CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE
CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL
NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
approvata dal Consiglio dell’Ordine nell’adunanza del 9 marzo 2015
Preambolo
1) La presente Circolare fa espresso riferimento al nuovo “Regolamento per la formazione professionale continua” approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 e pubblicato il 28 ottobre 2014, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.
2) Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente Circolare, sulla base delle indicazioni che emergeranno nell’applicazione pratica della stessa nonchè del Regolamento del C.N.F., ovvero a seguito delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio Regolamento, ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il C.N.F. dovesse emanare ai sensi dell’art. 7 n. 2 dello stesso Regolamento.
Articolo 1 – Obbligo formativo
- A) Sono tenuti all’obbligo della formazione continua i tirocinanti abilitati al patrocinio e gli avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine di Pordenone, compresi gli avvocati iscritti nei vari Elenchi e Sezioni speciali dell’Albo.
- B) L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo o all’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, e cioè a prescindere dall’esercizio in atto, o meno, dell’attività professionale, e perciò anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua.
- C) L’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio precedente costituisce, per tutti gli iscritti, condizione per l’inserimento e/o il mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi dei difensori d’ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato; costituisce, inoltre, condizione per la designazione a commissario nell’esame da avvocato e per lo svolgimento dell’attività di consulenza all’interno dello Sportello per il cittadino previsto dall’art. 30 della legge n. 247/2012, nonché per l’inserimento ed il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell’Ordine in forza di normative e convenzioni ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati. Costituisce, inoltre, per l’avvocato condizione per poter ospitare, quale dominus, praticanti nel proprio studio.
Articolo 2 – Contenuto dell’obbligo formativo
L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Albo o nell’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.
Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale.
L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale. Ogni anno deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui 3 nella materie obbligatorie. E’ consentita la compensazione dei CF maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.
Il numero dei CF conseguiti in modalità FAD non può superare il limite del 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio.
Il primo periodo di valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014.
Articolo 3 – Accreditamento e patrocinio di eventi formativi
- A) Il Consiglio dell’Ordine è competente a concedere l’accreditamento per: 1) corsi, seminari e convegni a rilevanza locale; 2) eventi svolti in autoformazione, qualora non vengano utilizzati sistemi telematici.
- B) È invece competente il Consiglio Nazionale Forense in tutti gli altri casi, e segnatamente per: 1) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale; 2) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista; 3) master di primo e di secondo livello; 4) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; 5) corsi per conseguire il titolo di cassazionista; 6) eventi a rilevanza nazionale ed eventi seriali (intendendosi per entrambi “attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo”); 7) eventi svolti nella modalità “formazione a distanza”; 8)
eventi che si svolgono all’estero; 9) eventi svolti in autoformazione, qualora vengano utilizzati sistemi telematici.
- C) Il soggetto promotore degli eventi formativi accreditandi o patrocinandi deve chiedere l’accreditamento alla Commissione locale presso il COA di Pordenone mediante domanda redatta secondo il modello e le indicazioni in esso contenute, pubblicato sul sito dell’Ordine ed inviata telematicamente all’indirizzo e-mail: segreteria@ordineavvocatipordenone.it. In questo modo il testo del programma completo dell’evento formativo organizzato, se accreditato, verrà pubblicato nell’apposita area del sito internet dell’Ordine nella quale vengono pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio dell’Ordine.
- D) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell’evento formativo, la Commissione locale presso il COA di Pordenone si riserva di richiedere agli organizzatori – prima della concessione dell’accreditamento o del patrocinio – ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile. Si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
- E) Ai fini del computo del suddetto termine si precisa che la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre ed il 10 gennaio e fra il 1° agosto ed il 1° settembre di ogni anno, nonchè nel periodo intercorrente fra l’ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell’Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.
- F) Una volta ottenuto dal Consiglio dell’Ordine l’accreditamento o il patrocinio dell’evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l’evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: “evento formativo accreditato (o patrocinato) dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone”, e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all’evento formativo.
Articolo 4 – Obblighi dei soggetti organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati
- A) Gli organizzatori di eventi formativi accreditati o patrocinati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone, in mancanza di sistemi elettronici di rilevamento delle presenze predisposti e forniti dal Consiglio stesso, sono tenuti a registrare gli orari di entrata e uscita dei singoli partecipanti ed a raccogliere, oltre alle generalità (nome, cognome e Foro di appartenenza) dei partecipanti, la loro sottoscrizione sia al momento dell’entrata che a quello dell’uscita, utilizzando per la registrazione dei partecipanti appositi moduli di foglio-presenza. Entro il termine di otto giorni dallo svolgimento dell’evento formativo, l’originale del foglio-presenza dovrà pervenire al Consiglio, pena il mancato accreditamento dei successivi eventi formativi del medesimo organizzatore.
- B) Se l’evento formativo non è gestito direttamente dall’Ordine, il soggetto organizzatore ha l’onere di consegnare l’attestato di partecipazione al termine dello svolgimento del singolo evento formativo; in alternativa, potrà limitarsi a comunicare – al più tardi nel corso dello svolgimento dell’evento formativo – il luogo dove, nei giorni a seguire, i partecipanti potranno ritirare gli attestati ovvero la diversa modalità di consegna degli stessi.
- C) L’iscritto che partecipi ad eventi formativi accreditati o patrocinati ha il diritto di pretendere dal soggetto organizzatore dell’evento un attestato scritto di partecipazione, e ha l’onere di conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendola a disposizione del Consiglio dell’Ordine che gliene faccia richiesta, al fine di consentire a quest’ultimo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi.
Articolo 5 – Attività di autoformazione
- A) Oltre che con la partecipazione ad eventi formativi accreditati (anche da altri Consigli dell’Ordine o dal C.N.F.), l’iscritto può maturare crediti formativi anche: 1) svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato; 2) pubblicando scritti giuridici su media a rilevanza nazionale; 3) avendo contratti di insegnamento in materie giuridiche nelle università; 4) partecipando a commissioni di studio o gruppi di lavoro del Consiglio dell’Ordine o aventi carattere nazionale; 5) svolgendo la funzione di commissario agli esami da avvocato; 6) partecipando alle commissioni per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense; 7) svolgendo attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale.
- B) Al fine di ottenere l’attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l’iscritto dovrà chiederne il riconoscimento, a seconda dei casi, al C.N.F. o al Consiglio dell’Ordine; in particolare dovrà chiederlo al C.N.F. nei casi sub n. 1 (se l’evento è a carattere nazionale), 2 e 4 (se la commissione o gruppo di lavoro ha carattere nazionale) e 6; dovrà invece chiederne il riconoscimento al Consiglio dell’Ordine nei casi sub n. 1 (se l’evento è a carattere locale), 3, 4 (se la commissione o gruppo di lavoro è
stata costituita dallo stesso Consiglio dell’Ordine), 5 e 7.
- C) Per le attività come sopra enunciate, l’iscritto dovrà formulare istanza – al C.N.F. ovvero al Consiglio dell’Ordine a seconda della rispettiva competenza come sopra riportata – entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività, al fine di poter depositare la delibera di riconoscimento al Consiglio dell’Ordine al termine del triennio formativo. In tale sede di verifica il Consiglio dell’Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi o lo svolgimento di attività, come elencate al punto A), per le quali l’iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l’attribuzione di crediti formativi al C.N.F. o al Consiglio dell’Ordine.
- D) Per “commissioni di studio”, “gruppi di lavoro” e “commissioni consiliari” aventi carattere locale si intendono esclusivamente le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell’Ordine ovvero che contano anche sulla partecipazione del Consiglio dell’Ordine.
- E) L’autorizzazione alle “attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale” e senza l’utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell’art. 12 n. 1 lett. f) del Regolamento, verrà concessa dal Consiglio dell’Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.
- F) Ai fini dell’accreditamento delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell’Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell’attività formativa, anche i requisiti dell’adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio.
- G) Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.
Articolo 6 – Riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi non accreditati o svolti all’estero
- A) Per le “attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia”, il Consiglio dell’Ordine riconoscerà crediti formativi, a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati e che la relativa istanza sia presentata al Consiglio dell’Ordine entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività. In sede di verifica triennale il Consiglio dell’Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi non accreditati per i quali l’iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l’attribuzione di crediti formativi al Consiglio dell’Ordine.
- B) Per gli eventi formativi accreditati da altri COA o da altri enti competenti la richiesta di riconoscimento dei relativi crediti formativi deve essere inoltrata sempre tramite l’area personale dell’iscritto nel sito dell’Ordine entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’evento, altrimenti non se ne terrà conto in sede di valutazione triennale.
- C) Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a eventi svolti all’estero è competente il C.N.F..
Articolo 7 – Tabella riassuntiva dei crediti riconoscibili per la partecipazione a eventi e per lo svolgimento delle attività di autoformazione
Attività
|
Crediti attribuiti |
Limite massimo annuale |
Frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata
(mattina o pomeriggio) |
Da 1 a 3 |
— |
Frequenza di eventi formativi della durata di un’intera giornata |
Da 2 a 4 |
—- |
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l’accesso alla professione di avvocato; della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) |
Da 2 a 4
|
—- |
Frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista, di master di primo e secondo livello, di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera, di corsi per l’accesso alla professione di avvocato; della durata di un’intera giornata o di più giornate |
Da 6 a 20 |
—- |
Svolgimento di lezioni e relazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per professioni legali, nei corsi per l’accesso alla professione di avvocato |
1 |
12 |
Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on-line, ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense |
Per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascun scritto
Per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun scritto |
12 |
Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati |
|
10 |
Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro |
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10 |
Partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense |
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10 |
Attività di studio e aggiornamento individuale, previamente autorizzata |
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10 |
Articolo 8 – Esoneri
- A) In considerazione dell’attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell’Ordine, Delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense e all’Organismo Unitario dell’Avvocatura esonerano l’iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi a oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.
- B) Nel caso di parto, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell’interessata e in ragione dell’adempimento da parte della madre dei doveri collegati alla maternità, una riduzione pari al 60% dei crediti formativi da conseguire nell’anno in cui il parto si è verificato.
- C) Nel caso di “adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori”, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta degli interessati e in aggiunta alla riduzione concessa alla madre ai sensi del punto che precede, una riduzione pari alla metà dei crediti formativi da conseguire nei due anni successivi a quello in cui il parto si è verificato.
- D) Nel caso di “grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza”, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell’interessato, un esonero temporaneo – integrale ovvero parziale – per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) e dei familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell’infortunio compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall’iscritto a corredo della propria domanda di esonero.
- E) Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il Consiglio dell’Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l’esonero permanente.
- F) Nei casi di “interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale”, il Consiglio dell’Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell’interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell’interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore a un anno (eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta dell’iscritto).
- G) Nei casi di trasferimento all’estero dell’attività professionale, il Consiglio dell’Ordine riconoscerà all’iscritto, che lo abbia richiesto, l’esonero per un periodo non superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l’iscritto protragga il trasferimento all’estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all’estero, per un numero di ore pari a quello dei crediti formativi da conseguire e secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dalla presente Circolare. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all’estero non sia dovuto a ragioni attinenti all’esercizio della professione forense.
Articolo 9 – Verifica dell’assolvimento degli obblighi formativi
- A) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell’Ordine dell’effettiva partecipazione agli stessi.
- B) Nel caso in cui un evento formativo sia frequentato dall’iscritto in misura inferiore a quella prevista all’art. 19 n. 5 del Regolamento (interamente, per gli eventi che durano una mezza o intera giornata; almeno nell’80%, per quelli di durata superiore), la partecipazione parziale all’evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.
- C) Al termine del triennio di valutazione, l’iscritto dovrà presentare al Consiglio una dichiarazione d’onore riportante tutti i crediti formativi maturati nel triennio, allegando a tal fine la stampata dei crediti conseguiti nel triennio risultante dalla propria area personale del sito dell’Ordine oltre alle comunicazioni dell’Ordine contenenti gli esoneri concessi.
- D) Il controllo sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo, ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito dal Consiglio dell’Ordine mediante richiesta dell’apposita documentazione e mediante controlli incrociati con i rilevatori di presenze.
- E) Su domanda dell’iscritto che provi l’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell’adempimento, il COA rilascia all’iscritto l’Attestato di Formazione Continua.
- F) L’accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.