Avvocati mediatori: cadono le incompatibilità

Si comunica che il TAR Lazio con sentenza del 1/4/2016 ha annullato l’art. 14 bis inserito dal DM 319/2014 che aveva introdotto l’incompatibilità ed i conflitti di interesse dei mediatori.
In breve sostanza la sentenza stabilisce che la norma primaria non consente al Ministero di disciplinare il tema dell’imparzialità, della indipendenza e quindi le incompatibilità dei mediatori.
Tale compito è demandato agli organismi di mediazione che dovranno stabilire tali aspetti attraverso i regolamenti ed i codici etici.
Di seguito il contenuto della norma annullata.

“1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione   dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati   ovvero   che   esercitino   la professione negli stessi locali. 2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. 3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali”.

Omicidio stradale: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 entra in vigore la legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”.

Questi i punti salienti della nuova legge:

Omicidio stradale, pena fino a 12 anni. Sono introdotti nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale (art. 589-bis) e lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis), con tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità:

  • la pena va da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale in stato di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di assunzione di stupefacenti;
  • la pena va da 5 a 10 anni in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua;
  • la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.

Aggravante per chi fugge. In caso di fuga l’aumento di pena va da un terzo a due terzi; è stata inoltre inserita una norma di chiusura in base alla quale la pena non può comunque essere inferiore a 5 anni. La pena è inoltre aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.

Lesioni personali stradali. E’ stato introdotto in maniera speculare anche il reato autonomo di lesioni personali stradali. Anche qui la fascia sanzionatoria varia in funzione del tasso alcolemico rilevato e della gravità della violazione:

  • in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e uso di stupefacenti, per le lesioni gravi la pena va da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni;
  • in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da 2 a 4 anni;
  • negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni;
  • anche per le lesioni l’aggravante per la fuga va da un terzo a due terzi, ed in ogni caso la pena non può essere inferiore a 3 anni;
  • sia per l’omicidio che per le lesioni, se l’evento è conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.

Revoca della patente. In caso di omicidio stradale è prevista la revoca della patente per una durata variabile, anche in questo caso, a seconda della gravità del fatto:

  • revoca per 10 anni in caso di omicidio “semplice”;
  • per 15 anni 15 anni in tutti gli altri casi;
  • fino a 20 se il colpevole ha precedenti per droga ed alcol;
  • fino a 30 anni in caso di fuga.
  • Per le lesioni la revoca è per 5 anni, che salgono fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.

Arresto obbligatorio in flagranza. E’ previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per l’omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ebbrezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l’effetto di stupefacenti.

Gestione informatica delle comunicazioni previste dall’art. 335 c.p.p. – Errore accesso

Alcuni Iscritti lamentano un errore all’accesso del nuovo servizio fornito da Lextel. Questo problema risiede nel fatto che l’anagrafica risulta attualmente ancora collegata con l’Ordine di Venezia.
Per ovviare a ciò bisogna modificare l’anagrafica pda accedendo in alto a destra su account e impostazioni, quindi “anagrafica pda”.
Di seguito alcune immagini per compiere i passaggi.

335.1 335.2 335.3 335.4

Per maggiori dettagli contattare l’Help Desk Lextel allo 064547581.

N. 1122/2016 prot. – Patrocinio a spese dello Stato in materia civile

Cari Colleghi,
come evidenziato nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 29.02.2016 il ricorso all’istituto del patrocinio a spese dello Stato da parte dei cittadini in materia civile è in costante e progressivo aumento.

Nel 2015 sono state presentate al Consiglio dell’Ordine n. 686 domande e sono state adottate n. 633 delibere di ammissione.
Nel 77% dei casi trattasi di contenziosi in materia di diritto di famiglia.

Si ritiene pertanto opportuno rammentare ai Colleghi i seguenti doveri di carattere deontologico:

  1. è necessario informare preventivamente i propri assistiti prima dell’accettazione dell’incarico della possibilità di accedere, ove ricorrano le condizioni di cui al DPR 115/2002 e succ. modifiche, al patrocinio a spese dello Stato;
  2. per l’attività espletata in favore degli assistiti che hanno il diritto di accedere al beneficio non può essere chiesto agli stessi alcun compenso.

Si invitano infine i colleghi a collaborare con il Consiglio dell’Ordine assistendo la parte nella redazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che dovrà essere compilata in ogni sua parte corredata di tutte le informazioni richieste nell’apposito modulo e depositata presso la Segreteria del COA.

Cordiali saluti

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere