E’ entrato in vigore il 24 settembre u.s. il D.M. 139/2014 del 04.08.2014 sulla
Mediazione, nel quale sono contenute disposizioni di rilevante importanza per gli Avvocati
(è possibile scaricare il decreto copiando il link
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-09-23&atto.codiceRedazionale=14G00150&elenco30giorni=true).
Tra le più significative novità v’è quella di cui all’art. 6 “Integrazioni”, che si riporta:
Art. 6 – Integrazioni
1) Dopo l’articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive
integrazioni e modificazioni, e’ inserito il seguente:
«Articolo 14-bis (Incompatibilità e conflitti di interesse).
1) Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure
di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste
una carica a qualsiasi titolo, il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che
esercitino la professione negli stessi locali.
2) Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi
due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata
assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha
esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa
all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815 primo
comma numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile.
3) Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle
parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali».
Si ricorda, a tal proposito. l’art. 55 bis del Codice Deontologico che qui di seguito si
riporta:
Art. 55 bis – Mediazione (1)
L’Avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla
normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei [imiti
in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
I. L’Avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
II. Non può assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle
parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da
professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali
con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi
locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi
titolo, presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
Con i migliori saluti.