Elenco unico difensori di ufficio – help desk gratuito

Si comunica che a partire dal 1 luglio 2016 è in uso il gestionale: https://gdu.consiglionazionaleforense.it che consente agli Avvocati di effettuare direttamente e in autonomia le operazioni di iscrizione, cancellazione, integrazione documentale e compilazione della domanda per la permanenza, che poi saranno controllate e validate dall’Ordine e “trasmesse” al Consiglio Nazionale Forense, unitamente al parere.
Si fa noto che il CNF ha altresì attivato un servizio di help desk gratuito che risponde al numero 06.45475829, attivo sin da ora, dalle 09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
Tale informazione è stata riportata anche nella pagina del sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense dedicata alle difese d’ufficio http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/difese-d-ufficio.

XXXIII Congresso Nazionale Forense

Si comunica che è stata deliberata dal Consiglio Nazionale Forense la concessione e l’attribuzione di n. 2 (due) crediti formativi per la partecipazione ad ogni sessione del XXXIII Congresso Nazionale Forense della durata di mezza giornata. Pertanto la partecipazione a tutti i lavori del Congresso comporterà l’attribuzione di n. 12 (dodici) crediti formativi.

Il programma del congresso è disponibile sul sito: www.congressoforenserimini.it.

In particolare si rammenta che le quote di partecipazione sono pari a euro 200 + IVA (per i Delegati ed i Congressisti) ed euro 100 + IVA per gli under 40; sarà possibile iscriversi attraverso il sito internet www.congressoforenserimini.it.

 

Tenuta e aggiornamento albi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 12-9-2016 il Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16G00190)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2016

Regolamento – Gazzetta Ufficiale

Patrocinio a spese dello Stato – parametri per la liquidazione dei compensi

Il 15 luglio scorso è stato firmato il decreto che disciplina le modalità di compensazione dei crediti degli avvocati per l’attività svolta nel patrocinio a spese dello Stato con quanto dovuto a titolo di contributo previdenziale per i propri dipendenti.
In allegato il testo del decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – N° 174 del 27 luglio 2016.

Decreto

Opzione per la compensazione esercitabile, per l’anno 2016, dal 17 ottobre al 30 novembre 2016.
Piattaforma per la certificazione dei crediti degli avvocati: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.

Questionario sugli strumenti giuridici transfrontalieri in ambito UE

Egregi Colleghi,
Vi chiedo alcuni minuti del Vostro tempo per rispondere ad alcune domande sull’utilizzo degli strumenti giuridici trasfrontalieri in ambito UE.
Questa indagine è parte del progetto Pro-CODEX cofinanziati dall’UE, coordinato dall’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano (IRSIG-CNR), in collaborazione con i ministeri della Giustizia di Austria, Grecia, Italia e Olanda , l’Università Aristotele di Salonicco, Dipartimento di Ingegneria elettrica e Informatica, (Grecia), Diamo GmbH (Austria), Net Service (Italia), l’Ordine degli Avvocati di Firenze e l’Ordine degli Avvocati di Milano. Partecipano inoltre in qualità di osservatori l’Ordine degli Avvocati di Verona e Pordenone ed il Consiglio Nazionale del Notariato. L’obiettivo principale di Pro-CODEX è quello di creare le condizioni per sostenere lo sviluppo delle componenti tecnologiche necessarie da parte di professionisti legali (avvocati e notai) per gestire procedimenti giudiziari transfrontalieri.
Stiamo conducendo questa indagine per indagare l’uso concreto e la fruibilità degli strumenti giuridici implementati nell’Unione europea per semplificare, velocizzare e ridurre i costi delle controversie transfrontaliere in materia civile, commerciale e familiare. Si indaga anche l’utilità che potrebbe derivare dal supportare tali procedure (e / o fasi procedurali) attraverso strumenti elettronici.
Il questionario è anonimo e le risposte saranno elaborate attraverso tecniche statistiche e in forma aggregata. Vogliate gentilmente dedicare qualche minuto del Vostro tempo per rispondere alle domande del questionario raggiungibile all’indirizzo sotto riportato.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFIpqjjjnkEJWCeoAvOurdv80cuj-HcCtfGUZxSrExb-rArg/viewform

Grazie.

Cordiali saluti.
Avv. Stefano Corsini

Amministratore di sostegno: niente IVA sul compenso anche se il ruolo è affidato a un avvocato

Niente IVA sul compenso all’amministratore di sostegno, anche se l’incarico viene affidato a soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo (ad esempio un avvocato), questo in quanto le attività poste in essere dall’ADS, come contemplate dalla legge, sono uguali sia che il soggetto chiamato ad assicurarle sia un parente o una persona legata da vincoli affettivi, sia un terzo.

Lo ha precisato la CTR Friuli-Venezia Giulia nella sentenza n. 218/3/16 con cui i giudici hanno confermato la statuizione resa in primo grado dalla CTP di Trieste che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA trattenuta a un avvocato, in qualità di amministratore di sostegno, sul compenso liquidato dal giudice.
Il contenzioso, sostanzialmente, era seguito al rifiuto dell’Agenzia delle Entrate circa la restituzione.
Viene richiamata la pronuncia con cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 1073/88) aveva affermato che l’equa indennità che, a norma dell’art. 379, il giudice tutelare può assegnare al tutore, non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui e gravato il tutore. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 2E/2012 aveva ritenuto che l’indennità ex art. 379 c.c., comma 2, allorquando il giudice tutelare scelga un avvocato quale ADS, rappresenti sempre e comunque, sotto il profilo dell’applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile pertanto tra i redditi di lavoro autonomo e rilevante ai fini IVA.Di contrario avviso la Corte triestina secondo cui le attività da porre in essere dall’ ADS, così come contemplate dalla legge, sono oggettivamente eguali quale che sia il soggetto che è chiamato ad assicurarle, sia esso persona legata da vincoli familiari e/o affettivi ovvero soggetto terzo (professionista o meno), dandosi e dovendosi dare prevalenza alla cura della persona rispetto ai profili patrimoniali. Lo spostare la questione del regime fiscale applicabile dall’oggettività delle “attività” alla qualificazione soggettiva del “soggetto idoneo” (indennità compensativa se non professionista, retributiva se invece tale) non tiene sul piano logico. Anzi, sotto il profilo giuridico, accedendo alla tesi dell’Amministrazione, verrebbe a porsi duplice questione di disparità di trattamento (art. 3 Cost.), innanzi a diversificata applicazione dell’art. 379, secondo comma c.c., a parità di attività di ADS.