Si comunica che il TAR Lazio con sentenza del 1/4/2016 ha annullato l’art. 14 bis inserito dal DM 319/2014 che aveva introdotto l’incompatibilità ed i conflitti di interesse dei mediatori.
In breve sostanza la sentenza stabilisce che la norma primaria non consente al Ministero di disciplinare il tema dell’imparzialità, della indipendenza e quindi le incompatibilità dei mediatori.
Tale compito è demandato agli organismi di mediazione che dovranno stabilire tali aspetti attraverso i regolamenti ed i codici etici.
Di seguito il contenuto della norma annullata.
“1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. 2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. 3. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali”.