Gentili Colleghi,
la delibera n. 168 del 20.03.2020 il CNF ha, come sapete, ridotto a 5 il numero dei crediti formativi che devono essere raggiunti nel 2020, di cui 3 in materia ordinaria e 2 in materia obbligatoria.
Su richiesta di alcuni Ordini, tra cui il nostro, il CNF ha inoltre precisato:
– l’anno 2020 è da considerarsi anno a sé e non rientra nel triennio formativo, nè precedente (2017-2019) nè successivo (2021- 2023);
– i 5 crediti da conseguirsi nel 2020 potranno essere conseguiti con qualsiasi modalità, anche tutti tramite formazione a distanza (e-learning, streaming, webinar, videoconferenza) e ciò in deroga all’art 12 del Regolamento che pone un massimo del 40% dei crediti conseguibili con FAD;
– si consente eccezionalmente di utilizzare tutto il 2020 per la regolarizzare l’obbligo formativo e pertanto coloro che non hanno completato l’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 potranno frequentare sino al 31.12.2020 eventi formativi – anche in via esclusiva con modalità a distanza – per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio precedente, sia nelle materie ordinarie sia in quelle obbligatorie, nel rispetto del monte crediti complessivo di 60 di cui 9 nelle materie obbligatorie nel triennio.
– i crediti acquisiti in eccesso rispetto ai 5 obbligatori nel 2020 potranno essere imputati al triennio formativo successivo (2021-2023).
– i crediti acquisiti nel triennio precedente (2017-2019) in eccedenza rispetto ai 60 previsti non possono essere compensati con i 5 crediti formativi da acquisirsi nel 2020;
– l’iscritto che richieda di poter accogliere un tirocinante deve essere in regola con l’obbligo formativo e il requisito non ricorre sino a che non avrà regolarizzato la sua posizione. Lo stesso vale per l’iscritto che richiede l’iscrizione nell’elenco dei difensori del patrocinio a spese dello Stato. La cancellazione può essere accolta a seguito della regolarizzazione dell’obbligo formativo.
Vi invito alla lettura dei provvedimenti completi allegati.
Nel ricordarVi l’importanza dell’adempimento dell’obbligo formativo, rilevante ai fini dell’accertamento della continuità ed effettività dell’esercizio della professione, il cui mancato rispetto comporta la cancellazione dall’albo (art. 2 comma 2 del D.Lgs. 47/2016) , Vi invito a verificare la Vs situazione nell’area personale di albosfera, provvedendo quindi eventualmente a recuperare nel corso del 2020 i crediti mancanti del triennio precedente. All’esito del recupero l’iscritto provvederà ad inviare una dichiarazione all’Ordine in cui preciserà quali crediti acquisiti nel 2020 sono da imputarsi al triennio 2017-2019.
Un cordiale saluto.
Sara Lena
Referente Formazione
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