Come è noto, l’art. 136, comma 1, Cpa, recante “Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici”, nell’attuale formulazione, così dispone:
“I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica
certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del
domiciliatario, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. Una volta
espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti
mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. È onere dei difensori
comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati”.
Successivamente, l’art. 16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) della L. 24
dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2013), ha previsto:
“1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fmi della notificazione e comunicazione degli atti in
materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli
previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 germaio 2009, n. 2,
dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli
indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
Le recenti modifiche del Sistema NSIGA – disposte in ottemperanza alle vigenti disposizioni
nonnative – harmo accordato alle segreterie delle Sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali
Amministrativi Regionali, lo strumento tecnico per procedere a tutte le comunicazioni
processuali a mezzo PEC.
Pertanto, la comunicazione a mezzo PEC deve ritenersi strumento di comunicazione
privilegiato, ai sensi del combinato disposto degli artt.136 C.p.a e 16 ter legge 228/2012,
mentre la comunicazione a mezzo fax e tramite biglietto di cancelleria a mezzo posta deve
ritenersi strumento residuale utilizzabile, solo ove la comunicazione all ‘indirizzo PEC del
difensore non risulti tecnicamente possibile o non vada, comunque, a buon fme.
Ciò premesso, anche a seguito di quanto concordato con le organizzazioni professionali dei
signori Avvocati, e nell’ ottica di un indispensabile contenimento delle spese, si dispone che,
decorrere dal 16 giugno 2014:
a) con riferimento ai ricorsi depositati prima della data di entrata in vigore del Codice del
processo amministrativo (16 settembre 2010):
– la comunicazione andrà effettuata all’indirizzo PEC dell’avvocato domiciliatario ai
sensi dell’art.25 C.p.a, come risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore,
(diverso dal domiciliatario) dichiari con atto depositato in segreteria di voler ricevere le
comunicazioni al proprio indirizzo PEC;
– in assenza di difensore domiciliatario, la comunicazione andrà comunque effettuata a
mezzo PEC, e precisamente all’indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso,
come risultante dai pubblici elenchi;
b) con riferimento ai ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore del Codice del
processo amministrativo:
l) la comunicazione andrà effettuata aH’ indirizzo PEC dell’ avvocato domiciliatario
risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore dichiari con atto successivamente
depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC;
2) in mancanza di domiciliazione presso un difensore, la comunicazione andrà effettuata
all’ indirizzo PEC del difensore indicato in ricorso;
2 3) in caso di indicazione di più indirizzi PEe da parte dei difensori componenti il collegio
difensivo, la comunicazione a mezzo PEe andrà effettuata all’indirizzo PEe del primo
difensore indicato in ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che il collegio
difensivo dichiari, nel ricorso o con atto successivamente depositato in segreteria, di
voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEe, corrispondente ad
uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi;
4) in caso di contrasto tra l’indirizzo PEe indicato in ricorso e quello risultante dai pubblici
elenchi, si darà prevalenza a quest’ultimo;
In definitiva, dal 16 giugno 2014 dovrà essere effettuata una sola comunicazione a mezzo PEe.
Per i ricorsi depositati dopo il 16 giugno 2014, sarà cura del o dei difensori indicare un unico
indirizzo PEe.
Si evidenzia che l’elenco degli indirizzi PEe dei difensori e dei domiciliatari contenuto in
NSIGA è meramente indicativo e esemplificativo, e non esonera le Segreterie dal verificare che
la comunicazione abbia luogo, nel caso di difensori costituiti, all’indirizzo PEe del difensore
indicato nei pubblici elenchi di cui all’art.16 ter L.228/2012, indirizzo che, in ogni caso,
prevale su Il ‘ indirizzo risultante dal ricorso.
Le Segreterie sono comunque onerate di verificare il perfezionamento della comunicazione a
mezzo PEe e, in caso di impossibilità, a procedere secondo le tradizionali modalità, da
utilizzarsi solo in via residuale.
Roma, 23 aprile 2014