Consiliatura 2015-2019, il Presidente Mascherin: “Un’Agorà degli Ordini forensi per lavorare insieme su ogni dossier con l’obiettivo di rendere funzionali le riforme- interne e della Giustizia”

Il Presidente Mascherin apre i lavori
Il presidente Andrea Mascherin ha inaugurato sabato la nuova consiliatura del Consiglio Nazionale Forense, che durerà fino al 2019, promuovendo l’Agorà degli Ordini forensi; un luogo non solo di confronto, ma soprattutto operativo, con l’obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci per far camminare le riforme, sia quelle interne all’Avvocatura che quelle dedicate al funzionamento della Giustizia.
“Dobbiamo fare in modo che i giovani tornino a sognare di fare l’Avvocato. CNF e Ordini lavorino a questo obiettivo, come espressione istituzionale della categoria forense. L’Avvocatura sarà il partito dei diritti”, ha sottolineato Mascherin.
Il presidente ha illustrato il programma di consiliatura in occasione della affollatissima riunione dei presidenti degli Ordini forensi e delle Unioni distrettuali, alla quale erano rappresentati la quasi totalità degli Ordini.
Il vicepresidente della Cassa forense, Santi Gioacchino Geraci, ha portato i saluti.

“Il sistema ordinistico forense – CNF e Ordini circondariali che rappresentano l’Avvocatura sotto il profilo istituzionale – hanno una grande opportunità: quella di recuperare un metodo non solo di confronto con le riunioni a cadenza regolare, ma principalmente operativo. Occorre costituire gruppi di lavoro che potranno occuparsi di tutti i dossier delle riforme, anche quella interna dell’Avvocatura, per garantirne il buon funzionamento”, ha detto Mascherin aprendo i lavori. “Dopo l’intensa attività per l’attuazione della riforma forense, ora è il momento di valutare l’impatto concreto dei regolamenti del CNF e individuare se del caso i miglioramenti necessari perché il funzionamento del nuovo sistema ordinamentale- dalla formazione alla nuova disciplina dei Consigli distrettuali di disciplina- proceda nel modo più efficace. Lavoreremo per facilitare le attività degli Ordini e gli adempimenti degli iscritti”, ha continuato Mascherin.

“L’Avvocato deve tornare ad essere il mediatore tra i cittadini e lo Stato e deve contribuire al dibattito su tutte le riforme dello Stato che hanno un impatto sociale, come “sentinella” dei diritti e del loro affermarsi in concreto. La pratica – e non solo l’enunciazione teorica dei diritti – sarà il nostro campo di elezione”, ha riferito Mascherin richiamando l’intesa con il presidente della Corte Costituzionale nell’incontro del 24 aprile scorso.

Il Presidente degli Avvocati ha toccato tutti i temi di rilievo, sia con riferimento alla Professione che alla Giustizia. Se ne riportano i passaggi principali.

Riforma forense. Con riferimento all’attuazione della legge 247/2012, il lavoro dell’Agorà consisterà nell’analisi dell’impatto dei regolamenti CNF, studiando miglioramenti anche in tema di formazione, Consigli distrettuali di disciplina, Corso cassazionisti.
“Il tema dell’accesso – secondo modalità percorribili- non rimarrà fuori dagli approfondimenti”, ha evidenziato il presidente degli Avvocati per il quale – con riferimento ai giovani che aspirano alla professione –“ tutti devono poter diventare avvocati e devono poter permanere nell’albo senza ostacoli di sorta, men che meno di censo. Tuttavia è ora di voltare pagina ed abbandonare l’idea della professione e del praticantato come un parcheggio delle illusioni o una fabbrica di disoccupazione intellettuale, e piuttosto coltivare una professione che metta al centro il merito e la preparazione”.
“Aprire spazi attraverso moderne forme di organizzazione degli studi e attraverso la acquisizione di campi professionali da riservare alla Avvocatura, come la consulenza, la negoziazione, gli arbitrati, mediazione, funzioni pubblicistiche, specializzazioni”, è il progetto su cui lavorare.

Con riferimento alle attività delle Istituzioni forensi, Mascherin ha annunciato la volontà di studiare sinergie con la Cassa forense a vantaggio degli iscritti che “guardano a CNF e Cassa come punti di riferimento”.

Nella giurisdizione “l’Avvocatura sarà sempre a garanzia dell’accesso alla Giustizia da parte del cittadino escludendo qualsiasi limite per censo”, ha assicurato Mascherin. “Siamo anche consapevoli che la sfida che l’Avvocatura deve cogliere è quella dei sistemi alternativi alla giurisdizione affidati agli Avvocati in quanto professionisti competenti e qualificati, a partire dalla negoziazione assistita”, ha proseguito specificando che il CNF promuoverà la formazione decentrata sui nuovi istituti.
Sempre in tema di efficienza, il presidente ha confermato l’impegno a far funzionare il Processo civile telematico ma ha evidenziato “che è giunta la fase in cui i ministeri competenti analizzino con serenità, assieme ad avvocati e magistrati, le criticità che non si può negare stiano fisiologicamente emergendo; criticità che rischiano di comportare per l’Avvocatura oneri ulteriori ed incremento “non proporzionato” dei potenziali profili di responsabilità civile e deontologica”
La migliore organizzazione degli uffici giudiziari potrebbe essere meglio promossa, ha anche evidenziato, tramite il rafforzamento della presenza dell’Avvocatura nei Consigli Giudiziari.
Mascherin ha ribadito l’impegno a lavorare in modo che l’Avvocatura sia rappresentata – come componente essenziale nella costruzione del sistema giuridico del Paese – negli uffici legislativi dei Ministeri.

Mercato professionale. Il presidente Mascherin ha rilevato che, se l’impegno dell’Antitrust è quello di escludere le a-simmetrie nei rapporti tra contraenti, allora il principio deve valere anche quando l’Avvocato risulti la parte debole del rapporto contrattuale (come nei casi delle convenzioni “imposte” da banche e assicurazioni). Il CNF si farà promotore di iniziative legislative, e non solo, per la tutela del professionista.
Sulle società di capitali forensi, l’incontro di sabato ha ribadito che non vi sono pregiudiziali acritiche e dunque vi è disponibilità alla discussione, ma che l’introduzione del modello previsto dal disegno di legge della concorrenza sarebbe un unicum, non accettabile, sia rispetto alle altre professioni ordinistiche italiane sia rispetto a tutti i Paesi Ue.
“In tutti i Paesi della Unione europea, quest’ultima spesso evocata in maniera impropria, l’autonomia e l’indipendenza degli Avvocati sono intese come principi non di categoria ma dell’ordinamento nel suo complesso. Ci sono tanti modi per garantire l’efficienza dei servizi professionali, se è questo il vero obiettivo di quella norma”, ha evidenziato il presidente del CNF.

Sotto il profilo della trasparenza, Mascherin ha indicato come sia necessario che gli Ordini non si sottraggano al principio, che però dovrà essere attuato tenendo conto della loro specificità, anche patrimoniale, rispetto agli enti pubblici in genere.

In ambito internazionale, il CNF sarà impegnato in due importanti profili per segnare “un salto di qualità”: una presenza e attenzione costante sui dossier comunitari con una interlocuzione diretta con gli organismi Ue; e la promozione dell’Avvocatura italiana nei mercati professionali del Mediterraneo, che guardano all’Italia come punto di riferimento.

Nel dibattito che si è aperto dopo la relazione di apertura del presidente, tutti i presidenti degli Ordini hanno convintamente promosso l’impostazione di metodo e di merito, assicurando il loro impegno e il loro contributo di entusiasmo.

Dichiarazione d’intenti – Copie di cortesia

Cari Colleghi,

Vi informo che il COA di Pordenone ha sottoscritto una dichiarazione di intenti con i magistrati del Tribunale di Pordenone concernente il deposito delle c.d. “copie di cortesia” cartacee.

Tale intesa ha carattere temporaneo, in attesa che il sistema  venga uniformato, semplificato e reso maggiormente fruibile e funzionale.

Cordiali Saluti

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere

dichiarazione intenti copie cortesia

Bonus bebè

Roma, 18/05/2015

Cari Presidenti,

Vi trasmetto la circolare INPS n. 93 dell’ 8/5/2015 con la quale viene dato avvio al processo di acquisizione da parte dell’inps delle domande volte ad ottenere l’assegno a sostegno delle nuclei familiari nei quali, successivamente al 1 gennaio 2015 e sino  a tutto il 31 dicembre 2017, sia nato o sia entrato a farne parte un bambino.
Tale misura di sostegno alle famiglie – inizialmente ipotizzata anche dalla nostra Commissione di riforma del Regolamento  dell’ Assistenza e poi stralciata alla luce delle intenzioni del Governo di estenderla a tutti i nuclei familiari, e quindi anche in favore dei professionisti, così consentendo di prevedere, ulteriori e diverse misure a sostegno della famiglia e della professione – assume un importante significato di sostegno delle Colleghe, accanto a quelle tipiche erogate dalla Cassa come l’indennità di maternità e, di recente, l’esonero dai contributi minimi.
La misura del bonus prevista nella legge di stabilità per il 2015 ammonta ad Euro 80 al mese per tre anni, per nuclei con situazione economica corrispondente ad un ISEE non superiore ad Euro 25.000 annui e si raddoppia ad Euro 160,00 al mese per un ISEE non superiore ad Euro 7.000.
Il riferimento a tale indicatore consente di prevedere che la platea delle Colleghe e dei Colleghi che potranno beneficiare di tale misura sarà ampia soprattutto nelle fasce più giovani, per cui l’invito che rivolgo a ciascuno di Voi è di diffonderla adeguatamente.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Nunzio Luciano

Circolare numero 93 del 08-05-2015

Cassa Forense – convenzione con la Banca Popolare di Sondrio

Cari colleghi, vi ricordo che Cassa Forense ha stipulato una convenzione con la Banca Popolare di Sondrio, tramite la quale gli iscritti che hanno emesso parcella per l’attività di difesa d’ufficio con gratuito patrocinio potranno richiedere una anticipazione del credito vantato nei confronti dello Stato nella misura massima dell’80% e, comunque, per un importo non superiore, complessivamente, a 15.000 euro.
Il tasso di rimborso concordato in convenzione è pari all’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread del 3,00%.
Per poterne beneficiare è necessario accedere all’area “Accessi Riservati – Posizione Personale – Anticipo fatture” del Portale di Cassa Forense.
Nel caso in cui il richiedente non sia titolare di conto corrente presso la Banca, sarà necessario compilare anche la modulistica per l’apertura di un conto corrente on-line, che troverete nella medesima sezione.
Per ulteriori informazioni vi invito a consultare testo integrale della convenzione, pubblicato sul sito di Cassa Forense, oppure contattare il numero verde 800.586.467.

Divorzio breve

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.55 del 2015 sul c.d. divorzio breve.
Entrerà in vigore il 26 maggio 2015.
Di seguito il testo delle disposizioni.

Legge 6 maggio 2015, n. 55          

(GU n. 107 dell’11 maggio 2015)

Entrata in vigore 26 maggio 2015

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Art. 1.

  1. Al secondo capoverso della lettera b)del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Art. 2.

  1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

Art. 3.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

 Nuovo testo dell’art. 3 della legge 1 dicembre 1970,  n. 898

 

  1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

(omissis

2) nei casi in cui:

(omissis)

  1. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato [per parte] ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

(omissis)