Egregi Colleghi,
in riferimento all’oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti utili ai fini della consultazione dei fascicoli per le parti non ancora costituite.
Gli avvocati delle parti non costituite – e quindi non ancora registrate nei registri da verificare – possono inoltrare alla Cancelleria del Tribunale un’apposita istanza con cui richiedono di essere abilitati alla consultazione da remoto del fascicolo (soprattutto nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche per costituirsi a seguito di citazione). Detta istanza potrà essere nominata “Richiesta_di_visibilità_fascicolo_R.G. ……….” oppure “Richiesta_di_visibilità_fascicolo_Tizio-Caio”
La richiesta, in forma libera, dovrà necessariamente contenere:
- Il riferimento del fascicolo di cui si richiede l’accesso (il n° di R.G.);
- Il codice fiscale della parte che ha concesso la delega;
- I dati del delegato (coincidente con il mittente del deposito).
In fase di deposito il mittente dovrà scegliere “Atto di richiesta visibilità”, associare poi l’istanza di consultazione del fascicolo (Atto principale) e, come allegato (Procura alle liti), la delega firmata e scansionata concessa dal cliente per la presa visione del fascicolo. E’ opportuno scansionare ed allegare anche l’atto di citazione o altro atto introduttivo per agevolare la Cancelleria nell’individuazione del fascicolo cui si vuole accedere.
Si fa presente che è obbligatorio inserire il numero di RG per poter depositare l’istanza.
Nel sito della Commissione Informatica (Link) sono pubblicate una Guida illustrata con le indicazioni per ricavare l’RG tramite la consultazione dei sito ministeriale ed una per il deposito delle istanze di visibilità.
Si ribadiscono, per il resto, le istruzioni fornite con la precedente Circolare n° 151/2014 e di seguito riportate.
Per il deposito valgono le regole del processo telematico, ovvero l’atto principale (istanza) deve essere in formato pdf testuale mentre l’allegato (procura) deve essere in formato pdf immagine.
L’autorizzazione all’accesso al fascicolo informatico sarà limitata nella durata e nella fase in cui si è autorizzati a consultare i fascicoli; si avranno le stesse possibilità di operare che hanno gli avvocati costituiti normalmente e quindi autorizzati alla consultazione.
La cancelleria comunicherà successivamente l’esito con l’indicazione del numero dei giorni (solari, fino alle 23:59) in cui è possibile consultare il fascicolo.
L’autorizzazione all’accesso può anche essere negata. In caso di diniego, la motivazione sarà del seguente tenore: “Non è stata allegata la documentazione necessaria per concedere l’accesso al fascicolo“.
E’ possibile reiterare la richiesta di visibilità.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini