Circ. 50 – 2013 -“Istruzioni per configurare la casella PEC avvocatipordenone.it”

Sul sito dell’Ordine,  nella sezione “Adempimenti informatici”, sono state  pubblicate
le istruzioni per impostare le opzioni nella casella di PEC  avvocatipordenone.it.

Seguendo  le  indicazioni  curate  dalla  Commissione  informatica  sarà  possibile
abilitare la notifica di ricezione dei messaggi certificati,  abilitare l’avviso di ricezione delle e-mail
non certificate  su indirizzo  diverso, modificare la password di accesso e consultare le istruzioni
per modificare i propri dati  personali.

Cordiali saluti.

Circ. 49 – 2013 – “Sportello Informatico – Variazione modalità erogazione servizio”

Si  comunica  che a  partire  dal  18 marzo 2013  il  servizio  di  assistenza
presso il laboratorio informatico non sarà più erogato a giorni fissi (martedì e venerdì),
ma su appuntamento  da fissarsi previa prenotazione mediante richiesta da inviare alla
Commissione  Informatica  all’indirizzo  sportelloinformaticopn@gmail.com.  I  membri
commissari  risponderanno  concordando  con  il  richiedente  la  data  e  l’ora
dell’appuntamento  che continuerà  a tenersi  presso il  laboratorio  al  piano  terra  del
Tribunale.

Considerata la difficoltà talvolta riscontrata dai Colleghi volontari nel poter
garantire  la  presenza in  laboratorio  a causa di  imprevisti  lavorativi,  si  è  deciso  di
introdurre tale modalità nell’auspicio di  migliorare il servizio che in questi anni è stato
un modello per gli altri Tribunali.

Cordiali saluti.

Circ. 48 – 2013 “Convegno su Decreti Ingiuntivi Telematici, PEC e Consolle Avvocato”

Egregi Colleghi,
da  pochi  giorni  il  Tribunale  di  Pordenone,  con  l’appoggio  dell’Ordine,  ha  ottenuto
eccezionalmente  l’autorizzazione ad emettere i Decreti Ingiuntivi telematici con validità
legale.

In  attesa  che  termini  l’adeguamento  dell’infrastruttura  informatica  delle
Cancellerie,  è  di  rilevante  interesse  per  questo  Ordine  cogliere  tale  opportunità  in
prospettiva della diffusione del Processo Civile Telematico.

A  tal  proposito  è  stato  organizzato,  per  illustrare  le  novità  in  merito,  un
convegno – primo di una serie di appuntamenti dedicati al tema della Giustizia –  per il
giorno

MERCOLEDÌ’ 20 MARZO ORE 11:00 presso l’Aula “De Nicola”

Cordiali saluti.

Circ. 46 – 2013 – Obbligo di iscrizione alla previdenza forense.

 

Ai Signori

Avvocati

e Praticanti Avvocati

di Pordenone

 

Si allega, per opportuna conoscenza, il comunicato del Presidente avv. Bagnoli pubblicato sul sito di Cassa Forense.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Delegato Cassa

Avv. Benedetta Zambon

Comunicato a tutti gli Iscritti


Obbligo di iscrizione alla previdenza forense
ai sensi dell'art.21 commi 8-9-10 della legge n.247/2012

In data 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che modifica in modo sostanziale il regime dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense.

In particolare l'art. 21 comma 8 dispone che "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali.

Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi.

Ai sensi del comma 10 del cit. art. 21 per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS.

Il comma 9 dell'art. 21 affida alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall' entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini – per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi – i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013.

La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell'iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 l.141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l'entrata in vigore dell'emanando regolamento.

 

Il Presidente
Avv. Alberto Bagnoli


 

Circ. 44 – 2013 – Nuova Legge Professionale: incompatibilità con l’attività di amministratore di condominio.

Facendo  seguito  alla  circolare  del  18/02  u.s.  relativa  alla  nuova  Legge
Professionale,  si trasmette  copia  dell'estratto  del verbale  relativo alla  riunione  del 20/02/2013
nel corso della quale  la Commissione  consultiva del Consiglio Nazionale  Forense  ha ritenuto,
contrariamente  alla  prima  decisione,  che  non  sussista  l'incompatibilità  tra  l'esercizio  della
professione forense e l'attività di amministratore di condominio.

Cordiali saluti.

allegato: Estratto  del verbale  della Commissione  consultiva  del Consiglio  nazionale  forense
Seduta  del 20 febbraio  2013;  rei. Cons. Avv.  Ubaldo  Perfetti

Circ. 43 – 2013 “Giustizia civile” mobile. Applicazione del Ministero Giustizia per la consultazione pubblica dei fascicoli da smartphone e tablet

Il Ministero della giustizia  ha rilasciato un'applicazione  (ed. "App")  che consente la consultazione in forma anonima dei registri civili del Ministero della  Giustizia.

L'applicazione è gratuita e permette di consultare:

•  i seguenti  registri:  Contenzioso Civile,  Lavoro, Volontaria  Giurisdizione,  Procedure concorsuali, Esecuzioni Mobiliari ed Esecuzioni  Immobiliari;

•  per gli uffici di: Corte d'Appello, Tribunale  Ordinario,  Sezione distaccata e Giudice di Pace.

La nuova App,  in analogia  a quanto  era  già  disponibile  attraverso l'Area  Pubblica del  Portale  Servizi  Telematici,  mette  a  disposizione  informazioni  relative  allo  stato  dei procedimenti civili presso i suddetti uffici giudiziari, in forma anonima, ovvero alcuna indicazione di  dati personali;  in  particolare sono  oscurati  i dati  anagrafici delle  parti processuali e dei  loro procuratori e i dettagli del fascicolo processuale, dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l'interrogazione di altre banche dati.

Risulta  molto  utile  la possibilità  di indicare gli  uffici  preferiti e di salvare  i fascicoli personali, per facilitare le successive consultazioni.

Il servizio è gratuito.

L'APPLICAZIONE  E'  DISPONIBILE  SIA  PER  DISPOSITIVI  "ANDROID"  CHE "IOS"

Circ. 42- 2013 – Parametri: normativa in vigore.

Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
di Pordenone
In attesa dell’approvazione del nuovo decreto Parametri forensi, previsto dall’articolo 13 del nuovo ordinamento professionale forense ,e per evitare un vuoto normativo che si ripercuoterebbe sugli uffici giudiziari, nei casi previsti sempre dall’ordinamento forense continuerà ad applicarsi il decreto ministeriale 140/2012.
Per orientarsi, abbiamo pubblicato nel sito dell’Ordine le norme attualmente vigenti in materia PARAMETRI  nella Sezione Comunicazioni Consiglio. Per visualizzare rapidamente cliccare i seguenti link  Articolo 9 D.L. n. 1/2012 (Cresci-Italia) conv. in L. 24.3.2012 n. 27  e D.M. 140/2012 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate.
Cordiali saluti.
                                                                                                                                                                    
          Il Presidente
                                                                                                                                                               Avv. Giancarlo Zannier

Circ. 41 – 2013 – Nuova Legge Professionale: incompatibilità.

L'entrata  in  vigore  della  norma  sulle  cause  di  incompatibilità  (art.  18)  ci  impone  di ricordare a tutti gli Iscritti che la professione di Avvocato è incompatibile

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente e  professionalmente, escluse  quelle  di  carattere  scientifico,  letterario,  artistico  e  culturale,  nonché  con  l'esercizio dell'attività di  Notaio,

b)  con  l'esercizio  di  qualsiasi  attività  di  impresa  commerciale  salvi  incarichi  di  gestione  e vigilanza nelle procedure  concorsuali o in altre procedure  relative a crediti di impresa,

c) con "la qualità di socio illimitatamente  responsabile o di amministratore di Società di persone aventi  quali  finalità  l'esercizio  di  impresa  commerciale,  in qualunque  forma  costituita,  nonché con  la  qualità  di  Amministratore  Unico  o  Consigliere  Delegato  di  Società  di  capitali  in forma cooperativa, nonché con la qualifica di Presidente del CDA con poteri individuali  di gestione".
Sono  previste  delle  eccezioni  qualora  l'oggetto  dell'attività  della  Società  sia  limitato  alla esclusiva amministrazione di beni personali e familiari,  nonché  per gli Enti e consorzi pubblici e per le Società a capitale interamente pubblico,

d) qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Tutte queste cause di incompatibilità sono entrate in vigore dal 02.02.2013.

In  relazione  al  problema  di  recente  sorto  sulla  compatibilita  o  meno  fra  l'attività  di Avvocato  e  quella  di  Amministratore  di  Condominio,  si  conferma  che  l'esercizio  della professione  è  incompatibile  con  l'attività  di  Amministratore  di  Condominio,  in  quanto costituisce  altra  attività  di  lavoro  autonomo  svolta  necessariamente  in  modo  continuativo professionale.
Un tanto  è confermato  dalla  nuova  disciplina in materia  di professioni  regolamentate (L. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senza albo.

Con i migliori saluti.