Si ricorda agli iscritti,
che entro il 31.12.2012, ai sensi del D.L. 57/2012 convertito con L. 101/2012, non
sarà più in vigore l'autocertificazione della valutazione dei rischi effettuata da titolari/datori di
lavoro che occupano meno di dieci dipendenti (tra i quali rientrano anche i praticanti quali
soggetti che svolgono attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere la professione),
che ai sensi della nuova normativa occorre documentare con data certa anteriore
al 31.12.2012 l'attività di valutazione dei rischi per non incorrere nelle sanzioni previste
dall'ari 55 D.lgs. 81/2008, oltre alla nomina dei responsabili a vario titolo della sicurezza.
Si consiglia di provvedere a tale adempimento, anche se circola la voce ufficiosa
che tale termine sarà prorogato al 30.6.2013 (è in discussione al Senato).
La modulistica e le procedure standardizzate approvate con il Decreto
Interministeriale del 30 novembre 2012 sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20121207 DI 3Q.npv2012.htm
Si ricorda, infine, che l'obbligo di formazione va osservato anche nei confronti dei
praticanti, stagisti o tirocinanti.
Cordiali saluti