Si comunica che il materiale convegno "Patrocinio a spese dello Stato: normativa e prassi" è disponibile nell'area "materiale convegni" del sito.
Circ. 46 – 2013 – Obbligo di iscrizione alla previdenza forense.
Ai Signori
Avvocati
e Praticanti Avvocati
di Pordenone
Si allega, per opportuna conoscenza, il comunicato del Presidente avv. Bagnoli pubblicato sul sito di Cassa Forense.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato Cassa
Avv. Benedetta Zambon
Comunicato a tutti gli Iscritti
Obbligo di iscrizione alla previdenza forense
ai sensi dell'art.21 commi 8-9-10 della legge n.247/2012
In data 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che modifica in modo sostanziale il regime dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense.
In particolare l'art. 21 comma 8 dispone che "l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense" e quindi l'iscrizione alla Cassa Forense, già prevista obbligatoriamente per tutti gli iscritti agli Albi che esercitino la professione con carattere di continuità -cioè raggiungano prefissati limiti minimi di reddito o di volume d'affari professionali-, viene ora fatta coincidere con il momento dell'iscrizione agli Albi, a prescindere da tali parametri reddituali.
Ne consegue che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile soltanto nel caso di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi Forensi.
Ai sensi del comma 10 del cit. art. 21 per tutti gli iscritti agli Albi non è ammessa l'iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS.
Il comma 9 dell'art. 21 affida alla Cassa Forense il compito di emanare, entro un anno dall' entrata in vigore della legge, un proprio regolamento che determini – per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore a parametri reddituali da stabilirsi – i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013.
La Cassa disciplinerà i termini e le modalità amministrative dell'iscrizione alla previdenza forense, tenendo conto degli istituti dell'iscrizione retroattiva e dei benefici ex art. 14 l.141/92 per gli ultraquarantenni, nonché gli effetti previdenziali della cancellazione dagli Albi richiesta dopo l'entrata in vigore dell'emanando regolamento.
Il Presidente
Avv. Alberto Bagnoli
Circ. 45 – 2013 Convegno “La Giustizia Penale in trasformazione” 22 e 23 marzo 2013 a Treviso
CONVEGNO DI STUDIO 22-23 Marzo 2013
TREVISO – Auditorium “Fondazione Cassamarca”
“LA GIUSTIZIA PENALE IN TRASFORMAZIONE”
Circ. 44 – 2013 – Nuova Legge Professionale: incompatibilità con l’attività di amministratore di condominio.
Facendo seguito alla circolare del 18/02 u.s. relativa alla nuova Legge
Professionale, si trasmette copia dell'estratto del verbale relativo alla riunione del 20/02/2013
nel corso della quale la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto,
contrariamente alla prima decisione, che non sussista l'incompatibilità tra l'esercizio della
professione forense e l'attività di amministratore di condominio.
Cordiali saluti.
allegato: Estratto del verbale della Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense
Seduta del 20 febbraio 2013; rei. Cons. Avv. Ubaldo Perfetti
Circ. 43 – 2013 “Giustizia civile” mobile. Applicazione del Ministero Giustizia per la consultazione pubblica dei fascicoli da smartphone e tablet
Il Ministero della giustizia ha rilasciato un'applicazione (ed. "App") che consente la consultazione in forma anonima dei registri civili del Ministero della Giustizia.
L'applicazione è gratuita e permette di consultare:
• i seguenti registri: Contenzioso Civile, Lavoro, Volontaria Giurisdizione, Procedure concorsuali, Esecuzioni Mobiliari ed Esecuzioni Immobiliari;
• per gli uffici di: Corte d'Appello, Tribunale Ordinario, Sezione distaccata e Giudice di Pace.
La nuova App, in analogia a quanto era già disponibile attraverso l'Area Pubblica del Portale Servizi Telematici, mette a disposizione informazioni relative allo stato dei procedimenti civili presso i suddetti uffici giudiziari, in forma anonima, ovvero alcuna indicazione di dati personali; in particolare sono oscurati i dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori e i dettagli del fascicolo processuale, dai quali sia possibile risalire ad informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l'interrogazione di altre banche dati.
Risulta molto utile la possibilità di indicare gli uffici preferiti e di salvare i fascicoli personali, per facilitare le successive consultazioni.
Il servizio è gratuito.
L'APPLICAZIONE E' DISPONIBILE SIA PER DISPOSITIVI "ANDROID" CHE "IOS"
Circ. 42- 2013 – Parametri: normativa in vigore.
Circ. 41 – 2013 – Nuova Legge Professionale: incompatibilità.
L'entrata in vigore della norma sulle cause di incompatibilità (art. 18) ci impone di ricordare a tutti gli Iscritti che la professione di Avvocato è incompatibile
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente e professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché con l'esercizio dell'attività di Notaio,
b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crediti di impresa,
c) con "la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di Società di persone aventi quali finalità l'esercizio di impresa commerciale, in qualunque forma costituita, nonché con la qualità di Amministratore Unico o Consigliere Delegato di Società di capitali in forma cooperativa, nonché con la qualifica di Presidente del CDA con poteri individuali di gestione".
Sono previste delle eccezioni qualora l'oggetto dell'attività della Società sia limitato alla esclusiva amministrazione di beni personali e familiari, nonché per gli Enti e consorzi pubblici e per le Società a capitale interamente pubblico,
d) qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Tutte queste cause di incompatibilità sono entrate in vigore dal 02.02.2013.
In relazione al problema di recente sorto sulla compatibilita o meno fra l'attività di Avvocato e quella di Amministratore di Condominio, si conferma che l'esercizio della professione è incompatibile con l'attività di Amministratore di Condominio, in quanto costituisce altra attività di lavoro autonomo svolta necessariamente in modo continuativo professionale.
Un tanto è confermato dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senza albo.
Con i migliori saluti.
Circ. 40 – 2013 – AVVISO URGENTE – Sospensione servizio sportello assistenza informatica per il giorno 22/02/2013
AI SIGNORI AVVOCATI E
PRATICANTI AVVOCATI
Si comunica che solo per la giornata di venerdì 22 febbraio p.v. la commissione informatica non potrà erogare il servizio di assistenza presso il Laboratorio informatico del Tribunale.
D’ordine del Consigliere Delegato
Avvocato Stefano Corsini
Circ. 39 – 2013 “Interruzione accesso sistemi registri civili SICI”
Ai Signori Avvocati
e Praticanti Avvocati
di Pordenone
Ci viene comunicato che OGGI MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2013, per permettere lo svolgimento di attività straordinaria sugli applicativi del civile, gli stessi NON saranno disponibili a partire dalle ore 16:00; pertanto il sistema Polisweb non sarà utilizzabile sino alle ore 16:00 di domani 20 febbraio 2013.
Si prega di uscire dagli applicativi prima dell’orario indicato.
Cordiali saluti.
F.to Il Consigliere Delegato
Avv. Stefano Corsini
Circ. 38 – 2013 – Filtro in appello.
II Presidente del Consiglio dell’Ordine di Trieste, su delega dei Presidenti dei
Consigli degli Ordini del Distretto, ha avuto la scorsa settimana un incontro con i
Presidenti delle Sezioni Civili della Corte d’Appello nel corso del quale sono state
esaminate le problematiche afferenti l’entrata in vigore del c.d. “filtro in appello”, in
particolare dell’ari 483 bis c.p.c., che – come noto – prevede la declaratoria di
inammissibilità dell’appello laddove l’impugnazione non abbia una ragionevole
probabilità di essere accolta.
In tale occasione è stata rimarcata l’eccezionaiità della previsione di
inammissibilità, da dichiararsi solo laddove le prognosi sull’accoglimento del gravame
sia del tutto infausta, e questo al fine di evitare sia un’inaccettabile compromissione del
diritto di difesa, che un effetto perverso, rappresentato dal successivo moltiplicarsi di
ricorsi innanzi alla Suprema Corte avverso le decisioni di primo grado.
I Presidenti delle due Sezioni, convenendo, hanno assicurato particolare
attenzione nell’uso dello strumento, precisando che, allo stato, non è in previsione
l’istituzione di udienze “ad hoc”.
Ciò premesso, nel ricordare che la verifica di inammissibilità deve essere
compiuta d’ufficio, anche in assenza di eccezione di parte, appare necessario che
l’appellante in prima udienza chieda sempre, ove lo ritenga necessario, di poter
preliminarmente argomentare oralmente sul tema dell’inammissibilità – come del resto
previsto espressamente dalla normativa – prima di formulare le proprie richieste
istruttorie o meritali.
Si evidenzia pertanto l’esigenza che chi intende farsi sostituire alla prima
udienza si premuri di fornire adeguate istruzioni ai propri Sostituti.
Con i migliori saluti