Circ. 123-2012 – Caselle 2° piano Cancelleria Civile del Tribunale di Pordenone.

 

Pordenone, 02 luglio 2012

 

Ai Signori Avvocati

e Praticanti Avvocati

di Pordenone

 

 

A seguito della periodica revisione, Vi trasmettiamo gli elenchi delle caselle che si trovano presso la Cancelleria Civile al 2° piano dei Tribunale, aggiornati al 2 luglio 2012.

Con i migliori saluti.

D’ordine del Presidente.

La Segreteria

Circ. 122-2012: Decreto Sviluppo

Decreto Sviluppo

In G.U.  nr.  147 del 26  giugno 2012 è stato  pubblicato il D.L.  nr. 83/2012 che  contiene, fra  l'altro,  alcune  norme  (artt.  54,  55,  56)  che  modificano  il  libro  II del  Codice  di  procedura Civile.

Detti  articoli  riguardano  il  particolare  la  predisposizione  di  un filtro  di  inammissibilità nel giudizio di secondo  grado  incentrato  sulla  prognosi di  una "non  ragionevole  fondatezza" che  deve  investire  sia  l'appello  principale,  che  quello  incidentale  (nell'eventualità  che  venga proposto).
Sono  poi  previste  modificazioni  che  riguardano  le  domande  dì  indennizzo   con  la Legge  Finto,  con la individuazione  del  "termine  ragionevole"  di  durata  del  processo civile  (tre anni per il l° grado, due per quello di  II grado, uno per il giudizio di  legittimità).

Mi sembra utile  poi, salvo  più approfondito esame,  segnalarvi   anche  i diversi  tempi di entrata  in vigore delle  nuove disposizioni  che ci  interessano:

Art.  33  Revisione  della   legge  fallimentare   per  favorire  la  continuità   aziendale: le  nuove disposizioni  di cui ai commi  1 e 2  si applicano  ai  procedimenti  di concordato  preventivo e  per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti  dal trentesimo giorno  successivo a  quello  di entrata  in vigore della  legge  di conversione del presente  decreto,  nonché  ai  piani  di cui al comma  1, lettera a),  n.  1) elaborati successivamente al predetto termine.
Dalla  non agevole  lettura  del testo la sola disposizione  del comma  1 che  modifica  l'articolo  67, terzo comma sembra invece che possa entrare in vigore da subito Art.  48  Lodo arbitrale si applica  anche  ai giudizi  arbitrali  per i quali  non sia scaduto  il termine per  l'impugnazione  davanti  alla  Corte  d'appello  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto.

Art, 54 Appello  Le disposizioni  di cui al comma  1,  lettere a), e), d) ed e) si applicano  ai giudizi  di appello  introdotti con ricorso depositato  o con citazione  di cui sia stata  richiesta  la  notificazione dal  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente  decreto.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1,  lettera  b)  che  apporta  all'articolo  360, primo  comma,  la   modificazione   col  seguente  testo:  «5)  per  omesso  esame  circa  un  fatto decisivo  per il giudizio che  è stato oggetto di discussione tra le parti.»), si applica alle  sentenze pubblicate   dal  trentesimo  giorno   successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  della   legge   di conversione  del presente decreto.

Cordiali  saluti.

Circ. 121-2012: Astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie civili, penali, amministrative e tributarie

Astensione dalle udienze  e dalle altre giudiziarie  civili,  penali,  amministrative  e tributarie.

Si comunica  che l'O.U.A.  Organismo  Unitario dell'Avvocatura Italiana ha deliberato  l'astensione
dalle udienze  per  il giorno 5 luglio p.v.,  quale forma di protesta  per il disegno  di  Geografia  Giudiziaria così
come prospettato  nonché per contrastare la proposta  normativa  sull'appello cassatone e sulla Legge Finto.

Si ricordano le norme deontologiche che regolano l'astensione  dalle udienze, che sono reperibili
nel sito dell'Ordine www.ordineavvocatipordenone.it  nella sezione "adempimenti  professionali".

Con i migliori saluti

Circ. 120-2012: Convenzione svolgimento lavori di pubblica utilità

Ai Signori Avvocati

e Praticanti Avvocati

di Pordenone

 

 

Si informa che il Tribunale di Pordenone ha sottoscritto una nuova convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Il documento è stato pubblicato nel sito dell’Ordine www.ordineavvocatipordenone.it nella sezione Prassi e protocolli.

Per visualizzarlo cliccare qui

 

Cordiali saluti.

 

 

D’ordine del Presidente

La Segreteria

Circ. 119-2012 – Convenzione nuova PEC ordineavvocatipordenone.it

Convenzione nuova PEC avvocatipordenone.it.

Egregi Colleghi, nei  prossimi  giorni  ciascun  iscritto  riceverà  una  proposta  di  adesione  contrattuale  al  servizio PEC da parte di Namirial S.p.a..  Detta  società fornisce  all'Ordine il dominio di posta elettronica certificata  "avvocatipordenone.it"  e  con  la  stessa  è  stata  stipulata  una  Convenzione  per  la fornitura  agli  iscritti  di  una  casella  PEC  (nome.cognome@avvocatipordenone.it)  al  costo  di  € 6,50 + IVA, con costi per il primo anno a carico dell'Ordine.

Infatti, dopo aver valutato le proposte di altri fornitori si è scelto di affidarsi a Namirial  S.p.a.  dal momento  che,  nella  prospettiva  di  implementazione  del  processo  civile  telematico  nel  nostro Tribunale  (il prossimo  obiettivo  sarà  il decreto  ingiuntivo  telematico),  essa fornisce  le  maggiori rassicurazioni  sul  piano  della  operatività  e  della  funzionalità  dei  sistemi  che  saranno  utilizzati per  la gestione  dei fascicoli  elettronici  all'interno  dello  strumento  gratuito  "Consolle  Avvocato", già  disponibile  nel Punto  di Accesso dell'Ordine. La valutazione, in particolare, ha tenuto  conto del fatto che la maggior parte dei Colleghi non utilizza un software gestionale di Studio, ma con ogni probabilità  si avvarrà degli strumenti gratuiti messi a loro disposizione (Consolle Avvocato).

L'Ordine,  nel suo sforzo di offrire agli iscritti ogni  utile  collaborazione  al riguardo, ha valutato  e ritenuto di proporre le seguenti modalità operative:
1)  mantenimento  del  dispositivo  di firma  digitale  fornito da  Infocert  (chiavetta  Business  Key)  e del punto di accesso al PCI offerto da Net Service (accessibile dal sito web  dell'Ordine);
2) adozione di una nuova casella PEC con il fornitore Namirial.

Poiché  attualmente  quasi  tutti  gli  iscritti  dispongono  di  una  casella  PEC  fornita  da  Lextel (riconoscibile  dall'indirizzo  nome.cognome@avvocatipn.legalmail.it), quest'ultima  sarà  rinnovata per un altro anno (fino a giugno 2013) a cura dell'Ordine  che ne anticiperà  il costo per gli  iscritti (il  canone,  infatti,  verrà  successivamente  rimborsato  dagli  iscritti  con  il  contributo  annuale all'Ordine  per l'anno 2013).
Quella  nuova fornita  da  Namirial  (il  cui  indirizzo  sarà  nome.cognome@avvocatipordenone.it) potrà  essere attivata entro l'estate attraverso il modulo di adesione che ciascun iscritto  riceverà da Namirial ed i cui costi per il primo anno saranno a carico dell'Ordine.

Ciò premesso, si consiglia  di utilizzare una PEC esclusivamente  nell'ambito del Processo Civile Telematico  (che  sarà  comunicata  al  ReGIndE  e  da  cui  attingeranno  le  Cancellerie)  ed  una seconda PEC per tutti gli altri utilizzi extraprocessuali (per comunicazioni con colleghi, pubbliche amministrazioni,  imprese)  ed  in tutte  le circostanze  in cui vi  è necessità  di  avere  prova  legale dell'avvenuta  spedizione del messaggio,  dell'eventuale  allegata  documentazione  e  attestazione dell'avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione  temporale.

Di  conseguenza,  prima  della  scadenza  contrattuale  del  giugno  2013,  agli  iscritti  sarà  data  la possibilità  di  mantenere attiva la casella  "legalmail", in maniera  autonoma,  per questo  seconda modalità  di  impiego  esterna  al PCI.  In ogni  caso,  per chi  non volesse  due  indirizzi,  anche  la PEC di Namirial è altrettanto  utilizzabile al di fuori del PCI.

Chiaramente  ogni iscritto è libero  di valutare e preferire  le soluzioni  commerciali che  meglio  si adattano   alle  proprie  necessità  organizzative  (ad  es.  per  l'interoperabilità   con  i  software gestionali  di Studio).

Si ribadisce,  infine,  l'importanza  affinchè ciascun iscritto, una volta  scelto l'indirizzo  di PEC che intende   destinare    al   circuito   "Processo   Civile   Telematico",   provveda   a   comunicarlo tempestivamente  all'Ordine  così  come  previsto dall'ari.  16, comma  7, della  Legge  28  gennaio 2009, n. 2.

Il testo della comunicazione da inviare all'Ordine può essere il seguente:
"Il/La   sottoscritto/a   Avv  ,  ai  sensi  dell"art.   16, comma  7,  della  Legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  comunica  che  il proprio  indirizzo  di  P.E.C,  è  il seguente:  @  /f".

Con i migliori  saluti.

Circ. 117-2012 – Comunicazioni telematiche Cancelleria

Comunicazioni  telematiche  Cancelleria.

Con  Decreto  della  Direzione  Generale  per  i  sistemi  informativi  automatizzati  del  27 aprile  2012  è stata  attivata, presso  il Tribunale di  Pordenone,  a far  data  dal 2  maggio 2012,  a norma  dell'ari.  35  comma   1  del  D.M.  44/2011,  la  trasmissione  dei  documenti   informatici relativamente alle comunicazioni telematiche  ex art.  136 c.p.c..

I  biglietti  di  Cancelleria,  pertanto,  sono  comunicati  agli  Avvocati  mediante  la  posta elettronica  certificata.

Nel caso in cui  la Cancelleria,  all'atto della  comunicazione  alle  parti, riceva  un avviso di mancata  consegna del messaggio di PEC,  la stessa è tenuta  a procedere  ai sensi del comma  3 dell'ari  136, secondo  cui  "Salvo  che  la  legge  disponga  diversamente,  se  non  è  possibile procedere  ai  sensi  del  comma  che  precede,  il  biglietto  viene  trasmesso  a  mezzo  telefax,  o  è rimesso all'Ufficiale  Giudiziario per  la  notifica".

Tuttavia,  l'art.  16  n.  4  D.M. 44/2011  stabilisce  che  "salvo  il  caso  fortuito  o  la  forza maggiore,  si procede  ai  sensi dell'ari  51,  comma  3 del  decreto  legge  25  giugno  2008  n.  112, convcrtito  con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008  n.  133 e successive  modificazioni,  nel caso  in  cui  viene  generato  un  avviso  di  mancata  consegna"  e  quindi  con  il  deposito  in Cancelleria  della comunicazione  che non è stato possibile trasmettere via PEC.

A  seguito  dell'entrata   in  vigore  di  tale  disposizione  normativa  in  accordo  con  la Cancelleria  del  Tribunale  le  comunicazioni  ex art. 136  c.p.c.,  nei  casi  di  mancata  consegna, saranno trasmesse a mezzo fax fino al 15 settembre 2012; successivamente  le stesse  verranno depositate  in Cancelleria ai sensi del combinato disposto  sopra citato.

In  ogni  caso,  dell'avvenuto  deposito  in  Cancelleria  l'Avvocato  potrà  averne  contezza consultando  la  propria  posizione  su  Polisweb.  Si  ribadisce  pertanto  l'estrema  importanza  che ricopre   la  Posta  Elettronica  Certificata   ed  il  conseguente   obbligo  per  ciascun   Iscritto  di comunicare  il  proprio  indirizzo  PEC tempestivamente  all'Ordine  così  come  previsto dall'ari  16 comma  7 della legge 28 gennaio 2009 n. 2.

Ciò  premesso,  si  invitano  nuovamente  tutti  i  Colleghi  a  verificare  il  proprio   indirizzo PEC,  la  sua  corretta  attivazione  nonché  l'avvenuta  comunicazione   all'Ordine  e,  in  difetto,  a provvedervi al più presto.

Con i migliori  saluti.

Circ. 116-2012 – Autorizzazione all’accesso delle persone offese agli atti dei procedimenti penali in fase di deposito ex art. 408 c. 3 c.p.p.

Autorizzazione  all'accesso delle persone offese  agli atti dei procedimenti penali in fase  di
deposito ex art. 408  e. 3 c.p.p.

Il Procuratore,  dott. Marco  Martani, allo scopo di semplificare e accelerare le procedure
di accesso agli atti delle  persone  offese da reato, ha autorizzato queste ed i loro difensori  nella
fase di deposito del fascicolo dopo la notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p., oltre che a  prendere
visione degli atti del fascicolo del PM come  previsto  dal 3° comma dell'articolo citato, anche a
richiedere   e  ottenere   copia   senza   necessità   di  specifiche   autorizzazioni   del   Magistrato
assegnatario  del  provvedimento,   salvi  i  casi  in  cui  il  predetto   PM  abbia   ritenuto,  con
provvedimento  preso  al  momento  di  passare  il  fascicolo  alla  segreteria  per  il  deposito,  di
escludere o limitare il rilascio di copia degli  atti.

Ha altresì  autorizzato  le  persone  offese da  reato  dopo  l'esercizio dell'azione  penale  a
prendere visione degli atti del fascicolo del PM e richiederne copia nella fase predibattimentale
del  processo  senza  necessità  di  ulteriori  specifiche  autorizzazioni  del  Magistrato  assegnatario
del procedimento.

Con i migliori  saluti.