Circ. 46 – 2013 – Obbligo di iscrizione alla previdenza forense.

 

Ai Signori

Avvocati

e Praticanti Avvocati

di Pordenone

 

Si allega, per opportuna conoscenza, il comunicato del Presidente avv. Bagnoli pubblicato sul sito di Cassa Forense.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato Cassa

Avv. Benedetta Zambon

Comunicato a tutti gli Iscritti


Obbligo di iscrizione alla previdenza forense
ai sensi dell'art.21 commi 8-9-10 della legge n.247/2012

In data 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che modifica in modo sostanziale il regime dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense.

In particolare l'art. 21 comma 8 dispone che "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali.

Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi.

Ai sensi del comma 10 del cit. art. 21 per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS.

Il comma 9 dell'art. 21 affida alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall' entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini – per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi – i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013.

La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell'iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 l.141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l'entrata in vigore dell'emanando regolamento.

 

Il Presidente
Avv. Alberto Bagnoli


 

Circ. 44 – 2013 – Nuova Legge Professionale: incompatibilità con l’attività di amministratore di condominio.

Facendo  seguito  alla  circolare  del  18/02  u.s.  relativa  alla  nuova  Legge
Professionale,  si trasmette  copia  dell'estratto  del verbale  relativo alla  riunione  del 20/02/2013
nel corso della quale  la Commissione  consultiva del Consiglio Nazionale  Forense  ha ritenuto,
contrariamente  alla  prima  decisione,  che  non  sussista  l'incompatibilità  tra  l'esercizio  della
professione forense e l'attività di amministratore di condominio.

Cordiali saluti.

allegato: Estratto  del verbale  della Commissione  consultiva  del Consiglio  nazionale  forense
Seduta  del 20 febbraio  2013;  rei. Cons. Avv.  Ubaldo  Perfetti

Circ. 43 – 2013 “Giustizia civile” mobile. Applicazione del Ministero Giustizia per la consultazione pubblica dei fascicoli da smartphone e tablet

Il Ministero della giustizia  ha rilasciato un'applicazione  (ed. "App")  che consente la consultazione in forma anonima dei registri civili del Ministero della  Giustizia.

L'applicazione è gratuita e permette di consultare:

•  i seguenti  registri:  Contenzioso Civile,  Lavoro, Volontaria  Giurisdizione,  Procedure concorsuali, Esecuzioni Mobiliari ed Esecuzioni  Immobiliari;

•  per gli uffici di: Corte d'Appello, Tribunale  Ordinario,  Sezione distaccata e Giudice di Pace.

La nuova App,  in analogia  a quanto  era  già  disponibile  attraverso l'Area  Pubblica del  Portale  Servizi  Telematici,  mette  a  disposizione  informazioni  relative  allo  stato  dei procedimenti civili presso i suddetti uffici giudiziari, in forma anonima, ovvero alcuna indicazione di  dati personali;  in  particolare sono  oscurati  i dati  anagrafici delle  parti processuali e dei  loro procuratori e i dettagli del fascicolo processuale, dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l'interrogazione di altre banche dati.

Risulta  molto  utile  la possibilità  di indicare gli  uffici  preferiti e di salvare  i fascicoli personali, per facilitare le successive consultazioni.

Il servizio è gratuito.

L'APPLICAZIONE  E'  DISPONIBILE  SIA  PER  DISPOSITIVI  "ANDROID"  CHE "IOS"

Circ. 42- 2013 – Parametri: normativa in vigore.

Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
di Pordenone
In attesa dell’approvazione del nuovo decreto Parametri forensi, previsto dall’articolo 13 del nuovo ordinamento professionale forense ,e per evitare un vuoto normativo che si ripercuoterebbe sugli uffici giudiziari, nei casi previsti sempre dall’ordinamento forense continuerà ad applicarsi il decreto ministeriale 140/2012.
Per orientarsi, abbiamo pubblicato nel sito dell’Ordine le norme attualmente vigenti in materia PARAMETRI  nella Sezione Comunicazioni Consiglio. Per visualizzare rapidamente cliccare i seguenti link  Articolo 9 D.L. n. 1/2012 (Cresci-Italia) conv. in L. 24.3.2012 n. 27  e D.M. 140/2012 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate.
Cordiali saluti.
                                                                                                                                                                    
          Il Presidente
                                                                                                                                                               Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 41 – 2013 – Nuova Legge Professionale: incompatibilità.

L'entrata  in  vigore  della  norma  sulle  cause  di  incompatibilità  (art.  18)  ci  impone  di ricordare a tutti gli Iscritti che la professione di Avvocato è incompatibile

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente e  professionalmente, escluse  quelle  di  carattere  scientifico,  letterario,  artistico  e  culturale,  nonché  con  l'esercizio dell'attività di  Notaio,

b)  con  l'esercizio  di  qualsiasi  attività  di  impresa  commerciale  salvi  incarichi  di  gestione  e vigilanza nelle procedure  concorsuali o in altre procedure  relative a crediti di impresa,

c) con "la qualità di socio illimitatamente  responsabile o di amministratore di Società di persone aventi  quali  finalità  l'esercizio  di  impresa  commerciale,  in qualunque  forma  costituita,  nonché con  la  qualità  di  Amministratore  Unico  o  Consigliere  Delegato  di  Società  di  capitali  in forma cooperativa, nonché con la qualifica di Presidente del CDA con poteri individuali  di gestione".
Sono  previste  delle  eccezioni  qualora  l'oggetto  dell'attività  della  Società  sia  limitato  alla esclusiva amministrazione di beni personali e familiari,  nonché  per gli Enti e consorzi pubblici e per le Società a capitale interamente pubblico,

d) qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Tutte queste cause di incompatibilità sono entrate in vigore dal 02.02.2013.

In  relazione  al  problema  di  recente  sorto  sulla  compatibilita  o  meno  fra  l'attività  di Avvocato  e  quella  di  Amministratore  di  Condominio,  si  conferma  che  l'esercizio  della professione  è  incompatibile  con  l'attività  di  Amministratore  di  Condominio,  in  quanto costituisce  altra  attività  di  lavoro  autonomo  svolta  necessariamente  in  modo  continuativo professionale.
Un tanto  è confermato  dalla  nuova  disciplina in materia  di professioni  regolamentate (L. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senza albo.

Con i migliori saluti.

Circ. 40 – 2013 – AVVISO URGENTE – Sospensione servizio sportello assistenza informatica per il giorno 22/02/2013

AI SIGNORI AVVOCATI E

PRATICANTI AVVOCATI

 

 

 

Si comunica che solo per la giornata di venerdì 22 febbraio p.v. la commissione informatica non potrà erogare il servizio di assistenza presso il Laboratorio informatico del Tribunale.

 

 

 

D’ordine del Consigliere Delegato

 

Avvocato Stefano Corsini

Circ. 39 – 2013 “Interruzione accesso sistemi registri civili SICI”

Ai Signori Avvocati

e Praticanti Avvocati

di Pordenone

 

 

Ci viene comunicato che OGGI MARTEDI’  19 FEBBRAIO 2013, per permettere lo svolgimento di attività straordinaria sugli applicativi del civile, gli stessi NON saranno disponibili a partire dalle ore 16:00; pertanto il sistema Polisweb non sarà utilizzabile sino alle ore 16:00 di domani 20 febbraio 2013.

 

Si prega di uscire dagli applicativi prima dell’orario indicato.

 

 

Cordiali saluti.

 

F.to Il Consigliere Delegato

Avv. Stefano Corsini

Circ. 38 – 2013 – Filtro in appello.

II Presidente  del  Consiglio  dell’Ordine  di Trieste,  su  delega  dei  Presidenti  dei
Consigli  degli  Ordini  del  Distretto,  ha  avuto  la  scorsa  settimana  un  incontro  con  i
Presidenti  delle  Sezioni  Civili  della  Corte  d’Appello  nel  corso  del  quale  sono  state
esaminate  le  problematiche  afferenti  l’entrata  in  vigore  del  c.d.  “filtro  in  appello”,  in
particolare  dell’ari  483 bis c.p.c.,  che –  come  noto  –  prevede  la  declaratoria di
inammissibilità  dell’appello  laddove  l’impugnazione  non  abbia  una  ragionevole
probabilità di essere accolta.

In  tale  occasione  è  stata  rimarcata  l’eccezionaiità  della  previsione  di
inammissibilità,  da dichiararsi  solo laddove  le prognosi sull’accoglimento  del gravame
sia del tutto infausta, e questo al fine di evitare sia un’inaccettabile compromissione del
diritto di difesa, che  un effetto  perverso,  rappresentato  dal successivo  moltiplicarsi  di
ricorsi innanzi alla Suprema Corte avverso le decisioni di primo grado.

I  Presidenti  delle  due  Sezioni,  convenendo,  hanno  assicurato  particolare
attenzione  nell’uso  dello  strumento,  precisando  che,  allo  stato,  non  è  in  previsione
l’istituzione di udienze “ad hoc”.

Ciò  premesso,  nel  ricordare  che  la  verifica  di  inammissibilità  deve  essere
compiuta  d’ufficio,  anche  in  assenza  di  eccezione  di  parte,  appare  necessario  che
l’appellante  in  prima  udienza  chieda  sempre,  ove  lo  ritenga  necessario,  di  poter
preliminarmente argomentare oralmente sul tema dell’inammissibilità –  come del resto
previsto  espressamente  dalla  normativa  –  prima  di  formulare  le  proprie  richieste
istruttorie o meritali.

Si  evidenzia  pertanto  l’esigenza  che  chi  intende  farsi  sostituire  alla  prima
udienza si premuri di fornire adeguate istruzioni ai propri Sostituti.

Con i migliori saluti