Circ. 21/2015 – Convegno sulle notifiche in proprio via PEC – 10 marzo 2015

Egregi Colleghi,

è stato organizzato per MARTEDI’ 10 MARZO p.v. un convegno sulle notifiche in proprio via PEC.

La sede prescelta è l’Auditorium della Regione in Via Roma con il seguente orario 15:00 – 17:30.

L’evento dà diritto a 3 crediti formativi nell’area “Deontologia”, previa iscrizione tramite la propria pagina personale sul sito dell’Ordine.

Per ogni informazione, potete contattare la Commissione Informatica agli indirizzi sportelloinformaticopn@gmail.com oppure informatica@ordineavvocatipordenone.it.

In allegato la locandina dell’evento.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato

Avv. Stefano Corsini

Circ. 18/2015 – aggiornamenti Consolle Avvocato

Egregi Colleghi,

a partire dal prossimo 16 febbraio verrà rilasciata una patch per la Consolle Avvocato che comporterà le seguenti modifiche:

  • atto di citazione del terzo: diventa una memoria generica non prevedendo più l’inserimento obbligatorio della nota d’iscrizione a ruolo;
  • è stato aggiunto il “terzo” nella grafica dell’albero delle parti su tutto il registro del Contenzioso Civile;
  • nelle notifiche in proprio è stata spostata la firma del documento nella stampa sul lato sinistro, in modo da evitare le sovrapposizioni delle firme (avvocato – magistrato);
  • è stato aggiunto un avvertimento (cd. “Warning”) non bloccante nell’iscrizione al ruolo del “pignoramento“ che avvisa il professionista che deve essere inserito almeno un bene e il relativo diritto;
  • nei pagamenti telematici è stata introdotta la possibilità di selezionare il pagamento anche solo per i diritti di cancelleria (27 euro);
  • è stata aggiunta la possibilità di vedere le comunicazioni e le notifiche del rito “Accordi di Ristrutturazione”;
  • è stato inserito l’Atto di “Ricorso generico” in tutti i riti del Contenzioso Civile;
  • viene modificata la grafica del logo di Consolle Avvocato e Consolle Avvocato Gold.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato

Avv. Stefano Corsini

 

Circ. 19/2015 – Convegni sulla consolle avvocato 23 febbraio e 9 marzo. Invio preventivo quesiti

Al fine di garantire la bontà e l’efficacia degli eventi formativi si invitano tutti gli iscritti ai convegni in oggetto a far pervenire almeno 5 giorni prima di ciascun evento eventuali quesiti sulla Consolle Avvocato e il suo utilizzo all’indirizzo della commissione informatica sportelloinformaticopn@gmail.com.
Cordiali saluti.

Avv. Stefano Corsini

 

Circ. 16/2015 – Negoziazione assistita

Cari Colleghi,
da lunedì 9 febbraio 2015 entra in vigore l’obbligo di esperire preventivamente la negoziazione assistita prima di esercitare l’azione in giudizio, introdotto dal DL 132/2014.
La negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda nelle seguenti materie:
1)      Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
2)      Pagamento a qualsivoglia titolo di somme fino a 50.000,000 Euro (esclusi i casi in cui è prevista la mediazione come condizione di procedibilità);
3)      Controversie in materie di trasporto o di sub trasporto.
Chiunque intenda proporre in giudizio una domanda nelle materie sopraelencate deve preventivamente, con l’assistenza del suo avvocato, invitare la controparte a comporre la controversia mediante un accordo.
La convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di comporre in buona fede e con lealtà in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
L’accordo, sostituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
I difensori che sottoscriveranno l’accordo raggiunto dalle parti devono trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine ove l’accordo è stato raggiunto o presso cui è iscritto uno degli avvocati.
Sono escluse dalla negoziazione assistita obbligatoria le controversie derivanti da contratti conclusi tra consumatori  e professionisti.
Inoltre per le azioni di recupero crediti la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità se il creditore intende agire con decreto ingiuntivo.
Le nuove regole poi non si applicano: nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite; nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di consiglio; nell’azione civile esercitata nel processo penale; nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
Vi comunico infine che a breve il Consiglio dell’Ordine organizzerà un convegno per illustrare il nuovo istituto.
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Rosanna Rovere