Tirocinio forense: il Decreto Ministeriale entra in vigore il 6 giugno e si applica ai tirocini iniziati a partire dalla stessa data

Si comunica che il 6 giugno 2016 entra in vigore il regolamento ministeriale di disciplina del nuovo tirocinio forense (Regolamento DM n.70/2016 – Tirocinio forense), che si applica ai tirocini iniziati dopo questa data.
A quelli già iniziati si applica la normativa previgente, ferma restando la riduzione a 18 mesi e lo svolgimento nelle modalità alternative previste dalla legge.
Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento, i poteri di controllo e verifica dei Consigli degli Ordini, le ipotesi di interruzione e il tirocinio svolto in un paese Ue.
Tra le novità, la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato; la possibilità di anticipare il tirocinio all’ultimo semestre di studi universitari; la possibilità di svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell’Unione europea.

Notifiche in proprio – Vademecum dell’Unione Triveneta

È stata pubblicata la versione aggiornata del “Vademecum Notifiche in proprio” a cura della Commissione Informatica dell’Unione Triveneta.
Il testo, in particolare, tiene conto delle novità in tema di notificazioni via PEC e degli ultimi orientamenti giurisprudenziali della Cassazione sulla validità delle stesse.
Il documento è scaricabile, sia in formato pdf che in formato ebook, a questo indirizzo.

Convenzione unione triveneta per i servizi di gestione documentale e per la gestione e conservazione delle fatture elettroniche

Cari Colleghi,
vi comunico che sono state sottoscritte dal Presidente dell’Unione Triveneta degli Ordini due convenzioni:
la prima con la società Ominiadoc, per i servizi di gestione documentale; la seconda con la società Unimatica, per la gestione e conservazione delle fatture elettroniche, delle Pec  (sia per gli Ordini Forensi che per gli Avvocati) e servizio Cloud.

Si allegano le convenzioni, che offrono agli iscritti dell’Unione Triveneta condizioni particolarmente agevolate, le quali possono essere reperite sul sito nella pagina “Convenzioni”.

Convenzione OMNIADOC
Convenzione UNIMATICA

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Cari colleghi,
è in vigore dal 5 giugno la legge n.76 del 20 maggio 2016 che disciplina le unioni civili e i contratti di convivenza.

Di seguito il testo della legge che contiene, tra le novità più importanti, la possibilità di stipulare attraverso un avvocato contratti di convivenza.
Per un verso si tratta del riconoscimento legislativo di una attività di “consulenza” alle famiglie nella quale i legali sono spesso coinvolti per scelta dei propri assistiti.
Per altro verso, è un ulteriore passo avanti nel riconoscimento da parte dell’ordinamento di nuove funzioni a valenza pubblicistica, come per esempio già accaduto con la negoziazione assistita, che proprio nella materia familiare sta dando i risultati migliori.
Questa riconoscimento impegna ulteriormente la responsabilità degli Avvocati nel rendere un servizio competente ed efficiente e fare in modo che le nuove tutele riconosciute dall’ordinamento ai propri cittadini possano effettivamente dispiegarsi.

Testo di legge

In particolare, la legge dedica alle convivenze di fatto i commi da 36 a 65: per conviventi di fatto” la legge intende due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Al riguardo, in data 1 giugno 2016 il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare contenente le prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto: in particolare l’attività degli uffici anagrafici riguarderà a) l’iscrizione delle convivenze di fatto, b) la registrazione dell’eventuale contratto di convivenza, c) il rilascio delle relative certificazioni:

a) per quanto attiene alla iscrizione delle convivenze di fatto, essa deve essere eseguita secondo le procedure già previste dagli artt. 4 e 13 dell’ordinamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989;

b) avendo il legislatore attribuito ai conviventi la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza (da redigersi con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato), gli uffici di anagrafe di trovano a dover provvedere ad un adempimento del tutto nuovo, ossia la registrazione di tali contratti:

  • il notaio o l’avvocato entro 10 gg. deve trasmettere copia del contratto all’ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, il quale deve tempestivamente registrare nella scheda di famiglia dei conviventi e nelle schede individuali la data e il luogo della stipula, nonchè la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista;
  • analogamente, dovrà essere registrata, con le medesime modalità, la successiva risoluzione del contratto di convivenza, che, può avvenire per accordo delle parti, recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti.Si ricorda che il contratto può contenere:
  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

c) per quanto attiene alle certificazioni anagrafiche, la circolare pone l’accento sul trattamento dei dati personali e sulla necessità che sia sempre garantita la dignità degli appartenenti al contratto di convivenza.

Circolare

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