Circ. 146-2014 “Cassa Forense – Novità art. 21 L. 247/2014”

Si comunica che in data 20 agosto 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il provvedimento con cui il Ministero del Lavoro (di concerto con i Ministri delle Finanze e della Giustizia) ha approvato il Regolamento di attuazione ex. Art. 21, comma 9, L. 247/2012, predisposto dalla Cassa di Previdenza Forense, in materia di iscrizione obbligatoria e di contribuzione minima.

 

            Il Regolamento è in vigore dal 21 agosto 2014 (pubblicato nel sito dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone alla sezione Cassa Forense – Regolamento attuativo art. 21).

 

            Di seguito i punti più importanti:

 

1)    il procedimento di iscrizione d’ufficio alla Cassa con delibera della Giunta Esecutiva a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo da parte del Consiglio dell’Ordine;

2)    la possibilità, in sede di prima iscrizione, di estendere, su base volontaria, l’iscrizione alla Cassa a tutti gli anni di pratica professionale, con o senza abilitazione, e nell’anno 2013;

3)    le agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 in materia di contributi minimi dovuti e di modalità di pagamento degli stessi per i primi anni di iscrizione alla Cassa;

4)    le agevolazioni previste dall’art. 10 in materia di esoneri temporanei del versamento dei contributi minimi per le fattispecie individuale dal comma 7 dell/art. 21 della L. 247/2012;

5)    il regime transitorio previsto per gli avvocati che, all’entrata in vigore del Regolamento, non sono ancora iscritti alla Cassa.

 

La procedura di iscrizione alla Cassa mediante domanda on-line non è più attiva perché l’art. 1, comma 2 del Regolamento prevede espressamente che “l’iscrizione viene deliberata d’ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa…”.

 

Sarà cura degli Uffici di Cassa Forense, con i modi e la tempistica previsti dal nuovo Regolamento, di fornire comunicazione dell’avvenuta iscrizione e delle modalità di pagamento dei contributi dovuti.

 

Nel sito di Cassa Forense sono pubblicate le Istruzioni operative in attuazione del nuovo Regolamento.

 

Resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento il nostro Delegato Avv. Benedetta Zambon.

 

Cordiali saluti

Il Presidente

F.to Avv. Giancarlo Zannier

 

Circ. 145-2014 – Bozza di accordo di negoziazione assistita ex ertt. 2 e 5 D.L. 132/2014

Ai Signori Avvocati

e Praticanti Avvocati

del Foro di

Pordenone

 

Si trasmette bozza di accordo relativa ad una ipotesi di negoziazione  assistita.

Si rileva che nell’atto è stata inserita la clausola n. 3 per risolvere il problema dell’imposta di registro.

Si precisa che si chiederà in sede di conversione che vengano previste agevolazioni fiscali al fine di favorire il ricorso a tale procedura.

Cordiali saluti.

Il Presidente

F.to Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 143/2014 – Bando nomina Giudici Ausiliari – D.M. 21.07.2014

E' stato pubblicato (G.U. nr. 70 del 09.09.2014) il bando relativo alla procedura per la nomina dei Giudici Ausiliari di Corte d'Appello al quale possono partecipare pure gli Avvocati anche se cancellati dall'Albo da non più di tre anni al momento della presentazione della domanda, purchè di età inferiore a 60 anni, con iscrizione all'albo per almeno 5 anni e senza sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento. Il termine per la presentazione della domanda scade il 9 ottobre 2014.

Circ. 142/2014 – Convegni fuori foro

VENERDI’ 3 OTTOBRE 2014
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 19.00

presso la Sala dei Musei Provinciali di Gorizia
Borgo Castello n. 13 
una conferenza sul tema

LA MEDIAZIONE E L’ACCORDO NEGOZIALE 
L’USUCAPIONE DI DIRITTI REALI

“ASPETTI PENALI DELLE
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE
E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITA’ NELLA P.A.
(L. 190/2012)”

RELATORE:

Prof. PAOLO PITTARO

Docente di diritto penale all’Università di Trieste

VENERDI’ 19 SETTMBRE 2014
 ore 9 – 13

SALA PAOLINO D’AQUILEIA
Arcidiocesi di Udine
Centro Culturale Paolino d’Aquileia
Via Treppo n. 5/B
33100 UDINE

“ASPETTI ORGANIZZATIVI E
AMMINISTRATIVI RELATIVI
ALL’ATTUAZIONE DELLA L. 190/2012
(PREVENZIONE E REPRESSIONE
DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITA’ NELLA P.A.)”

RELATORI:

Prof. OBERDAN FORLENZA
Consigliere di Stato – Segretario generale della Giustizia amministrativa
Avv. Prof. GENNARO TERRACCIANO
Prorettore dell’Università di Roma 4 e docente di diritto amministrativo 

VENERDI’ 10 OTTOBRE 2014
 ore 9 – 13

SALA PAOLINO D’AQUILEIA
Arcidiocesi di Udine
Centro Culturale Paolino d’Aquileia
Via Treppo n. 5/B
33100 UDINE

Circ. 141/2014 – Potere di autentica dei difensori Art. 52 Decreto 90-2014

POTERE DI AUTENTICA DEL DIFENSORE EX ART. 52 Decreto “Orlando”
Con il recente Decreto 90/2014 (cd. “Decreto Orlando”) è stato previsto il potere di autentica dell’avvocato per i documenti e provvedimenti presenti all’interno del fascicolo informatico. In ordine a tale facoltà l’art. 52 di predetto decreto ha aggiunto all’art. 16 bis del D.L. 179/2012 il comma 9 bis che testualmente prevede: “Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed  attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il  duplicato informatico di un documento  informatico  deve  essere  prodotto  mediante  processi  e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine.  Le disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano  agli  atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali  che  autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.”.
Si ricorda che l’attestazione di conformità eseguita dall’avvocato è esente dal pagamento dei diritti di copia.
Ciò premesso, sotto il profilo esecutivo si precisano le modalità che devono essere seguite. L’avvocato si collega, tramite la Consolle Avvocato o altro applicativo, ai registri di cancelleria e scarica (effettuando il download) l’atto (il ricorso, l’istanza, il decreto, ecc.) e/o il provvedimento, così come visualizzato nel sistema registro di cancelleria.
QUALORA INTENDA TRARNE COPIA INFORMATICA (In caso di notifica in proprio a mezzo PEC), l’avvocato redige, su file separato, sottoscritto digitalmente, la seguente attestazione: “l’avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di difensore della PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, che la presente copia informatica di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell’atto), nel procedimento RG. N. / PROVVEDIMENTO N. (descrizione Provvedimento, indicando, se possibile, il numero di cronologico e di repertorio, ove presente, nel registro di cancelleria), estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all’originale depositato nello stesso“.
QUALORA INTENDA TRARNE COPIA CARTACEA (In caso di: depositi, notifica mediante ufficiale giudiziario, notifica in proprio cartacea, ecc.), l’avvocato stampa il file dell’atto di parte e del
provvedimento e annota in calce agli stessi: “l’avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di
difensore della PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16
bis, comma 9 bis, L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, che la presente copia cartacea di ATTO PROCESSUALE DI PARTE (descrizione dell’atto), nel procedimento RG. N. / PROVVEDIMENTO N. (descrizione Provvedimento, indicando, se possibile, il numero di cronologico e di repertorio, ove presente, nel registro di cancelleria), estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all’originale depositato nello stesso
“.
Cordiali saluti.
Avv. Stefano Corsini

Circ. 140/2014 – Interruzione accesso servizi SICI dal 11/9 al 12/9

Si comunica che i servizi SICI verranno interrotti a partire dalle ore 17:00 di giovedì 11 settembre 2014 fino alle ore 17:00 circa di venerdì 12 settembre 2014, per attività di installazione delle nuove patch relative ai sistemi SICID e SIECIC. Pertanto il sistema Polisweb e la funzione LIVE! (consultazione registri) non saranno utilizzabili dalle ore 17.00 di giovedì 11 settembre 2014 sino alle ore 17.00 circa di venerdì 12 settembre 2014.
Si prega di uscire dalle applicazioni entro le ore 17.00 di giovedì 11 settembre 2014.
Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato
Avv. Mauro Capuzzo

Circ. 137/2014 – Applicazione Mobile MyPdA

Egregi Colleghi,
in allegato la scheda illustrativa del servizio MyPdA Mobile offerto da NetService S.p.a.
Dal mese di Aprile, le nuove specifiche tecniche ministeriali ci consentono la consultazione del Punto d’Accesso, superando il dispositivo della smart card.
In quest’ambito NetService è in grado fornire tale tecnologia “OTP su mobile” a pagamento, da scaricare sul proprio smartphone o tablet (per iOS, Android e Windows Phone). Una volta installata e configurata sul dispositivo l’apposita applicazione, ciascuno può consultare dallo stesso in maniera sicura la propria area privata (MyPdA) del punto di accesso dell’Ordine, senza dover utilizzare nessuna chiavetta o smart card.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini