Circ. 71/2014 – Giustizia amministrativa. Istruzioni operative

Si trasmette in allegato la Circolare del Segretario Generale della Giustizia amministrativa relativa alle Istruzioni operative sulle “Comunicazioni di Segreteria ai difensori costituiti (art.136 comma 1 Codice del Processo Amministrativo)”.

 

Come  è  noto,  l’art.  136,  comma  1,  Cpa,  recante  “Disposizioni  sulle  comunicazioni  e  sui
depositi informatici”, nell’attuale formulazione, così dispone:
“I  difensori  indicano  nel  ricorso  o  nel  primo  atto  difensivo  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  e  un  recapito  di  fax,  che  possono  essere  anche  diversi  dagli  indirizzi  del
domiciliatario,  dove  intendono  ricevere  le  comunicazioni  relative  al  processo.  Una  volta
espressa tale  indicazione  si  presumono  conosciute  le  comunicazioni  pervenute  con  i predetti
mezzi  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,  vigente.  È  onere  dei  difensori
comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati”.
Successivamente,  l’art.  16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni  e comunicazioni) della L.  24
dicembre 2012 n.  228 (Disposizioni per la formazione del  bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013), ha previsto:

“1. A decorrere dal  15  dicembre 2013, ai  fmi  della notificazione e comunicazione degli atti in
materia civile,  penale,  amministrativa e  stragiudiziale si  intendono per pubblici  elenchi  quelli
previsti dagli articoli 4 e  16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo  16  del decreto-legge
29  novembre  2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28  germaio  2009,  n.  2,
dall’articolo 6-bis del  decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, nonché il  registro generale degli
indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
Le  recenti  modifiche  del  Sistema NSIGA  – disposte  in  ottemperanza alle  vigenti  disposizioni
nonnative – harmo accordato alle segreterie delle Sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali
Amministrativi  Regionali,  lo  strumento  tecnico  per  procedere  a  tutte  le  comunicazioni
processuali a mezzo PEC.
Pertanto,  la  comunicazione  a  mezzo  PEC  deve  ritenersi  strumento  di  comunicazione
privilegiato,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.136  C.p.a  e  16  ter  legge  228/2012,
mentre  la  comunicazione  a  mezzo  fax  e  tramite  biglietto  di  cancelleria  a  mezzo  posta  deve
ritenersi  strumento  residuale  utilizzabile,  solo  ove  la  comunicazione  all ‘indirizzo  PEC  del
difensore  non risulti tecnicamente possibile o non vada, comunque, a buon fme.
Ciò  premesso,  anche  a  seguito  di  quanto  concordato  con  le  organizzazioni  professionali  dei
signori Avvocati, e nell’ ottica di  un indispensabile contenimento delle spese, si  dispone che,
decorrere dal  16 giugno 2014:
a)  con  riferimento  ai  ricorsi  depositati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  Codice  del
processo amministrativo (16 settembre 2010):
– la  comunicazione  andrà  effettuata  all’indirizzo  PEC  dell’avvocato  domiciliatario  ai
sensi  dell’art.25  C.p.a,  come  risultante  dai  pubblici  elenchi,  salvo  che  il  difensore,
(diverso dal  domiciliatario) dichiari con atto depositato  in  segreteria di voler ricevere le
comunicazioni al  proprio indirizzo PEC;
– in  assenza di  difensore domiciliatario,  la comunicazione andrà comunque effettuata a
mezzo  PEC,  e  precisamente  all’indirizzo  PEC  del  primo  difensore  indicato  in  ricorso,
come risultante dai pubblici elenchi;
b)  con  riferimento  ai  ricorsi  depositati  successivamente  all’entrata  in  vigore  del  Codice  del
processo amministrativo:
l)  la  comunicazione  andrà  effettuata  aH’ indirizzo  PEC  dell’ avvocato  domiciliatario
risultante dai  pubblici  elenchi,  salvo  che  il  difensore  dichiari  con atto  successivamente
depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al  proprio indirizzo PEC;
2)  in  mancanza  di  domiciliazione  presso  un  difensore,  la  comunicazione  andrà  effettuata
all’ indirizzo PEC del difensore indicato in ricorso;
2 3)  in  caso di  indicazione di  più  indirizzi PEe da parte dei  difensori  componenti  il  collegio
difensivo,  la  comunicazione  a mezzo  PEe andrà effettuata all’indirizzo PEe del  primo
difensore  indicato  in  ricorso  e  risultante  dai  pubblici  elenchi,  salvo  che  il  collegio
difensivo  dichiari,  nel  ricorso  o  con  atto  successivamente  depositato  in  segreteria,  di
voler ricevere  le  comunicazioni  ad  un  (unico)  diverso  indirizzo PEe, corrispondente ad
uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi;
4)  in caso di  contrasto tra l’indirizzo PEe indicato in ricorso e quello risultante dai pubblici
elenchi, si darà prevalenza a quest’ultimo;
In definitiva, dal  16  giugno 2014 dovrà essere effettuata una sola comunicazione a mezzo PEe.
Per i ricorsi depositati dopo  il  16  giugno 2014, sarà cura del  o dei  difensori  indicare un unico
indirizzo PEe.
Si  evidenzia  che  l’elenco  degli  indirizzi  PEe  dei  difensori  e  dei  domiciliatari  contenuto  in
NSIGA è meramente indicativo e esemplificativo, e non esonera le Segreterie dal verificare che
la comunicazione abbia  luogo,  nel  caso di  difensori  costituiti,  all’indirizzo PEe del  difensore
indicato  nei  pubblici  elenchi  di  cui  all’art.16  ter  L.228/2012,  indirizzo  che,  in  ogni  caso,
prevale su Il ‘ indirizzo risultante dal ricorso.
Le  Segreterie sono  comunque onerate  di  verificare  il  perfezionamento  della  comunicazione a
mezzo  PEe  e,  in  caso  di  impossibilità,  a  procedere  secondo  le  tradizionali  modalità,  da
utilizzarsi solo in via residuale.
Roma, 23  aprile 2014

Circ. 69/2014 – Incontri di aggiornamento Avvocati ciclo 2014. Primo semestre – Portogruaro

LUNEDÌ 19 MAGGIO 2014, ORE 15,30-18,30 LUNEDÌ 19 MAGGIO 2014, ORE 15,30-18,30
SALA DELLE COLONNE DEL COLLEGIO MARCONI SALA DELLE COLONNE DEL COLLEGIO MARCONI
PORTOGRUARO, VIA DEL SEMINARIO 34 PORTOGRUARO, VIA DEL SEMINARIO 34I DANNI, NUOVE FIGURE, I DANNI, NUOVE FIGURE,
NUOVE QUESTIONI, NUOVE QUESTIONI,
CON PARTICOLARE RIGUARDO A CON PARTICOLARE RIGUARDO A
FAMIGLIA, MALASANITA’ E LAVORO FAMIGLIA, MALASANITA’ E LAVORO

Circ. 67-2014 – Chiusura Uffici Giudice di Pace del Circondario di Pordenone e di Gorizia

Si trasmette in allegato il comunicato del Presidente del Tribunale dott. Francesco Pedoja relativo agli Uffici del Giudice di Pace di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Maniago.
Si trasmette altresì il comunicato pervenuto dall’Ordine degli Avvocati di Gorizia relativo ai Giudici di Pace di quel  Circondario.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Zannier

 

Circ. 66/2014 – Pubblicazione indirizzo email degli iscritti sul sito

Egregi Colleghi,
al fine di facilitare le comunicazioni tra gli Iscritti si ricorda che è possibile rendere visibile sul sito dell’Ordine, insieme agli altri dati personali, il proprio indirizzo email.
In allegato si inviano le “Istruzioni“, predisposte dalla Commissione Informatica, relative alla procedura, da seguire che potete consultare anche nel sito dell’Ordine (sezione servizi informatici).
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini

 

Circ. 65-2014- Relazione del Ministro della Giustizia alla Commissione Giustizia del Senato il 23.4.2014

Vi trasmetto in allegato la relazione del Ministro della Giustizia resa alla Commissione Giustizia del Senato il 23 aprile u.s.
Per quanto riguarda l’Avvocatura sottolineo la rilevanza degli argomenti trattati di cui al punto 2b) e in particolare la positiva valutazione di un confronto con l’Avvocatura posta sullo stesso piano della Magistratura.
Molto importante poi è la posizione per quanto riguarda l’Ordinamento Forense (pagine 12 e 13) che prevede finalmente un numero programmato per l’accesso alla professione forense.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Zannier

 

Circ. 64-2014 – Compensi professionali: parametri 2014

64.Circ. 64-2014 – compensi professionali – parametri 2014

Come  Vi  è  noto,  il  decreto  nr.  55/2014  del  Ministero  della  Giustizia  contenente  il
regolamento dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense,  è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 77 del 02.04.2014, ed é quindi entrato  in  vigore  il
3 aprile u.s.
Per  una  Vostra  più  agevole  lettura  di  detto  decreto,  il  Consiglio  dell’Ordine  ritiene
opportuno ricordare che
1] il nuovo testo sui parametri è in attuazione dell’art. 13 c. 6 Legge Prof. 247/2012
2]  il  regolamento  in  questione  contiene,  oltre  alle  disposizioni  generali,  quelle  concernenti
l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (artt. 4 e 11), quella penale (artt. 12 e 17),
quella stragiudiziale (artt. 18 e 27) e, infine la disciplina transitoria (artt. 28 e 29),
3]  il  regolamento  dei  parametri  ogni  due  anni  dovrà  essere  rivisto  con  decreto  del  Ministero
della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense,
4]  il  sistema  dei  parametri  viene  applicato  solo  nel  caso  di  mancato  accordo  tra  Avvocato  e
Cliente sul compenso dovuto.

Ciò premesso, ricordiamo che

1) con il DM citato (art. 2 c. 2)  è stato reintrodotto il rimborso delle spese forfettarie nella
misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre alle spese “documentate”, a quelle
“accessorie” e a quelle “di viaggio”.
Per quanto riguarda le spese “accessorie” si ricorda che queste devono rimanere distinte
da quelle forfettarie, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2 c. 2 e 27 D. 55/2014: la
spesa  forfettaria  si  calcola  in  misura  percentuale  sul  compenso,  la  spesa  accessoria  invece
corrisponde ad una maggiorazione del 10% sul costo del soggiorno del professionista nel caso
in cui abbia sostenuto una trasferta.
Le spese di viaggio sono invece riconosciute all’Avvocato in virtù dell’art. 27.
E’ stata pure riconosciuta in maniera specifica dal nuovo decreto la indennità di trasferta
ed i suoi limiti, calcolata tenendo conto dei costi di soggiorno documentati del professionista.

2)

Attività giudiziale (civile, amministrative e tributaria)
Per quanto riguarda tale attività
a)  il  compenso  deve  tenere  conto  delle  caratteristiche,  dell’urgenza  e  del  pregio  dell’attività
prestata,  dell’importanza,  della  natura,  della  difficoltà  e  del  valore  dell’affare,  delle  condizioni
soggettive del Cliente, dei risultati conseguiti, della complessità delle questioni giuridiche di fatto
trattate.
Sono  sostanzialmente  gli  stessi  criteri  generali  già  indicati  nel  sistema  parametrico  del
D.M.  140/2012  con  la  sola  aggiunta  del  parametro  riferibile  alle  condizioni  soggettive  del
Cliente.
b)  l’art.  4  c.  1  parte  II  stabilisce  che  il  Giudice  nella  liquidazione  del  compenso  deve  tenere
conto dei valori medi di cui alle Tabelle, che potranno essere poi aumentati (fino all’80%) o
diminuiti (fino al 50%);  per la fase istruttoria, la particolare  previsione di variazione in aumento
è sino al 100% e in diminuzione sino al 70%.
c) l’art. 4 c. 6 ha previsto un aumento per la conciliazione giudiziale o per la transazione della
controversia al fine di favorire la definizione del contenzioso, prevedendo un aumento di regola
sino ad 1/4 rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale.
d) per quanto riguarda le fasi per la liquidazione del compenso, l’art. 4 c. 5 prevede
– la fase di studio della controversia,
– la fase introduttiva al giudizio,
– la fase istruttoria,
– la fase decisionale,
– la fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo
– la fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
Si ritiene che l’indicazione delle fasi non sia esaustiva, ma esemplificativa, per cui sarà
possibile portare all’attenzione del Giudice una attività effettivamente svolta non ricompresa tra
quelle espressamente indicate in modo da farla valutare per la determinazione del compenso.
e) l’art. 5 prevede i meccanismi per la determinazione del valore della controversia  ed introduce
le regole per la liquidazione del compenso  a carico del soccombente o per la liquidazione a
carico  del  Cliente,  dettando  altresì  anche  i  criteri  specifici  per  le  cause  avanti  agli  Organi  di
Giustizia Amministrativa e per le cause avanti agli Organi di Giustizia Arbitraria.
f) per l’assistenza dei coniugi nella separazioni e nel divorzio con istanza congiunta, l’art. 4 c. 3
prevede che quando l’Avvocato assiste ambedue i coniugi il compenso sia di regola liquidato
con una maggiorazione del 20%.

3) Attività giudiziale penale
a) Per quanto riguarda l’attività giudiziale penale, l’art. 12 prevede che ai fini della liquidazione
debba tenersi conto
– delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata,
– dell’importanza, della natura e della complessità del procedimento,
– della gravità e del numero delle imputazioni,
– del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate,
– di contrasti giurisprudenziali dell’autorità giudiziaria dinnanzi cui si svolge la prestazione,
– della rilevanza patrimoniale
– del numero di documenti da esaminare,
– della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimento fuori dal luogo
ove si svolge la professione in modo prevalente,
– dell’esito ottenuto, avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del
Cliente,
– del numero di udienze pubbliche o in Camera di Consiglio, diverse da quella di mero rinvio,
– del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime.
Vi  è  stato  quindi,  rispetto  ai  parametri  del  DM  140/2012,  un  sensibile  ampliamento dei
criteri generali.
b) è stabilito per l’attività giudiziale penale quanto già indicato per quella civile, amministrativa e
tributaria, nel senso che l’autorità giudiziaria dovrà tenere conto dei valori medi che potranno
essere aumentati fino all’80% e diminuiti fino al 50%,
c) per quanto riguarda la liquidazione per fasi (art. 12 c. 3) sono state individuate
la fase di studio,
la fase introduttiva del giudizio,
la fase istruttoria o dibattimentale,
la fase decisionale.
d) Vi sono poi norme che riguardano le prestazioni a favore di soggetti ammessi al patrocinio a
spese  dello  stato,  con  la  scomparsa  della  limitazione  del  compenso  stabilito  dal  vecchio
regolamento 2012.

4) Attività stragiudiziale
L’art.  19  individua  parametri  di  carattere  generale  per  la  liquidazione  stragiudiziale
stabilendo che per la liquidazione dei compensi si debba tener conto
– delle caratteristiche dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata,
– dell’importanza dell’opera,
– della natura, della difficoltà e del valore dell’affare,
– della quantità e qualità delle attività compiute,
– delle condizioni soggettive del Cliente,
– dei risultati conseguiti,
– del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
E’  importante  ricordare  che  (art.  20)  quando  le  prestazioni  stragiudiziali,  svolte  in
precedenza o in concomitanza con attività giudiziali,  siano finalizzate o integrabili con la stessa,
alcun compenso è dovuto per detta attività.
E’  quindi  necessario  che  l’attività  stragiudiziale  rivesta  una  autonoma  rilevanza
rispetto a quella giudiziale, perché solo in tale caso tale attività sarà liquidata secondo i
parametri fissati nel decreto.
Cordiali saluti.
Il Presidente
avv. Giancarlo Zannier

Circ. 63/2014 – Deposito telematico sperimentale di atti e memorie processuali

Egregi Colleghi,
si ricorda che con la Legge di Stabilità 2013 è stata introdotta l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. Secondo tale previsione, a  decorrere  dal  30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Alla luce di ciò e considerato che il Ministro Orlando ha recentemente confermato l’intenzione di mantenere fermo detto termine, l’Ordine sta organizzando un Convegno per illustrare le novità in merito.
In attesa dell’introduzione dell’esclusività del deposito telematico, chi lo desidera può iniziare ad utilizzare la Consolle Avvocato per depositare telematicamente atti e documenti, ulteriori rispetto al tradizionale ricorso per D.I., quali, ad esempio, memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., comparse di costituzione, comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
Per il momento tale modalità è sperimentale, poiché attualmente fa fede solo il deposito cartaceo. Si consiglia, pertanto, di:
1)      depositare gli atti in cartaceo con i relativi allegati;
2)      successivamente effettuare il deposito telematico degli stessi atti con i relativi allegati;
3)      avvisare via mail gli operatori di Cancelleria (dario.crudo@giustizia.it, paola.bampo@giustizia.it e salvatore.scandurra@giustizia.it) circa l’avvenuto deposito telematico, indicando il n° di R.G. di riferimento e la data del deposito cartaceo.
Si ricorda altresì che nella sezione “Servizi Informatici” del sito web dell’Ordine è presente la guida illustrata “Deposito di atti e memorie tramite consolle Avvocato“, il cui fine è quello di fornire un ausilio sulla procedura da seguire.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini

Circ. 62/2014 – Corso di aggiornamento di diritto penale 2014 valido per i difensori d’ufficio

Si  trasmette  la  locandina  del  corso  di  aggiornamento  professionale
organizzato dalla Camera Penale di Pordenone per i mesi di maggio-giugno 2014.Il corso si svolgerà in due sezioni: la prima come da programma allegato, la
seconda nell’autunno come da programma che verrà inviato.

Il corso è valido per l’iscrizione all’elenco dei difensori d’ufficio.

Al termine del corso sarà rilasciato dall’Ordine, a coloro che lo richiederanno
e  che  avranno  partecipato  ad  almeno  7  delle  lezioni  previste,  un  attestato  di  idoneità
valido  per  l’iscrizione  nell’elenco  dei  difensori  d’ufficio,  visto  il  combinato  disposto
degli artt. 97 c.p.p. e 29 disp. Att. C.p.p.

Con i migliori saluti.