Circ. 6/2015 – Regolamento elezioni Consiglio dell’Ordine: ordinanza del TAR del Lazio.

 
Si comunica che il TAR del Lazio non ha accolto il ricorso avverso il “Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini Circondariali Forensi”, precisando solamente che il voto di lista è ammesso ma solo per tutelare le quote di genere.
Pertanto la facoltà di attribuire il consenso ad ognuno dei componenti è limitata all’ipotesi (come condizione per indicare tanti nomi quanti sono i seggi nel Consiglio) che i candidati appartengano ai due generi.
Si ricorda che sabato 17 gennaio 2015 alle ore  12.00 scade il termine per il deposito delle candidature (la Segreteria rimarrà aperta solamente a tale scopo).
Per chi ritenga utile una conoscenza più approfondita dell’argomento qui di seguito si riporta il testo dell’ ordinanza del TAR.
 
N. 00155/2015 REG.PROV.CAU.

N. 15617/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15617 del 2014, proposto da: Anf Associazione Nazionale Forense, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Paolucci, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Ester Perifano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Paolucci, Ester Perifano, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Giovanni Bertino, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Paolucci, Giovanni Bertino, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Giovanni Delucca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Paolucci, Giovanni Delucca, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7;

Paola Fiorillo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Paolucci, Paola Fiorillo, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Francesco Mazzella, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Paolucci, Francesco Mazzella, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Andrea Noccesi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Paolucci, Andrea Noccesi, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7; Luigi Pansini, rappresentato e difeso dagli avv.tii Vittorio Paolucci, Luigi Pansini, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7;

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Cnf – Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati di Firenze, Ordine degli Avvocati di Bergamo, Alessandro Lovato, Giuseppe Fino, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Sindacato Avvocati Busto Arsizio, Ivan Pera, Rossella Gasparini, Carlo Alberto Cova, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ivan Pera, Michela Cerini, con domicilio eletto presso l’Associazione Nazionale Forense Perifano Ester C/ in Roma, Via Paolo Emilio, 7;
Giorgianni Alessia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessia Giorgianni, Salvatore Librizzi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Grazia Sirna in Roma, Via G.Gioacchino Belli, 27;
Apf Associazione Provinciale Forense, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ernesto Tucci, Stefano Santarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Santarelli in Roma, Via Asiago, 8;
ad opponendum:
Avvocati di Torre Annunziata Consiglio dell’Ordine, rappresentato e difeso dagli avv.ti Damiano Lipani, Antonella Fellini, con domicilio eletto presso l’avv. Damiano Lipani in Roma, Via Vittoria Colonna, 40;
Unione Ordini Forensi Sicilia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Damiano Lipani, Antonella Fellini, Claudio Visco, con domicilio eletto presso l’avv. Damiano Lipani in Roma, Via Vittoria Colonna, 40;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
in parte qua del Decreto del Ministro della Giustizia 10 novembre 2014 n. 170, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, Parte Prima, del 24 novembre 2014, Anno 155, n. 273.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario rinviare alla più approfondita fase di merito l’esame della questione, di indubbio spessore, relativa all’ammissibilità del ricorso per essere stato proposto prima dell’esito delle elezioni, e dunque prima che il risultato dello spoglio confermi se effettivamente la norma regolamentare impugnata abbia, come sostiene parte ricorrente, creato un vulnus alle minoranze, possibilità questa legata ad una serie di fattori – e dunque evento tutt’altro che certo – quali il numero delle liste, la modalità di espressione del voto (alla lista e non ai singoli candidati), ecc.;
Ritenuto di poter prescindere, nella presente fase cautelare, anche dalla verifica dell’ammissibilità sia dell’atto di intervento ad opponendum che dell’atto di intervento ad adiuvandum – quest’ultimo in considerazione del principio secondo cui lo stesso non può essere proposto dal titolare di una posizione giuridica direttamente tutelabile con una propria impugnativa ma solo dal titolare di una posizione dipendente da quella del ricorrente principale (Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1480) – e dell’eventuale possibilità, sussistendone tutti i presupposti, di trasformare l’intervento adesivo in ricorso autonomo;
Considerato infatti che i motivi di ricorso non appaiono assistiti da sufficiente fumus alla luce di una corretta lettura dei commi 2 e 3 dell’art. 28, l. 31 dicembre 2012, n. 247, dei quali il Ministro, nell’impugnato Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli ordini circondariali forensi di cui al decreto 10 novembre 2014 ha dato esatta attuazione;
Considerato che la questione sottesa alla materia del contendere è il rapporto tra il comma 2 e il comma 3 del citato art. 28, e cioè se, come sostiene parte ricorrente, gli stessi introducano disposizioni autonome tra loro – con la conseguenza che il Regolamento previsto dal comma 2 non può modificare la disciplina dettata ex lege dal successivo comma 3 perché non coperto da delega – oppure se il comma 2 introduca una deroga alla previsione del successivo comma 3;
Considerato che il comma 2 del citato art. 28 si prefissa lo scopo di assicurare, ai sensi dell’art. 51 Cost., l’equilibrio tra i generi e lo fa attraverso una serie di disposizioni, la cui attuazione è rimessa alla disciplina regolamentare delegata al Ministro della giustizia;
Considerato infatti che il citato comma 2 da un lato garantisce la tutela del genere meno rappresentato in seno al neo eletto Consiglio dell’Ordine, prevedendo che almeno un terzo dei seggi sia occupato dallo stesso; dall’altro invece tutela il genere nella fase della manifestazione del voto, prevedendo la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi;
Considerato che il comma 3 ha invece disciplinato la manifestazione del voto, prevedendo che ogni elettore non possa esprimere un numero di voti superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere;
Considerato che, tale essendo il contenuto dei commi 2 e 3, il comma 2, nella parte in cui (quarto alinea) disciplina la manifestazione del voto al dichiarato fine di tutelare i generi, prevedendo la possibilità di esprimere “un numero maggiore di preferenze” se destinate ai due generi, introduce una deroga alla disciplina generale dettata dalla stessa legge sull’espressione di voto, e quindi una deroga al comma 3;
Considerato che è proprio il tenore letterale del quarto alinea del comma 2 a confermare tale conclusione, atteso che, nell’introdurre la possibilità di esprimere un numero di preferenze “maggiore”, non può che avere come unità di riferimento quella individuata, in via generale, dal comma 3, id est i due terzi;
Considerato che lo stesso quarto alinea del comma 2, non individuando un limite a tale deroga, perché precisa solo che il numero di preferenze da esprimere deve essere “maggiore”, lascia al Regolamento la possibilità di disciplinare il sistema di voto nel caso in cui le preferenze siano espresse nei confronti di entrambi i generi;
Considerato che tale essendo l’interpretazione che della normativa primaria deve essere data, il Regolamento, nelle disposizioni dettate dal combinato disposto degli artt. 7 e 9, non appare porsi in contrasto con essa;
Visto il comma 1 dell’art. 7, che prevede che le liste possono recare le indicazioni dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nell’ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi e a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all’unità inferiore;
Visto l’art. 9, comma 5, dell’impugnato Regolamento che, per la sola ipotesi di voto destinato ai due generi, prevede che le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere, mentre il successivo comma 6 dello stesso art. 9, nel solo caso di voto non destinato ai due generi, dispone che l’elettore possa esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del Consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda;
Considerato dunque che la possibilità, prevista dal comma 5 dell’art. 9, di esprimere tante preferenze quanti sono i componenti del Consiglio da eleggere è applicazione della previsione – disposta a garanzia dell’equilibrio tra i generi – del quarto alinea del comma 2 dell’art. 28, l. n. 247 (id est, la possibilità di esprimere “un numero maggiore di preferenze” se destinate ai due generi), come attesta la dichiarata condizione, posta dal comma 5, che il voto sia destinato ai due generi;
Ritenuto che ad analoga conclusione deve pervenirsi per l’ipotesi in cui le liste rechino le indicazioni dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere (comma 1 dell’art. 7) e il voto è espresso indicando la lista (comma 4 dell’art. 9), atteso che in tale ultima ipotesi la circostanza che votando la lista il voto sia attribuito ad ognuno dei suoi componenti è limitata all’ipotesi – espressa nel comma 1 dell’art. 7 come condizione per indicare tanti nominativi quanti sono i consiglieri da eleggere – che i candidati appartengono ai due generi;
Considerato che per le ragioni sopra esposte le disposizioni regolamentari non appaiono inficiate dai profili di illegittimità dedotti da parte ricorrente;
Considerato altresì che non potrebbe dubitarsi neanche della conformità a Costituzione della normativa primaria, che offre una particolare tutela al genere meno rappresentato, e ciò in quanto il comma 2 dell’art. 28, l. n. 247 del 2012 è volto a dare effettività al principio di pari opportunità tra donne e uomini, principio che trova tutela a livello costituzionale ai sensi dell’art. 51 Cost., richiamato peraltro proprio nel predetto comma 2;
Considerato che non appare fondato neanche il motivo rivolto avverso l’art. 7, comma 1, del regolamento nella parte in cui prevede l’arrotondamento per difetto all’unità inferiore, non contrastando tale disposizione con il comma 2 dell’art. 28, l. n. 247 del 2012, che si riferisce ai consiglieri eletti e non alla formazione delle liste;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione dell’impugnato regolamento approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 10.11.2014, n. 170.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Avv. GIancarlo Zannier

Circ. 5/2015 – Termini e scadenze del Processo Civile Telematico

Egregi Colleghi,

si ricordano i termini e le scadenze del Processo Civile Telematico alla luce del recente D.L. 132/2014.
In particolare si segnala che è terminato il regime transitorio del deposito cartaceo per gli atti endoprocessuali nei procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, infatti a partire dal 1 gennaio 2015 anche per questi procedimenti – come per quelli iniziati dopo il 30/6/2014 – il deposito dovrà avvenire con modalità esclusivamente telematiche.
Resta fermo l’obbligo di deposito cartaceo degli atti introduttivi (citazione, ricorso, comparsa di costituzione) tranne che per quei Tribunali in cui il Ministero della Giustizia ha ammesso anche il deposito con modalità telematica (Pordenone è stato autorizzato per la sola comparsa di costituzione e risposta). Per verificare se un Tribunale è stato autorizzato è possibile consultare il portale dei servizi telematici del Ministero all’indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_4.wp.
Inoltre dall’11 dicembre 2014 è in vigore la nuova normativa del codice di procedura civile in materia di esecuzioni che prevede l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari direttamente da parte dell’avvocato del creditore procedente e non più dall’Ufficiale Giudiziario. Pertanto a partire dal 31 marzo 2015 l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive dovrà essere eseguita obbligatoriamente in modalità telematica.
Infine dal 30 giugno 2015 sarà obbligatorio il deposito telematico degli atti endoprocessuali nei procedimenti in Corte d’Appello.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini

Circ. 4/2015 – Notifiche in proprio CONSOLLE AVVOCATO – vademecum 1.1

Egregi Colleghi,
sul sito dell’Ordine è stata pubblicata la seconda versione del vademecum per le notifiche in proprio tramite Consolle Avvocato, che si allega per Vostra comodità.
Si informa inoltre che nella versione ultima della Consolle Avvocato, disponibile da domani, è stato introdotto l’atto di pignoramento anche nelle procedure esecutive mobiliari presso il debitore, e questo al fine di supportare gli Avvocati, che operano in uffici in cui è stata anticipata l’obbligatorietà (rispetto al 31/03/2015) della nuova modalità introdotta dalla legge 132/2014, che prevede l’onere del creditore procedente di iscrivere la procedura esecutiva dopo che ha ritirato il verbale di pignoramento (e i suoi allegati) dall’Ufficiale Giudiziario.

Cordiali saluti.

Avv. Stefano Corsini

———- ALLEGATI ———-
Notifiche in proprio CONSOLLE AVVOCATO- vademecum 1.1

Circ. 2/2015 – Avvocati disponibili ad accogliere praticanti: formazione elenco anno 2015

Al fine di mantenere aggiornato l’Elenco degli Avvocati disponibili ad accogliere praticanti, quello attuale viene annullato e i Colleghi interessati potranno rinnovare la richiesta per il nuovo elenco che varrà per tutto il 2015.
Ricordiamo che, in base alla nuova Legge Professionale, possono avere praticanti solo gli Avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all’Albo e che ogni dominus non può avere più di tre praticanti contemporaneamente (si allega copia dell’art. 41 L.247/2012 che contiene la nuova disciplina del tirocinio forense e regola i rapporti fra dominus e praticante).
Si precisa che nell’elenco non è possibile specificare requisiti preferenziali (es.: settore di interesse, conoscenza linguistiche, zona di residenza, votazione di laurea, ecc.).
                                                                              Con i migliori saluti
                                                                              Il Presidente
                                                                              Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 1/2015 – Ufficio Giudice di Pace di Pordenone

A conferma di quanto anticipato oralmente, in data 23 dicembre prossimo il Giudice di Pace dott. Francesco Iervolino cesserà le sue funzioni per sopravvenuto raggiungimento dei limiti di età.
Le comunico di aver deciso, sentito di colleghi, di riassegnare le cause del dott. Iervolino ai magistrati rimasti.
La prego di fare presente ai legali, che stante la difficile situazione, i rinvii delle cause potranno essere a lungo termine.
Colgo l’occasione di porgerLe i miei più cari auguri di buone feste.
                                                                                                                             Il Giudice di Pace coordinatore
                                                                                                                             Dott.ssa Raffaella Garofalo

Circ. 211/2014 – Nuovo regolamento della Formazione Continua

Nuovo regolamento della Formazione Continua

 Si comunica che con l’entrata in vigore, in data 1/01/2015, del nuovo
regolamento del CNF sulla Formazione Continua, l’autocertificazione dei crediti dovrà
essere presentata solo al termine del triennio e non annualmente.

La prossima, pertanto, andrà depositata alla fine del 2016.

Si ricorda, infine, che i crediti formativi da conseguire nel triennio saranno 60 di
cui 9 nella materia obbligatoria della deontologia, con un minimo di 15 all’anno,
compensabili nel triennio.

I crediti nella materia obbligatoria della deontologia non sono, però,
compensabili, ragione per cui dovranno essere conseguiti nella misura di 3 all’anno.

Con i migliori saluti.

Circ. 210/2014 – Convegno “Prime riflessioni sulle modifiche del processo esecutivo introdotte dal DL 132/2014” del 08/01 a Pordenone

​TAVOLA ROTONDA
PRIME RIFLESSIONI SULLE
MODIFICHE DEL PROCESSO
ESECUTIVO INTRODOTTE DAL
DL 132/2014

Il convegno si svolgerà presso l’Auditorium della Regione in via Roma, 2,
Pordenone alle ore 15:30 del giorno giovedì 8 gennaio 2015.

Introduzione
Avv. Rosanna Rovere – Presidente della Camera Civile degli Avvocati di
Pordenone
Si confrontano
Avv. Fausto Tomasello
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone
Avv. Manola Faggiotto
Avvocato del Foro di Venezia
Dott. Dario Mascia
Dirigente Ufficio UNEP presso il Tribunale di Pordenone
Segue dibattito

Circ. 206-2014 – Comunicazione UNEP di Pordenone su aAccettazione atti dal 22/12/14 al 06/01/15

 

 
Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
del Foro di Pordenone
 
Si trasmette in allegato, per opportuna conoscenza, comunicazione dell’UNEP di Pordenone sulle modalità di accettazione degli atti nei giorni dal  22/12/2014 al 06/01/2015.
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Zannier
 
 
Oggetto:   Chiusura amministrativa di fine anno

Date le necessità di chiusura amministrativa dell’anno, coincidente con il periodo natalizio, ed il passaggio dell’UNEP alla gestione MEF dal 01 Gennaio 2015, si informano gli studi legali che  dal giorno 19 dicembre 2014 al giorno 5 gennaio 2014 non verranno accettate richieste di pignoramento ed atti , con la sola eccezione degli atti scadenti entro il giorno 07 gennaio 2015.

Dato che dal giorno 21 al giorno 31 dicembre 2014 vi sono due sabati e due chiusure anticipate di sportello (il giorno 24 e 31), giornate in cui si accettano solo  gli atti in scadenza, residuano solo i giorni 22,23,29,30 dicembre di accettazione regolare. Dal 01 al 06 gennaio vi è la sola giornata del 2 gennaio, dato che il 5 è prefestivo. Si invitano pertanto gli studi legali  a portare sollecitamente gli atti alla notificazione per evitare code, disfunzioni  e spiacevoli rifiuti di accettazione atti al di fuori delle disposizioni Presidenziali.

Pordenone,     15/12/2014   

L’Ufficiale Giudiziario Dirigente
L’UNEP dott. Dario Mascia