Circolare interpretativa su tematiche urbanistico-edilizie oggetto di recenti interventi legislativi regionali
VIII Incontro – L’elemento materiale del reato: il reato omissivo, nozioni generali. Il reato omissivo improprio e le posizioni di garanzia
Cassa Forense – Comunicazione reddito netto professionale
Avviso spostamento camera di consiglio mese di agosto 2015
UDIENZE DIBATTIMENTALI: obbligo di indossare la Toga
Si ricorda a tutti i colleghi di indossare la toga durante le udienze penali.
Il Consiglio dell’Ordine ricorda che: “l’obbligo di indossare la Toga nelle udienze dibattimentali è previsto dall’articolo 105, comma 4 e 5 R.D 6 gennaio 1927 n. 3, tutt’ora in vigore.” Al di là dell’obbligo di legge, noi Avvocati dobbiamo sempre indossare la toga – nel corso delle udienze penali ed ovunque sia richiesto, anche in sede civile – con la consapevolezza di non essere assoggettati ad un obbligo, ma di essere investiti di un onore e di un privilegio, anche se oneroso e fonte di responsabilità. La nostra toga è infatti il simbolo esteriore dell’altissima funzione sociale, intellettuale e morale che siamo chiamati a svolgere, è veste che connota il ruolo essenziale della difesa nella dialettica del processo, è punto di riferimento del cittadino che chiede difesa dei propri diritti violati. “Indossiamola sempre, indossiamola tutti, e portiamola con onore.”
Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio
Cari Colleghi,
è stato approvato dal Consiglio Nazionale Forense il regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli Avvocati iscritti agli albi disponibili a assumere le difese d’ufficio.
Entrerà in vigore il 10 luglio 2015.
Di seguito il testo e le principali novità
CRITERI GENERALI PER LA NOMINA DEI DIFENSORI D’UFFICIO ( cnf- 22-5-2015)
Avviso obbligo deposito elettronico del TAR di Trieste
Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio
Lavori di pubblica utilità e messa alla prova: nuove regole
Cambia la disciplina della messa alla prova con lavori di pubblica utilità: il ministro della Giustizia ha firmato il nuovo regolamento che attua la legge delega sulle pene alternative al carcere [1], che prevede la sospensione del processo e la possibilità di fare ricorso ai lavori di pubblica utilità.
Il beneficio della messa alla prova già esiste per i reati con pene inferiori a 4 anni, ma da oggi viene rafforzato. La firma del guardasigilli Andrea Orlando rende ora possibili i lavori di pubblica utilità in settori come assistenza sanitaria, volontariato, tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. In questo modo, gli imputati di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con una pena detentiva non superiore a quattro anni [2] potranno chiedere la sospensione del processo con messa alla prova e conseguente avviamento a lavori di pubblica utilità.
La prestazione lavorativa non sarà retribuita, verrà svolta in favore della collettività, non sarà inferiore ai dieci giorni né superiore alle otto ore giornaliere e dovrà tener conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell’imputato.
Gli oneri assicurativi contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile verso terzi sono a carico degli enti presso i quali si svolgono le attività. I richiedenti potranno essere adibiti a mansioni inerenti: prestazioni socio-sanitarie; di protezione civile, anche in caso di calamità naturali; di tutela del patrimonio ambientale e culturale e infine di manutenzione di immobili e servizi pubblici.
All’ufficio di esecuzione penale esterna è affidato un ruolo di promozione per fare incontrare la domanda e l’offerta di lavori di pubblica utilità. Le convenzioni, raggruppate per distretto di Corte d’Appello, saranno di volta in volta rese pubbliche attraverso l’inserimento in una sezione ad hoc del sito internet ww.giustizia.it.
Nessun onere, precisa il regolamento, sarà a carico del ministero della giustizia: i costi saranno sostenuti dalle amministrazioni degli enti locali e delle organizzazioni presso le quali viene svolta l’attività gratuita in favore della collettività.
[1] L. 67/2014.
[2] Secondo quanto prevede l’art. 168 bis cod. pen., introdotto dalla legge 67/2014.