L’Agenzia Centrale delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 ha preso posizione relativamente alla esenzione fiscale per i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e divorzio.
Vi riporto la parte che interessa in modo particolare tale aspetto :
“CIRCOLARE n. 2/E AGENZIA DELLE ENTRATE 21.2.2014
9.2 Procedimenti in materia di separazione e divorzio
L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai
procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Come chiarito con la circolare 21 giugno 2012, n. 27, tali disposizioni di favore si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in
essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici ‘relativi’ al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Qualora nell’ambito di tali procedimenti, vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi, anche successivamente al 1°gennaio 2014, le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987.
L’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti con riferimento a tali disposizioni agevolative che assicurano l’operatività dell’istituto in argomento.
In merito all’applicazione di tale disposizione agevolativa, si rinvia ai chiarimenti già formulati da questa Agenzia, tra l’altro, con la circolare 29 maggio 2013, n. 18 ( paragrafo n. 1.15).”
Con i migliori saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Giancarlo Zannier