profilo dell’applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile pertanto tra i redditi di lavoro autonomo e rilevante ai fini IVA.Di contrario avviso la Corte triestina secondo cui le attività da porre in essere dall’ ADS, così come contemplate dalla legge, sono oggettivamente eguali quale che sia il soggetto che è chiamato ad assicurarle, sia esso persona legata da vincoli familiari e/o affettivi ovvero soggetto terzo (professionista o meno), dandosi e dovendosi dare prevalenza alla cura della persona rispetto ai profili patrimoniali. Lo spostare la questione del regime fiscale applicabile dall’oggettività delle “attività” alla qualificazione soggettiva del “soggetto idoneo” (indennità compensativa se non professionista, retributiva se invece tale) non tiene sul piano logico. Anzi, sotto il profilo giuridico, accedendo alla tesi dell’Amministrazione, verrebbe a porsi duplice questione di disparità di trattamento (art. 3 Cost.), innanzi a diversificata applicazione dell’art. 379, secondo comma c.c., a parità di attività di ADS.

CASSA FORENSE – 30.09.2016 SCADENZA termine invio telematico Mod 5/2016 e Mod 5bis 2016

Ricordo che il Regolamento dei contributi di Cassa Forense prevede ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016 l’ INVIO OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI FORENSI DEL MOD. 5/2016 (anche con reddito zero o volume d’affari zero)
L’invio tardivo rispetto a tale temine comporta l’applicazione di sanzioni.

La comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA relativi all’anno 2015 (Mod 5/2016), deve essere effettuata entro il 30 settembre 2016 da tutti gli iscritti agli Albi Professionali Forensi, dai Praticanti iscritti alla Cassa, anche per frazione di anno.

Per provvedere a tale adempimento la Cassa ha attivato la procedura di invio alla quale si può accedere collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, sezione “Accessi riservati” – “Posizione personale”, identificandosi con il codice meccanografico ed il codice PIN personale. In caso di smarrimento o perdita del codice PIN, si può richiedere mediante la apposita procedura messa a disposizione sul sito stesso.
Una volta inserito il reddito netto professionale e il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione dovuta con riferimento allo status professionale (es. iscritto Albo, iscritto Cassa con o senza agevolazioni contributive, pensionato ecc.).
Al termine della compilazione, per procedere all’effettivo invio del mod. 5, si dovrà utilizzare l’apposito comando “INVIO TELEMATICO”; la validità dell’operazione verrà certificata con effetto immediato. Il mod. 5/2016 correttamente trasmesso verrà, quindi, conservato nel sistema informatico di Cassa Forense e, in qualunque momento, è possibile riaprire il documento, archiviarlo autonomamente e/o stamparlo.

SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO DEL MOD. 5 BIS/2016

Gli studi associati e le Società tra professionisti (S.t.p.) comprendenti almeno un soggetto obbligato all’invio del modello 5 individuale, costituite nell’anno 2015 o precedente, sono tenuti ad inviare il mod. 5/bis 2016, entro lo stesso termine previsto per il mod. 5 individuale, ovvero il 30 settembre 2016.
Per ogni studio associato deve essere inviato un solo mod. 5/bis.
I modelli 5/bis, oltre ad essere trasmessi dalla Cassa a tutti gli studi associati e S.t.p. già registrati presso la Cassa stessa, saranno resi disponibili presso i Consigli dell’Ordine.

Cordiali saluti.
Benedetta Zambon

“Introduzione all’amministrazione di sostegno e al dovere di cura esistenziale” del 14/9 a Pordenone

La Commissione Amministrazione di Sostegno dell’Ordine in collaborazione con l’AIGA di Pordenone ha organizzato un ciclo di incontri sull’Istituto dell’Amministrazione di Sostegno.
Come già anticipato la partecipazione a tutti gli incontri costituirà titolo per l’iscrizione all’elenco degli amministratori di sostegno.

Il primo incontro si terrà il giorno mercoledì 14 settembre presso l’Aula De Nicola al piano terra del Tribunale di Pordenone, piazzale Giustiniano 7.

Si allega la locandina
Allegato

Iniziativa solidarietà COA per eventi sisma del 24/08/2016

Carissimi Amici e Colleghi,

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, alla luce dei tragici eventi connessi al sisma del 24.8.2016 che ha colpito soprattutto i Comuni di Amatrice ed Accumoli, ha acceso un conto corrente senza spese presso l’Istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A., aperto al contributo di quanti intenderanno partecipare, con particolare riferimento agli esponenti e rappresentanze, sia istituzionali che associative, del mondo forense nazionale ed anche sovranazionale.

I proventi delle contribuzioni verranno poi destinati ad opere di ricostruzione di edifici di interesse pubblico nei territori colpiti dal sisma, secondo le determinazioni che assumerà il COA di Rieti, sotto il suo diretto controllo e secondo criteri di trasparenza.

Il conto corrente è denominato ”IN AIUTO DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA” ed ha le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT37O0306914601100000005558.