Circ. 159/2014 – Convegno “Il nuovo codice deontologico forense – In attuazione della legge 247/2012” del 15/10 a Pordenone

L’incontro di studio si svolgerà nell’Aula De Nicola presso il Tribunale
di  Pordenone  in  P.le  Giustiniano,  7,  alle  ore  15:30  del  giorno
mercoledì 15 ottobre 2014.

Relatore
Avv. Andrea Mascherin
Segretario del Consiglio Nazionale Forense

Per informazioni
segreteria@ordineavvocatipordenone.it

IL NUOVO CODICE
DEONTOLOGICO FORENSE
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 247/2012

Circ. 157/2014 – D.M. 139/2014 – Mediazione

E’  entrato  in  vigore  il  24  settembre  u.s.  il  D.M.  139/2014  del  04.08.2014  sulla
Mediazione,  nel  quale  sono  contenute  disposizioni  di  rilevante  importanza  per  gli  Avvocati            
(è  possibile  scaricare  il  decreto  copiando  il  link
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic
azioneGazzetta=2014-09-23&atto.codiceRedazionale=14G00150&elenco30giorni=true).
  Tra le più significative novità v’è quella di cui all’art. 6 “Integrazioni”, che si riporta:
Art. 6 – Integrazioni
1) Dopo l’articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive
integrazioni e modificazioni, e’ inserito il seguente:
«Articolo 14-bis (Incompatibilità e conflitti di interesse).
1) Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure
di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste
una  carica  a  qualsiasi  titolo,  il  divieto  si  estende  ai  professionisti  soci,  associati  ovvero  che
esercitino la professione negli stessi locali.
2) Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi
due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata
assistita  negli  ultimi  due  anni  da  professionista  di  lui  socio  o  con  lui  associato ovvero che  ha
esercitato  la  professione  negli  stessi  locali;  in  ogni  caso  costituisce  condizione  ostativa
all’assunzione  dell’incarico  di  mediatore  la  ricorrenza  di  una  delle  ipotesi  di  cui  all’art.  815  primo
comma numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
3) Chi ha svolto l’incarico  di  mediatore  non può  intrattenere  rapporti professionali con una delle
parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali».
  Si ricorda, a tal proposito. l’art. 55 bis del Codice Deontologico che qui di seguito si
riporta:
Art. 55 bis – Mediazione (1)
L’Avvocato  che  svolga  la  funzione  di  mediatore  deve  rispettare  gli  obblighi  dettati  dalla
normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei [imiti
in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’Avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle
parti;
b)  quando  una  delle  parti  sia  assistita  o  sia  stata  assistita  negli  ultimi  due  anni  da
professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In  ogni  caso  costituisce  condizione  ostativa  all’assunzione  dell’incarico  di  mediatore  la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali
con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. 
Il  divieto  si  estende  ai  professionisti  soci,  associati  ovvero  che  esercitino  negli  stessi
locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi
titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
  Con i migliori saluti.

Circ. 156/2014bis – INCONTRO PER ISCRITTI A CASSA FORENSE DA MENO DI NOVE ANNI SU REGOLAMENTO ART. 21

Si comunica che LUNEDI’ 29 SETTEMBRE 2014 ALLE ORE 11.00 presso la biblioteca del Consiglio dell’Ordine ci sarà un incontro riservato agli iscritti a Cassa Forense  negli ultimi 9 anni (compreso il 2014) con il Delegato a Cassa Benedetta Zambon che sarà a disposizione per rispondere alle domande.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Anna Tomasini

Circ. 153/2014 – scheda del CNF su D.L. 132/2014


Pordenone, 23 settembre 2014
Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
del Foro di
Pordenone
Trasmettiamo la scheda del Consiglio Nazionale Forense relativa alla data di entrata in vigore delle singole misure previste dal D.L. 132/2014.
Il documento è anche scaricabile dal sito del CNF, al link “naviga per temi”  voce “in evidenza”.
Cordiali saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 154/2014 – Convegno “Prima lettura del Decreto Legge 132/2014” del 30/09 a Pordenone

PRIMA LETTURA DEL

​DECRETO LEGGE  132/2014

Il  convegno  si  svolgerà  presso  l’Auditorium  della  Regione  in  via
Roma, 2, Pordenone alle ore 15:00 del giorno martedì 30 settembre
2014.

Relatore
Avv. Andrea Pasqualin
del Consiglio Nazionale Forense

Per informazioni
segreteria@ordineavvocatipordenone.it

Circ. 151/2014 – Nuova funzione “Atto Richiesta Visibilità” tramite Consolle Avvocato

Egregi Colleghi,
a seguito dell’aggiornamento dei sistemi informatici ministeriali da oggi all’interno della Consolle Avvocato è stata implementata la funzione “AttoRichiestaVisibilità“.
Gli avvocati delle parti non costituite – e quindi non ancora registrati nei registri da verificare –  possono inoltrare alla Cancelleria di qualsiasi Tribunale un’apposita istanza con cui richiedono di essere abilitati alla consultazione da remoto del fascicolo (per ora soprattutto nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo). Detta istanza essere nominata “Richiesta_di_visibilità_fascicolo_R.G. ……….
La richiesta, in forma libera, dovrà necessariamente contenere:
        Il riferimento del fascicolo di cui si richiede l’accesso (R.G.);
        Il codice fiscale della parte che ha concesso la delega;
        I dati del delegato (coincidente con il mittente del deposito).
Al momento del deposito il mittente dovrà associare l’istanza di consultazione del fascicolo (Atto principale) e, come allegato (Procura alle liti), la delega firmata e scansionata concessa dal cliente per la presa visione del fascicolo.
Per il deposito valgono le regole del processo telematico, ovvero l’atto principale (istanza) deve essere in formato pdf testuale mentre l’allegato (procura) deve essere in formato pdf immagine.
L’autorizzazione all’accesso al fascicolo informatico sarà limitata nella durata e nella fase in cui si è autorizzati a consultare i fascicoli; si avranno le stesse possibilità di operare che hanno gli avvocati costituiti normalmente e quindi autorizzati alla consultazione.
La cancelleria comunicherà successivamente l’esito con l’indicazione del numero dei giorni (solari, fino alle 23:59) in cui è possibile consultare il fascicolo.
L’autorizzazione all’accesso può anche essere negata. In caso di diniego, la motivazione sarà del seguente tenore: “Non è stata allegata la documentazione necessaria per concedere l’accesso al fascicolo“.
E’ possibile reiterare la richiesta di visibilità.
Si allega infine un modello di richiesta.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini

Circ. 150/2014 – Formato degli atti principali da depositare tramite Consolle Avvocato

Egregi Colleghi,
da un recente incontro con i magistrati è emerso che diversi avvocati provvedono a depositare tramite la Consolle Avvocato i propri atti in maniera non corretta.
In particolare, oltre ad una errata indicizzazione dei documenti allegati, è stato fatto presente che gli atti principali (il ricorso per ingiunzione, le memorie, ecc.) vengono inviati in formato .pdf immagine.
Preliminarmente si ricorda che ai sensi dell’art. 11 D.M. 44/2011 e dell’artt. 12 del provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, l’atto principale va redatto con il programma di videoscrittura (Word, Openoffice, ecc.) e successivamente va convertito in formato .pdf testuale (nel senso che deve essere possibile la selezione del testo). Tale operazione è facilmente realizzabile mediante le apposite funzioni dei programmi: ad es. le versioni di Microsoft Word dal 2007 in poi consentono di salvare il file in formato .pdf, oppure altri programmi, ad es. OpenOffice, includono nella barra degli strumenti l’apposito tasto “esporta in pdf”. Ad ogni modo in internet è possibile reperire gratuitamente diverse applicazioni che consentono la conversione dei file in formato .pdf (ad es. PdfCreator, Pdf995, ecc.).
E’ opportuno sottolineare che in alcuni Tribunali (ad es. Roma e Udine) si sono già verificati episodi di dichiarata inammissibilità dei ricorsi per decreto ingiuntivo in quanto depositati in un formato diverso (pdf immagine) rispetto alle prescritte regole tecniche.
Infine è opportuno tenere presente che con il deposito telematico le cancellerie non effettuano più il controllo di corrispondenza degli allegati ed eventuali mancanze od omissioni comporteranno un successivo invio ad integrazione da parte dell’avvocato.
Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione in fase di redazione e allegazione prima del deposito telematico.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini