Si ricorda agli iscritti che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dal 1 giugno 2013 entra in
vigore, anche per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti, l'obbligo di
effettuare la valutazione dei rischi in maniera estesa e puntuale, adottando le ed. "Procedure
standardizzate" di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 predisposte dal Ministero del
Lavoro. Non sarà perciò più possibile autocertificare detta valutazione.
Gli studi professionali, anche con un solo dipendente o un solo praticante,
dovranno perciò procedere con la redazione di un documento di valutazione dei rischi.
La modulistica necessaria per la redazione del Documento prevede la descrizione
generale dell'azienda/studio (dati aziendali e sistema di prevenzione e protezione) nonché la
descrizione delle lavorazioni aziendali e delle mansioni.
Il documento di valutazione dei rischi deve essere sottoscritto dal datore di
lavoro e, ai soli fini della prova della data certa, anche dal responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (se persona diversa dallo stesso datore di lavoro), dal medico
competente (nominato solo nei casi in cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e dal
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In assenza di medico competente o
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la data certa va apposta mediante timbro
postale o con raccomandata A/R oppure, dopo aver sottoscritto digitalmente il Documento,
autoinviandosi lo stesso in allegato via Pec o apponendovi la marcatura temporale.
Si ricorda che il Documento, sia esso cartaceo o informatico, va conservato presso la sede del Datore di Lavoro.
L'indirizzo dove reperire tutta la modulistica è http://www.dplmodena.it/17-05-13MLValRischi.html
Si ricorda, altresì, che l'obbligo di formazione va osservato anche nei confronti dei praticanti, stagisti o tirocinanti.
Cordiali saluti.