Bonus bebè

Roma, 18/05/2015

Cari Presidenti,

Vi trasmetto la circolare INPS n. 93 dell’ 8/5/2015 con la quale viene dato avvio al processo di acquisizione da parte dell’inps delle domande volte ad ottenere l’assegno a sostegno delle nuclei familiari nei quali, successivamente al 1 gennaio 2015 e sino  a tutto il 31 dicembre 2017, sia nato o sia entrato a farne parte un bambino.
Tale misura di sostegno alle famiglie – inizialmente ipotizzata anche dalla nostra Commissione di riforma del Regolamento  dell’ Assistenza e poi stralciata alla luce delle intenzioni del Governo di estenderla a tutti i nuclei familiari, e quindi anche in favore dei professionisti, così consentendo di prevedere, ulteriori e diverse misure a sostegno della famiglia e della professione – assume un importante significato di sostegno delle Colleghe, accanto a quelle tipiche erogate dalla Cassa come l’indennità di maternità e, di recente, l’esonero dai contributi minimi.
La misura del bonus prevista nella legge di stabilità per il 2015 ammonta ad Euro 80 al mese per tre anni, per nuclei con situazione economica corrispondente ad un ISEE non superiore ad Euro 25.000 annui e si raddoppia ad Euro 160,00 al mese per un ISEE non superiore ad Euro 7.000.
Il riferimento a tale indicatore consente di prevedere che la platea delle Colleghe e dei Colleghi che potranno beneficiare di tale misura sarà ampia soprattutto nelle fasce più giovani, per cui l’invito che rivolgo a ciascuno di Voi è di diffonderla adeguatamente.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Nunzio Luciano

Circolare numero 93 del 08-05-2015

Cassa Forense – convenzione con la Banca Popolare di Sondrio

Cari colleghi, vi ricordo che Cassa Forense ha stipulato una convenzione con la Banca Popolare di Sondrio, tramite la quale gli iscritti che hanno emesso parcella per l’attività di difesa d’ufficio con gratuito patrocinio potranno richiedere una anticipazione del credito vantato nei confronti dello Stato nella misura massima dell’80% e, comunque, per un importo non superiore, complessivamente, a 15.000 euro.
Il tasso di rimborso concordato in convenzione è pari all’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread del 3,00%.
Per poterne beneficiare è necessario accedere all’area “Accessi Riservati – Posizione Personale – Anticipo fatture” del Portale di Cassa Forense.
Nel caso in cui il richiedente non sia titolare di conto corrente presso la Banca, sarà necessario compilare anche la modulistica per l’apertura di un conto corrente on-line, che troverete nella medesima sezione.
Per ulteriori informazioni vi invito a consultare testo integrale della convenzione, pubblicato sul sito di Cassa Forense, oppure contattare il numero verde 800.586.467.

Divorzio breve

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.55 del 2015 sul c.d. divorzio breve.
Entrerà in vigore il 26 maggio 2015.
Di seguito il testo delle disposizioni.

Legge 6 maggio 2015, n. 55          

(GU n. 107 dell’11 maggio 2015)

Entrata in vigore 26 maggio 2015

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Art. 1.

  1. Al secondo capoverso della lettera b)del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Art. 2.

  1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».

Art. 3.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

 Nuovo testo dell’art. 3 della legge 1 dicembre 1970,  n. 898

 

  1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

(omissis

2) nei casi in cui:

(omissis)

  1. b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato [per parte] ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;

(omissis)

Inaugurazione Sportello per il cittadino

Si avvisa che il giorno mercoledì 13 maggio 2015 alle ore 11.30 verrà inauguato, presso l’aula d’udienza Falcone Borsellino, lo “Sportello per il cittadino” istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone.
Lo Sportello sarà operativo dal 29 maggio 2015 presso la sala del laboratorio informatico al piano terra del Palazzo di Giustizia di Pordenone.

Circ. 38-2015- inaugurazione Sportello per il Cittadino