Come Vi è noto, il decreto nr. 55/2014 del Ministero della Giustizia contenente il
regolamento dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 77 del 02.04.2014, ed é quindi entrato in vigore il
3 aprile u.s.
Per una Vostra più agevole lettura di detto decreto, il Consiglio dell’Ordine ritiene
opportuno ricordare che
1] il nuovo testo sui parametri è in attuazione dell’art. 13 c. 6 Legge Prof. 247/2012
2] il regolamento in questione contiene, oltre alle disposizioni generali, quelle concernenti
l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (artt. 4 e 11), quella penale (artt. 12 e 17),
quella stragiudiziale (artt. 18 e 27) e, infine la disciplina transitoria (artt. 28 e 29),
3] il regolamento dei parametri ogni due anni dovrà essere rivisto con decreto del Ministero
della Giustizia su proposta del Consiglio Nazionale Forense,
4] il sistema dei parametri viene applicato solo nel caso di mancato accordo tra Avvocato e
Cliente sul compenso dovuto.
Ciò premesso, ricordiamo che
1) con il DM citato (art. 2 c. 2) è stato reintrodotto il rimborso delle spese forfettarie nella
misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre alle spese “documentate”, a quelle
“accessorie” e a quelle “di viaggio”.
Per quanto riguarda le spese “accessorie” si ricorda che queste devono rimanere distinte
da quelle forfettarie, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2 c. 2 e 27 D. 55/2014: la
spesa forfettaria si calcola in misura percentuale sul compenso, la spesa accessoria invece
corrisponde ad una maggiorazione del 10% sul costo del soggiorno del professionista nel caso
in cui abbia sostenuto una trasferta.
Le spese di viaggio sono invece riconosciute all’Avvocato in virtù dell’art. 27.
E’ stata pure riconosciuta in maniera specifica dal nuovo decreto la indennità di trasferta
ed i suoi limiti, calcolata tenendo conto dei costi di soggiorno documentati del professionista.
2)
Attività giudiziale (civile, amministrative e tributaria)
Per quanto riguarda tale attività
a) il compenso deve tenere conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività
prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni
soggettive del Cliente, dei risultati conseguiti, della complessità delle questioni giuridiche di fatto
trattate.
Sono sostanzialmente gli stessi criteri generali già indicati nel sistema parametrico del
D.M. 140/2012 con la sola aggiunta del parametro riferibile alle condizioni soggettive del
Cliente.
b) l’art. 4 c. 1 parte II stabilisce che il Giudice nella liquidazione del compenso deve tenere
conto dei valori medi di cui alle Tabelle, che potranno essere poi aumentati (fino all’80%) o
diminuiti (fino al 50%); per la fase istruttoria, la particolare previsione di variazione in aumento
è sino al 100% e in diminuzione sino al 70%.
c) l’art. 4 c. 6 ha previsto un aumento per la conciliazione giudiziale o per la transazione della
controversia al fine di favorire la definizione del contenzioso, prevedendo un aumento di regola
sino ad 1/4 rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale.
d) per quanto riguarda le fasi per la liquidazione del compenso, l’art. 4 c. 5 prevede
– la fase di studio della controversia,
– la fase introduttiva al giudizio,
– la fase istruttoria,
– la fase decisionale,
– la fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo
– la fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
Si ritiene che l’indicazione delle fasi non sia esaustiva, ma esemplificativa, per cui sarà
possibile portare all’attenzione del Giudice una attività effettivamente svolta non ricompresa tra
quelle espressamente indicate in modo da farla valutare per la determinazione del compenso.
e) l’art. 5 prevede i meccanismi per la determinazione del valore della controversia ed introduce
le regole per la liquidazione del compenso a carico del soccombente o per la liquidazione a
carico del Cliente, dettando altresì anche i criteri specifici per le cause avanti agli Organi di
Giustizia Amministrativa e per le cause avanti agli Organi di Giustizia Arbitraria.
f) per l’assistenza dei coniugi nella separazioni e nel divorzio con istanza congiunta, l’art. 4 c. 3
prevede che quando l’Avvocato assiste ambedue i coniugi il compenso sia di regola liquidato
con una maggiorazione del 20%.
3) Attività giudiziale penale
a) Per quanto riguarda l’attività giudiziale penale, l’art. 12 prevede che ai fini della liquidazione
debba tenersi conto
– delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata,
– dell’importanza, della natura e della complessità del procedimento,
– della gravità e del numero delle imputazioni,
– del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate,
– di contrasti giurisprudenziali dell’autorità giudiziaria dinnanzi cui si svolge la prestazione,
– della rilevanza patrimoniale
– del numero di documenti da esaminare,
– della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimento fuori dal luogo
ove si svolge la professione in modo prevalente,
– dell’esito ottenuto, avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del
Cliente,
– del numero di udienze pubbliche o in Camera di Consiglio, diverse da quella di mero rinvio,
– del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime.
Vi è stato quindi, rispetto ai parametri del DM 140/2012, un sensibile ampliamento dei
criteri generali.
b) è stabilito per l’attività giudiziale penale quanto già indicato per quella civile, amministrativa e
tributaria, nel senso che l’autorità giudiziaria dovrà tenere conto dei valori medi che potranno
essere aumentati fino all’80% e diminuiti fino al 50%,
c) per quanto riguarda la liquidazione per fasi (art. 12 c. 3) sono state individuate
la fase di studio,
la fase introduttiva del giudizio,
la fase istruttoria o dibattimentale,
la fase decisionale.
d) Vi sono poi norme che riguardano le prestazioni a favore di soggetti ammessi al patrocinio a
spese dello stato, con la scomparsa della limitazione del compenso stabilito dal vecchio
regolamento 2012.
4) Attività stragiudiziale
L’art. 19 individua parametri di carattere generale per la liquidazione stragiudiziale
stabilendo che per la liquidazione dei compensi si debba tener conto
– delle caratteristiche dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata,
– dell’importanza dell’opera,
– della natura, della difficoltà e del valore dell’affare,
– della quantità e qualità delle attività compiute,
– delle condizioni soggettive del Cliente,
– dei risultati conseguiti,
– del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate.
E’ importante ricordare che (art. 20) quando le prestazioni stragiudiziali, svolte in
precedenza o in concomitanza con attività giudiziali, siano finalizzate o integrabili con la stessa,
alcun compenso è dovuto per detta attività.
E’ quindi necessario che l’attività stragiudiziale rivesta una autonoma rilevanza
rispetto a quella giudiziale, perché solo in tale caso tale attività sarà liquidata secondo i
parametri fissati nel decreto.
Cordiali saluti.
Il Presidente
avv. Giancarlo Zannier