Dlgs tenuità fatto: un vademecum per orientarsi alla scadenza del 2 aprile

Il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 – pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 18 marzo 2015 n. 64 – è volto a dare attuazione all’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014 n.67 contenente, fra l’altro, deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio (per tali ulteriori aspetti la delega non è stata esercitata).

I principi fissati dalla delega
La disposizione individua i seguenti principi e criteri direttivi di disciplina del nuovo istituto:

a) la pena: deve trattarsi di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni);

b) caratteristiche della condotta: quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento;

c) rapporti con l’azione civile: autonomia, senza pregiudizio per l’azione civile di risarcimento del danno;

d) incidenza dell’istituto: adeguando la relativa normativa processuale penale.

Dall’elencazione congiunta di tali principi e criteri si desume che la finalità della nuova causa di non punibilità non è quella meramente deflattiva (altrimenti si sarebbe intervenuti con una depenalizzazione e quindi sarebbe stato sufficiente il primo dei principi elencati nella delega) ma, piuttosto, quella, più “ambiziosa” e “giusta” di escludere dall’area della punibilità una fascia di condotte ritenute non sufficientemente gravi da far scattare la “massima” sanzione che il nostro ordinamento conosce: quella penale, tenuto conto di una serie di elementi declinati in concreto nel decreto in esame.

Il legislatore si è mosso quindi nell’ottica di un bilanciamento fra i principi costituzionali della obbligatorietà dell’azione penale (articolo 112) e della necessaria finalità rieducativa della pena (articolo 27) che presuppone la proporzionalità fra la sanzione irrogata e la condotta commessa.

Il contenuto del decreto delegato
Il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 si compone di cinque articoli: l’articolo 1 prevede le modifiche al codice penale conferendo, da un canto, una nuova formulazione al Titolo V e al Capo I del codice penale così ri-denominati : «Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena» e «Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione ed applicazione della pena», e, dall’altro, introducendo prima dell’articolo 132-bis del Cp un nuovo articolo, il 131-bis, contenente la disciplina della nuova causa di non punibilità per «particolare tenuità del fatto» ( il che presuppone che le indagini abbiamo portato all’accertamento dell’esistenza di un fatto tipico di reato).

L’articolo subordina la causa di non punibilità ai seguenti elementi:

1) reato con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva (come previsto dalla delega) ;

2) per esigenze di coerenza del sistema, in applicazione di una condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati si è precisato che le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo ( parametri per la valutazione della particolare tenuità dell’offesa e della condotta non abituale, previsti dalla delega) debbono essere valutate ai sensi dell’articolo 133 primo comma del codice penale (e quindi anche alla luce dell’elemento psicologico della condotta e della personalità del reo);

3) parimenti in attuazione di una condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati sono state tipizzare delle ipotesi in cui : «la condotta non può essere ritenuta di particolare tenuità», ciò accade:
a)
quando la condotta incide in modo definitivo e irreparabile sul bene “vita” della vittima, ovvero, in modo molto rilevante, sull’incolumità personale della stessa (trattasi delle ipotesi di omicidio colposo articolo 589 del Cp ,solo il primo comma perché il secondo è di per sé escluso per il limite massimo edittale della pena, superiore ai cinque anni) ovvero le lesioni gravissime articolo 590, comma secondo, del Cp, anche come conseguenza non voluta di altro reato articolo 586 del Cp) ovvero in danno di animali; b) quando ricorrono alcune delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 63 del Cp, in particolare; l’aver agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà, o l’aver adoperato sevizie o l’aver profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa;

4) parimenti in attuazione di una condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, sono state introdotte talune ipotesi in cui il comportamento va considerato abituale: in particolare, l’abitualità sussiste ex lege nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (quindi non possono ritenersi di lieve tenuità le condotte di stalking, i reati complessi, quelli con condotte plurime o abituali come molti reati ambientali);

5) ai fini del computo della pena l’articolo prevede che in presenza di circostanze, non si tenga conto del giudizio di bilanciamento delle stesse previsto dall’articolo 69 del Cp (ciò renderà non applicabile l’istituto, ad esempio, al furto aggravato). Non si è ritenuto di attribuire rilevanza, nell’ambito di tale giudizio, neanche alla circostanza di cui all’articolo 62, comma 1, n. 4 del Cp (come richiesto dalla Camera dei deputati ) perchè ciò avrebbe determinato una possibile violazione del principio del ne bis in idem, portando a valutare due volte un medesimo aspetto della condotta (tale circostanza prende in considerazione, nei delitti contro il patrimonio, l’aver cagionato un danno di speciale tenuità alla parte offesa e nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito, o, l’aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità).

Come agevolmente si può notare gli “innesti” parlamentari sono tutti volti a fissare parametri certi, determinati e ragionevoli di operatività dell’istituto che aveva suscitato, dopo l’approvazione preliminare da parte del Governo, forti preoccupazioni nell’opinione pubblica, anche qualificata, per il paventato rischio che tale istituto realizzasse una rinuncia irragionevole alla pena da parte dello Stato per un numero elevatissimo di reati, a favore di un aumento della discrezionalità del magistrato in materia di esercizio dell’azione penale, con conseguente danno alla certezza del diritto ed a beni fondamentali dell’individuo, attesa l’ampiezza del novero di reati rientranti nei limiti edittali della delega (cinque anni) e dei criteri previsti nella delega.

Gli articoli 2 e 3 decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 contengono modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, l’articolo 2 si occupa di disciplinare l’operatività dell’istituto nella fase più “delicata”, quella delle indagini preliminari, nella quale il rischio di un uso dello stesso a scopo meramente deflattivo appariva, soprattutto in alcuni contesti giudiziari particolarmente “affollati”, maggiormente concreto.

La modifica è stata inserita nell’articolo 411 del Cpp («Altri casi di archiviazione») e prevede la necessaria interlocuzione sulla neo introdotta causa di non punibilità da parte dell’indagato e della parte offesa. Il primo perché potrebbe avere interesse alla celebrazione del processo per poter ottenere una sentenza di assoluzione (anche per gli effetti in sede civile della pronuncia di non punibilità, come ora si vedrà); la seconda perché, nei reati con vittima, la valutazione dell’esiguità del danno o del pericolo non può prescindere dalla valutazione dell’interesse della parte offesa. Al riguardo accogliendo la richiesta delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, al fine di valorizzare il ruolo della parte offesa in tale ambito, si è disposto che l’avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto debba essere notificato alla persona offesa sempre, a prescindere dalla specifica richiesta formulata ai sensi dell’articolo 408 del Cpp.

Per il resto il legislatore si è limitato a inserire la nuova causa di non punibilità nell’ambito della disciplina ordinaria in materia di archiviazione: il giudice all’esito dell’opposizione deciderà ai sensi dell’articolo 409, comma 2, del Cpp; in assenza di opposizione potrà: a)accogliere la richiesta di archiviazione e pronunciare la non punibilità; b) non accogliere la richiesta di archiviazione e disporre nuove indagini, ovvero chiedere al Pm di formulare l’imputazione, ai sensi, rispettivamente dei commi 4 e 5 dell’articolo 409 del Cpp.

L’articolo 3 prevede l’ipotesi che la suddetta causa di non punibilità si traduca in una causa di non doversi procedere con emissione di sentenza prebattimentale da parte del giudice ai sensi dell’ articolo 469 del Cpp (articolo 3, comma 1, lettera a). Per esigenze di economia processuale, si prevede inoltre, mediante l’introduzione di un nuovo articolo, il 651-bis del Cpp, che, in presenza di un giudicato relativo all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (accertamento che, come si è già detto, l’applicazione di tale nuova causa di non punibilità presuppone) esso spieghi la sua efficacia nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno, rimanendo autonoma, in applicazione della delega, la determinazione del quantum degli stessi. Si stabilisce inoltre che la stessa efficacia abbia la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto con il rito abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

L’articolo 4 prevede che i provvedimenti in materia di particolare tenuità del fatto vengano trascritti nel casellario giudiziario ai fini della valutazione della abitualità della condotta e, quindi, per evitare una possibile applicazione “infinita” dell’istituto a favore del medesimo imputato. Tale inserimento appare molto utile perché consentirà di valutare in termini statistici l’applicazione concreta di tale istituto.

L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, fondata (cfr. relazione tecnica allegata al testo) sulla copertura del mancato introito da parte dello Stato delle pene pecuniarie per i processi non celebrati, con le minori spese conseguenti alla mancata celebrazione degli stessi ed al connesso importante recupero di risorse umane e strumentali, nonché di risorse finanziarie, con particolare riferimento agli oneri derivanti dal patrocinio a spese dello Stato.

Conclusioni
L’istituto della non punibilità per cosiddetti “irrilevanza del fatto”, è conosciuto nell’ordinamento minorile (articolo 27 del Dpr 22 settembre 1988 n. 448) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (articolo 34 del Dlgs 28 agosto 2000 n. 274), e, tuttavia, il primo è caratterizzato da proprie peculiarità connesse alla sua finalità prevalentemente “recuperatoria” dell’indagato/imputato, mentre nel secondo l’istituto è disciplinato in maniera peculiare:

a) è qualificata causa di non procedibilità, in alternativa al procedimento;

b) è “connessa” all’occasionalità della condotta (laddove la delega del decreto in esame fa riferimento alla “non abitualità”), nonché al “grado di colpevolezza” e alle “esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato” (aspetti assenti tanto nella delega quanto nel decreto delegato in esame),

c) può essere applicata anche dopo l’esercizio dell’azione penale, ma in tal caso è subordinata alla mancata opposizione dell’imputato e della parte offesa (mentre nel decreto in esame l’opposizione andrà valutata dal giudice).

Trattandosi, pertanto, di istituto nella sostanza nuovo andrà verificata, con attenzione, la concreta applicazione dello stesso nei tribunali durante l’intero procedimento penale, confrontando sia i dati relativi all’esercizio dell’azione penale all’esito delle indagini prima e dopo l’intervento normativo, che quelli relativi alla declaratoria di non punibilità con sentenza. Dei risultati di tali accertamenti il legislatore dovrà tener conto nell’adozione dei decreti correttivi ed integrativi da redigersi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge delega.

In Gazzetta Ufficiale il testo sull’archiviazione per tenuità del fatto – Il testo – La relazione

Il Consiglio dei ministri dello scorso 12 marzo ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce nel Codice penale una nuova causa di non punibilità, per tenuità del fatto. Il decreto innesta un nuovo articolo, il 131 bis nel Codice, per escludere da punibilità i reati sanzionati fino a 5 anni di reclusione, a due condizioni: quando l’offesa è di scarsa gravità e quando la condotta non è abituale. Requisiti che al Parlamento sono apparsi bisognosi di qualche precisazione. Così, il testo finale prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili oppure con crudeltà, ancora, ha approfittato delle condizioni della vittima, soprattutto se minore, quanto a limitata capacità di difendersi. Il reato poi non può essere archiviato quando l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza oppure ha commesso delitti dello stesso tipo «anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Esclusa invece l’esplicitazione di una lista di reati per i quali escludere espressamente la possibilità di archiviazione.

Circ. 30/2015 – Assistenza Treviscalcolo per l’utilizzo dei nuovi fotocopiatori

Egregi Colleghi,

Vi informo che nelle giornate di martedì 24 e venerdì 27 marzo p.v. il personale tecnico di Treviscalcolo (società che fornisce i nuovi fotocopiatori multifunzione) sarà a disposizione degli avvocati, praticanti e segretarie presso la segreteria dell’Ordine dalle ore 10.00 alle ore 13.00 per illustrare e comprendere le funzioni e i benefici dei nuovi dispositivi presenti al terzo piano.

Oltre a quanto specificato precedentemente, Treviscalcolo spiegherà anche le modalità di registrazione al nuovo servizio.

Oltre alla tradizionale funzione di fotocopiatura, Vi ricordo le novità:

– Unico codice di accesso per lo studio con gestione del credito;

– Stampa da smartphone, tablet e PC;

– Scansione su cloud protetto dove organizzare e condividere i file;

– Scansione su chiavetta USB.

Vi ricordo, inoltre, che successivamente riceverete un’altra mail con il codice di controllo per la registrazione al servizio se non ancora effettuata.

Confidando nella utilità di tale nuovo servizio, Vi invito a rivolgerVi al suddetto personale tecnico nelle giornate indicate al fine di ottenere tutte le necessarie delucidazioni per la migliore fruizione del servizio.

Cordiali saluti.

Rivista Giustiziacivile.com

Si comunica agli iscritti che dal pc n 2 del  laboratorio informatico, sito a piano terra del Palazzo di Giustizia, è possibile (da link attivabile dal desktop e posizionato in alto a destra) la consultazione della rivista on line “Giustizia civile.com”).

Cordialità.

Il Referente per la biblioteca

Avv. Mauro Capuzzo

Circ. 29/2015 – Nuove disposizioni accettazione atti di esecuzione presso uffici UNEP di Pordenone dal 16 marzo 2015

Si trasmettono le nuove disposizioni per l’accettazione degli atti di esecuzione in vigore a partire da lunedì 16 marzo 2015 presso gli Uffici UNEP del Tribunale di Pordenone a seguito della nuova normativa introdotta con il DL 132/2014 modificato dalla L. 162/2014.

Si trasmettono altresì i fac-simile dei fogli di presentazione degli atti di esecuzione in formato word per consentire agli studi legali di predisporli preventivamente in formato A4 o in formato A3.

Con i migliori saluti

Il Presidente

Avv. Rosanna Rovere

prot. n. 5 del 2015 ACCETTAZIONE ATTI ESECUZIONE

Disposizione Esecuzioni dds 5 15 Accettazione Restituzione 100315.doc

stampato_copertina_IMMOBILIAREPPT.doc

stampato_copertina_SFRATTO_con_specifica.doc

stampato_copertina_pignoramento_MOBILIARE.doc

Circ. 27/2015 – Domande di riscatto e ricongiunzione a Cassa Forense on line

Cari Colleghi,

segnalo che dal 2 marzo 2015 è possibile inoltrare le domande di riscatto e di ricongiunzione con modalità “on line“, utilizzando le nuove procedure predisposte da Cassa Forense.
Per accedere a tale servizio è necessario accreditarsi nella sezione “Accessi riservati – posizione personale” del sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) mediante codice meccanografico e PIN ed essere in possesso di casella di posta elettronica certificata (PEC).

Nel corso della procedura on line saranno proposti i dati già in possesso di Cassa Forense, alcuni dei quali potranno essere modificati o confermati dall’iscritto.

L’inoltro delle domande in via telematica comporta il vantaggio nel risparmio dei costi legati alla tradizionale spedizione postale e favorirà l’aggiornamento in tempo reale del data base della Cassa, con conseguente riduzione dei tempi di evasione delle istruttorie e un miglior monitoraggio nelle fasi di lavorazione delle stesse. Alle domande inoltrate con modalità on line verrà dedicato un canale preferenziale che consentirà un più rapido esame da parte del servizio competente.

Resto a disposizione  per ogni necessità ed invio i miei più cordiali saluti.

La Delegata a Cassa Forense

F.to Avv. Benedetta Zambon

Circolare attuativa e interpretativa del nuovo regolamento per la formazione continua del consiglio nazionale forense

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE

 

CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL

NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

approvata dal Consiglio dell’Ordine nell’adunanza del 9 marzo 2015

 

Preambolo

1) La presente Circolare fa espresso riferimento al nuovo “Regolamento per la formazione professionale continua” approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 e pubblicato il 28 ottobre 2014, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.

2) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente Circolare, sulla base delle indicazioni che emergeranno nell’applicazione pratica della stessa nonchè del Regolamento del C.N.F., ovvero a seguito delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio Regolamento, ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il C.N.F. dovesse emanare ai sensi dell’art. 7 n. 2 dello stesso Regolamento.

 

Articolo 1 – Obbligo formativo

  1. A) Sono tenuti all’obbligo della formazione continua i tirocinanti abilitati al patrocinio e gli avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine di Pordenone, compresi gli avvocati iscritti nei vari Elenchi e Sezioni speciali dell’Albo.
  2. B) L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo o all’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, e cioè a prescindere dall’esercizio in atto, o meno, dell’attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.
  3. C) L’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio precedente costituisce, per tutti gli iscritti, condizione per l’inserimento e/o il mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi dei difensori d’ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato; costituisce, inoltre, condizione per la designazione a commissario nell’esame da avvocato e per lo svolgimento dell’attività di consulenza all’interno dello Sportello per il cittadino previsto dall’art. 30 della legge n. 247/2012, nonché per l’inserimento ed il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell’Ordine in forza di normative e convenzioni ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati. Costituisce, inoltre, per l’avvocato condizione per poter ospitare, quale dominus, praticanti nel proprio studio.

 

Articolo 2 – Contenuto dell’obbligo formativo

L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Albo o nell’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale.

L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. Ogni anno deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui 3 nella materie obbligatorie. E’ consentita la compensazione dei CF maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

Il numero dei CF conseguiti in modalità FAD non può superare il limite del 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio.

Il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.

 

Articolo 3 – Accreditamento e patrocinio di eventi formativi

  1. A) Il Consiglio dell’Ordine è competente a concedere l’accreditamento per: 1) corsi, seminari e convegni a rilevanza locale; 2) eventi svolti in autoformazione, qualora non vengano utilizzati sistemi telematici.
  2. B) È invece competente il Consiglio Nazionale Forense in tutti gli altri casi, e segnatamente per: 1) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale; 2) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista; 3) master di primo e di secondo livello; 4) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; 5) corsi per conseguire il titolo di cassazionista; 6) eventi a rilevanza nazionale ed eventi seriali (intendendosi per entrambi “attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo”); 7) eventi svolti nella modalità “formazione a distanza”; 8)

eventi che si svolgono all’estero; 9) eventi svolti in autoformazione, qualora vengano utilizzati sistemi telematici.

  1. C) Il soggetto promotore degli eventi formativi accreditandi o patrocinandi deve chiedere l’accreditamento alla Commissione locale presso il COA di Pordenone mediante domanda redatta secondo il modello e le indicazioni in esso contenute, pubblicato sul sito dell’Ordine ed inviata telematicamente all’indirizzo e-mail: segreteria@ordineavvocatipordenone.it. In questo modo il testo del programma completo dell’evento formativo organizzato, se accreditato, verrà pubblicato nell’apposita area del sito internet dell’Ordine nella quale vengono pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio dell’Ordine.
  2. D) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell’evento formativo, la Commissione locale presso il COA di Pordenone si riserva di richiedere agli organizzatori – prima della concessione dell’accreditamento o del patrocinio – ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile. Si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
  3. E) Ai fini del computo del suddetto termine si precisa che la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre ed il 10 gennaio e fra il 1° agosto ed il 1° settembre di ogni anno, nonchè nel periodo intercorrente fra l’ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell’Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.
  4. F) Una volta ottenuto dal Consiglio dell’Ordine l’accreditamento o il patrocinio dell’evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l’evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: “evento formativo accreditato (o patrocinato) dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone”, e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all’evento formativo.

 

Articolo 4 – Obblighi dei soggetti organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati

  1. A) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze predisposti e forniti dal Consiglio stesso, sono tenuti a registrare gli orari di entrata e uscita dei singoli partecipanti ed a raccogliere, oltre alle generalità (nome, cognome e Foro di appartenenza) dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell’entrata che a quello dell’uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti appositi moduli di foglio-presenza. Entro il termine di otto giorni dallo svolgimento dell’evento formativo, l’originale del foglio-presenza dovrà pervenire al Consiglio, pena il mancato accreditamento dei successivi eventi formativi del medesimo organizzatore.
  2. B) Se l’evento formativo non è gestito direttamente dall’Ordine, il soggetto organizzatore ha l’onere di consegnare l’attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare – al più tardi nel corso dello svolgimento dell’evento formativo – il luogo dove, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati ovvero la diversa modalità di consegna degli stessi.
  3. C) L’iscritto che partecipi ad eventi formativi accreditati o patrocinati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell’evento un attestato scritto di partecipazione, e ha l’onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell’Ordine che gliene faccia richiesta, al fine di consentire a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi.

 

Articolo 5 – Attività di autoformazione

  1. A) Oltre che con la partecipazione ad eventi formativi accreditati (anche da altri Consigli dell’Ordine o dal C.N.F.), l’iscritto può maturare crediti formativi anche: 1) svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato; 2) pubblicando scritti giuridici su media a rilevanza nazionale; 3) avendo contratti di insegnamento in materie giuridiche nelle università; 4) partecipando a commissioni di studio o gruppi di lavoro del Consiglio dell’Ordine o aventi carattere nazionale; 5) svolgendo la funzione di commissario agli esami da avvocato; 6) partecipando alle commissioni per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; 7) svolgendo attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale.
  2. B) Al fine di ottenere l’attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l’iscritto dovrà chiederne il riconoscimento, a seconda dei casi, al C.N.F. o al Consiglio dell’Ordine; in particolare dovrà chiederlo al C.N.F. nei casi sub n. 1 (se l’evento è a carattere nazionale), 2 e 4 (se la commissione o gruppo di lavoro ha carattere nazionale) e 6; dovrà invece chiederne il riconoscimento al Consiglio dell’Ordine nei casi sub n. 1 (se l’evento è a carattere locale), 3, 4 (se la commissione o gruppo di lavoro è

stata costituita dallo stesso Consiglio dell’Ordine), 5 e 7.

  1. C) Per le attività come sopra enunciate, l’iscritto dovrà formulare istanza – al C.N.F. ovvero al Consiglio dell’Ordine a seconda della rispettiva competenza come sopra riportata – entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività, al fine di poter depositare la delibera di riconoscimento al Consiglio dell’Ordine al termine del triennio formativo. In tale sede di verifica il Consiglio dell’Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi o lo svolgimento di attività, come elencate al punto A), per le quali l’iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l’attribuzione di crediti formativi al C.N.F. o al Consiglio dell’Ordine.
  2. D) Per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” aventi carattere locale si intendono esclusivamente le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell’Ordine ovvero che contano anche sulla partecipazione del Consiglio dell’Ordine.
  3. E) L’autorizzazione alle “attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale” e senza l’utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell’art. 12 n. 1 lett. f) del Regolamento, verrà concessa dal Consiglio dell’Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.
  4. F) Ai fini dell’accreditamento delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell’Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell’attività formativa, anche i requisiti dell’adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio.
  5. G) Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

 

Articolo 6 – Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi non accreditati o svolti all’estero

  1. A) Per le “attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia”, il Consiglio dell’Ordine riconoscerà crediti formativi, a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati e che la relativa istanza sia presentata al Consiglio dell’Ordine entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività. In sede di verifica triennale il Consiglio dell’Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi non accreditati per i quali l’iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l’attribuzione di crediti formativi al Consiglio dell’Ordine.
  2. B) Per gli eventi formativi accreditati da altri COA o da altri enti competenti la richiesta di riconoscimento dei relativi crediti formativi deve essere inoltrata sempre tramite l’area personale dell’iscritto nel sito dell’Ordine entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’evento, altrimenti non se ne terrà conto in sede di valutazione triennale.
  3. C) Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi svolti all’estero è competente il C.N.F..

 

Articolo 7 – Tabella riassuntiva dei crediti riconoscibili per la partecipazione a eventi e per lo svolgimento delle attività di autoformazione

 

Attività

 

 

Crediti attribuiti

 

Limite massimo annuale

Frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata

(mattina o pomeriggio)

Da 1 a 3
Frequenza di eventi formativi della durata di un’intera giornata Da 2 a 4 —-
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l’accesso alla professione di avvocato; della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) Da 2 a 4

 

—-
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l’accesso alla professione di avvocato; della durata di un’intera giornata o di più giornate Da 6 a 20 —-
Svolgimento di lezioni e relazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per professioni legali, nei corsi per l’accesso alla professione di avvocato 1 12
Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on-line, ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense Per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascun scritto

Per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun scritto

12
Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati 10
Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro 10
Partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense 10
Attività di studio e aggiornamento individuale, previamente autorizzata 10

 

 

Articolo 8 – Esoneri

  1. A) In considerazione dell’attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell’Ordine, Delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense e all’Organismo Unitario dell’Avvocatura esonerano l’iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi a oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.
  2. B) Nel caso di parto, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell’interessata e in ragione dell’adempimento da parte della madre dei doveri collegati alla maternità, una riduzione pari al 60% dei crediti formativi da conseguire nell’anno in cui il parto si è verificato.
  3. C) Nel caso di “adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta degli interessati e in aggiunta alla riduzione concessa alla madre ai sensi del punto che precede, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nei due anni successivi a quello in cui il parto si è verificato.
  4. D) Nel caso di “grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza”, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell’interessato, un esonero temporaneo – integrale ovvero parziale – per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) e dei familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell’infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall’iscritto a corredo della propria domanda di esonero.
  5. E) Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell’Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l’esonero permanente.
  6. F) Nei casi di “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale”, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell’interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell’interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore a un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell’iscritto).
  7. G) Nei casi di trasferimento all’estero dell’attività professionale, il Consiglio dell’Ordine riconoscerà all’iscritto, che lo abbia richiesto, l’esonero per un periodo non superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l’iscritto protragga il trasferimento all’estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all’estero, per un numero di ore pari a quello dei crediti formativi da conseguire e secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dalla presente Circolare. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all’estero non sia dovuto a ragioni attinenti all’esercizio della professione forense.

Articolo 9 – Verifica dell’assolvimento degli obblighi formativi

  1. A) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell’Ordine dell’effettiva partecipazione agli stessi.
  2. B) Nel caso in cui un evento formativo sia frequentato dall’iscritto in misura inferiore a quella prevista all’art. 19 n. 5 del Regolamento (interamente, per gli eventi che durano una mezza o intera giornata; almeno nell’80%, per quelli di durata superiore), la partecipazione parziale all’evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.
  3. C) Al termine del triennio di valutazione, l’iscritto dovrà presentare al Consiglio una dichiarazione d’onore riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, allegando a tal fine la stampata dei crediti conseguiti nel triennio risultante dalla propria area personale del sito dell’Ordine oltre alle comunicazioni dell’Ordine contenenti gli esoneri concessi.
  4. D) Il controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell’Ordine mediante richiesta dell’apposita documentazione e mediante controlli incrociati con i rilevatori di presenze.
  5. E) Su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell’adempimento, il COA rilascia all’iscritto l’Attestato di Formazione Continua.
  6. F) L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.